Cassazione Penale, Sentenza n. 26199/2022 del 07/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimessione del processo ai sensi degli artt. 45 e 46 c.p.p. per presunta "grave situazione locale" determinata da clamore mediatico connesso a servizi televisivi (Le Iene) nei quali le imputate sarebbero state accusate di diffamazione nei confronti dell'avv. Elena Barra, nominata amministratrice di sostegno del Sig. Carlo Gilardi. La difesa ha richiamato iniziative pubbliche, interpellanze parlamentari, aperture di pratica da parte del CSM e manifestazioni in favore dell'amministrato, ritenendo che tutto ciò comprometterebbe la libertà di determinazione degli attori del processo e l'imparzialità del Tribunale di Lecco
La decisione
La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile e manifestamente infondata. Ha ritenuto che l'istituto della rimessione sia eccezionale e richieda prove concrete di una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale che determini un reale rischio di parzialità. Le deduzioni delle ricorrenti sono state giudicate generiche e apodittiche, prive di elementi concreti. La Corte ha inoltre osservato che, qualora il giudice tutelare fosse indicato come persona offesa, potrebbe operare diversamente il meccanismo processuale previsto dall'art. 11 c.p.p. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 45 c.p.p.
L'art. 45 disciplina la rimessione per grave situazione locale; la Corte interpreta "grave situazione locale" come fenomenologia esterna alla dialettica processuale che, per manifesta abnormità, determina un reale rischio di parzialità dell'ufficio giudiziario o di lesione della libera determinazione dei partecipanti
art. 46 c.p.p.
Norma procedurale collegata alla rimessione; la sua applicazione richiede prove specifiche e concrete dei presupposti richiesti dall'art. 45
art. 83, comma 12‑ter, decreto‑legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27)
Citato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale che ha concluso per il rigetto; norma relativa alle modalità di requisitoria in particolari condizioni (richiamata solo per la forma della requisitoria)
art. 11 c.p.p.
La Corte osserva che, se il giudice tutelare fosse individuato come persona offesa, potrebbe attivarsi il meccanismo processuale previsto da questa norma (diversa regolazione procedurale), per cui la situazione andrebbe valutata secondo quel procedimento e non come semplice rimessione per "grave situazione locale"
art. 616 c.p.p.
Applicata dalla Corte per sanzionare le ricorrenti: consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende per istanze infondate o manifestamente pretestuose
Massime di principio
- La rimessione ai sensi dell'art. 45 c.p.p. è un rimedio eccezionale: occorre documentare concrete e specifiche prove della "grave situazione locale", non mera pubblicità o clamore mediatico
- La presenza di media attention, manifestazioni o interpellanze parlamentari, se non collegata a fatti concreti che dimostrino un rischio reale di parzialità o coazione sui partecipanti, di per sé non giustifica la rimessione
- La domanda deve indicare elementi fattuali puntuali (minacce, intimidazioni, pressioni organizzate, comportamenti che possano influenzare il giudizio) e il nesso diretto tra tali elementi e l'impossibilità di un giudizio imparziale nel forom indicato
- Se il giudice coinvolto è indicato come persona offesa o comunque interessato direttamente, può rendersi applicabile il diverso meccanismo previsto dall'art. 11 c.p.p.; la strategia processuale va quindi valutata alla luce delle norme applicabili a quel caso
- Le istanze palesemente infondate possono determinare sanzioni economiche e pagamento delle spese processuali; è pertanto opportuno raccogliere e depositare prove concrete e circostanziate prima di proporre richiesta di rimessione
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