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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/363

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento armonizza in dettaglio il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle SFT, imponendo l’uso di standard comuni, del LEI e di un UTI concordato tra le controparti. Definisce anche come individuare il lato della controparte, l’ordine cronologico delle segnalazioni e quali dati vanno aggiornati a fine giornata. Inoltre, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 per allineare talune regole di segnalazione dei derivati, in particolare sull’uso del CFI e dell’UTI.

Stabilisce le norme tecniche di attuazione per il formato, la frequenza e le modalità di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni e modifica le regole di segnalazione dei contratti derivati nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012.

Ambito di applicazione

Si applica alle controparti delle operazioni di finanziamento tramite titoli soggette all’obbligo di segnalazione ex regolamento (UE) 2015/2365, nonché ai soggetti che trasmettono tali segnalazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni o all’ESMA. Incide anche, per modifica coordinata, sul regime di segnalazione dei contratti derivati disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012. È rilevante in ambito UE/SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri dalla sua entrata in vigore; contiene regole tecniche su formato XML, identificativi LEI e UTI, classificazioni e periodicità delle informazioni da segnalare.

Formato e frequenza delle segnalazioni SFT e modifica della disciplina sui derivati

Il regolamento stabilisce le norme tecniche di attuazione per la segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni, in attuazione del regolamento (UE) 2015/2365. L’obiettivo dichiarato nei considerando è quello di armonizzare il formato delle informazioni, agevolare raccolta, aggregazione e confronto dei dati, e contenere i costi di compliance tramite un allineamento, per quanto possibile, alla disciplina di segnalazione dei derivati ex regolamento (UE) n. 648/2012.

Ambito soggettivo e logica regolatoria

Il testo interessa le controparti delle SFT e, più in generale, i soggetti che trasmettono le segnalazioni ai trade repositories o all’ESMA. La Commissione sceglie un approccio fortemente standardizzato: uso del LEI per l’identificazione delle entità giuridiche, impiego di un UTI concordato tra le controparti, tracciamento cronologico degli eventi e ricorso a formati codificati, in particolare XML secondo ISO 20022.

Standard di formato e identificazione dei soggetti

L’articolo 1 rinvia alle tabelle 1-5 dell’allegato I per la struttura dei dati da segnalare. La segnalazione deve essere elettronica, leggibile da dispositivo elettronico e conforme a un modello XML uniforme. L’articolo 2 impone il LEI per numerosi soggetti rilevanti nella catena operativa della SFT: beneficiario, intermediario, CCP, partecipante diretto, agente mutuante, partecipante CSD, controparte, agente triparty, soggetto segnalante ed emittente del titolo usato o dato in prestito o come garanzia. La controparte deve anche mantenere aggiornati i dati di riferimento del proprio LEI. Se l’operazione è conclusa tramite una succursale, la succursale viene identificata con il codice paese ISO della giurisdizione in cui è ubicata, in attesa di una futura estensione del sistema LEI alle succursali.

Identificativo unico dell’operazione e soggetto che lo genera

L’articolo 3 disciplina l’UTI. La regola generale è che le controparti concordino l’UTI; se non concordano chi deve generarlo, il regolamento individua criteri alternativi in funzione della modalità di esecuzione, conferma e compensazione. Nei casi di compensazione centralizzata interviene la CCP; nelle operazioni eseguite centralmente ma non compensate centralmente interviene la sede di esecuzione; nelle conferme elettroniche senza clearing interviene la piattaforma di conferma. Per le altre operazioni, la generazione è attribuita prima alle controparti finanziarie, poi al datore della garanzia nelle operazioni di prestito titoli, altrimenti al beneficiario della garanzia. La comunicazione dell’UTI all’altra controparte deve avvenire in tempo utile per consentire l’adempimento degli obblighi di reporting.

Lato della controparte nelle diverse SFT

L’articolo 4 chiarisce come individuare il lato della controparte ai fini del campo 9 dell’allegato I, eliminando ambiguità operative. Nelle repo, buy-sell back e sell-buy back, il soggetto che acquista nella spot leg è il collateral taker e il venditore è il collateral provider. Nelle operazioni di prestito titoli, il concedente è collateral taker e il prenditore è collateral provider. Nei margin lending, il prenditore del credito contro garanzia è collateral provider e il prestatore è collateral taker. Questa disciplina è centrale per la coerenza delle segnalazioni e per la corretta classificazione dei flussi di garanzia.

Frequenza, aggiornamenti e valori a fine giornata

L’articolo 5 impone che le segnalazioni seguano l’ordine cronologico degli eventi. Il regolamento distingue tra dati iniziali e aggiornamenti successivi: alcuni valori, in particolare quelli relativi a garanzia, margini, valori di mercato e riutilizzo, vanno aggiornati con tipi di azione specifici e, quando richiesto, con riferimento alla situazione di fine giornata. Per le SFT in essere, le modifiche alla garanzia reale, al valore di mercato dei titoli e ai margini devono essere comunicate fino alla cessazione, all’errore o alla scadenza dell’operazione. Per i margin lending, il reporting di fine giornata è richiesto al ricorrere delle condizioni indicate nel regolamento.

Contenuto degli allegati I e II

L’allegato I dettaglia in modo molto analitico i campi richiesti per le SFT: dati sulla controparte, sul prestito e sulla garanzia reale, sui margini, sul riutilizzo, sulla classificazione delle merci e sui tipi di azione/livello. Sono previsti codici standard per valute, mercati (MIC), titoli (ISIN, CFI), paesi, accordi quadro, tipi di garanzia, qualità creditizia, classificazioni di commodity e numerosi flag booleani. L’allegato disciplina anche campi specifici per repo, lending, margin lending e operazioni con garanzie in contante o riutilizzo della garanzia.

L’allegato II sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012, allineando la disciplina dei derivati ai requisiti tecnici aggiornati: classificazione del prodotto tramite CFI, identificativi del prodotto e del sottostante, lato della controparte, garanzie, compensazione, conferma, dati su tassi di interesse, cambi, materie prime, opzioni, crediti e modifiche contrattuali. La revisione mira a rendere coerenti, per quanto possibile, il regime SFT e quello dei derivati in materia di reporting.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Formato standard delle segnalazioni SFT

L’articolo 1 impone che le informazioni sulle SFT soggette a segnalazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 siano fornite secondo gli standard e i formati delle tabelle da 1 a 5 dell’allegato I. La segnalazione deve essere trasmessa in forma elettronica uniforme, leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.

Identificazione delle controparti e dei soggetti rilevanti

L’articolo 2 stabilisce l’uso del codice LEI (ISO 17442) per identificare, tra gli altri, beneficiario, intermediario, CCP, partecipante diretto, agente mutuante, partecipante del CSD, controparte, agente triparty, soggetto che trasmette la segnalazione ed emittente. La controparte deve mantenere aggiornati i dati di riferimento del proprio LEI. Se la SFT è conclusa tramite una succursale, la succursale è identificata con il codice paese ISO della sede della succursale, secondo i campi 7 e 8 della tabella 1 dell’allegato I.

Identificativo unico dell’operazione (UTI)

L’articolo 3 prevede che ogni segnalazione sia identificata mediante un UTI concordato dalle controparti. In mancanza di accordo sul soggetto tenuto a generarlo, il regolamento detta una gerarchia di criteri: per SFT eseguite e compensate centralmente l’UTI è generato dalla CCP per il partecipante diretto; per operazioni eseguite centralmente ma non compensate centralmente lo genera la sede di esecuzione; per operazioni confermate e compensate centralmente vale la medesima logica CCP/partecipante; per operazioni confermate elettronicamente ma non compensate centralmente lo genera la piattaforma di conferma; per le altre SFT prevalgono, in ordine, le controparti finanziarie, poi il datore della garanzia nelle operazioni di prestito titoli, altrimenti il beneficiario della garanzia. La controparte che genera l’UTI deve comunicarlo tempestivamente all’altra.

Individuazione del lato della controparte

L’articolo 4 disciplina l’identificazione del lato della controparte ai fini del campo 9 dell’allegato I: nelle operazioni repo, buy-sell back e sell-buy back il soggetto che acquista nell’opening leg è il beneficiario della garanzia e il venditore è il datore della garanzia; nelle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito il concedente è beneficiario della garanzia e il prenditore è datore della garanzia; nelle operazioni di finanziamento con margini il prenditore è datore della garanzia e il prestatore è beneficiario della garanzia.

Frequenza e ordine delle segnalazioni

L’articolo 5 richiede che tutte le segnalazioni siano presentate nell’ordine cronologico degli eventi segnalati. Per i margin lending, i dati sul prestito su margine in essere vanno segnalati a fine giornata quando vi è un addebito di cassa netto nella valuta di base o quando il valore di mercato della posizione corta è positivo. Le modifiche ai dati sulla garanzia reale, al valore di mercato dei titoli concessi o assunti in prestito, al margine totale nelle SFT compensate e al riutilizzo della garanzia devono essere segnalate con specifici tipi di azione (“Collateral update”, “Valuation update”, “Margin update”, “Reuse update”) e, per i casi previsti, secondo il valore di fine giornata fino alla cessazione, all’errore o alla scadenza dell’operazione.

Modifiche alla disciplina di segnalazione dei derivati

L’articolo 6 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012: sostituisce l’articolo 4, paragrafo 7, imponendo la classificazione del derivato nel campo 4 della tabella 2 dell’allegato mediante codice CFI secondo ISO 10692; sopprime i paragrafi 8 e 9 dell’articolo 4; sostituisce l’articolo 4 bis, paragrafo 1, stabilendo che la segnalazione è identificata mediante un UTI concordato dalle controparti; sostituisce integralmente l’allegato del regolamento n. 1247/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati finanziarisegnalazioni regolamentarioperazioni di finanziamento tramite titoliderivati

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