Regolamento (UE) 2019/359
Regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dettaglia in modo analitico il contenuto delle domande che i repertori di dati sulle negoziazioni devono presentare all’ESMA per ottenere o estendere la registrazione. L’obiettivo è consentire una valutazione completa dell’idoneità organizzativa, finanziaria, tecnica e di compliance del richiedente, con particolare attenzione a governance, controlli interni, riservatezza, gestione dei conflitti, continuità operativa e accesso ai dati. Il testo valorizza inoltre la separazione operativa tra servizi di repertorio e servizi accessori e richiama gli standard tecnici collegati sull’accesso e sulla verifica dei dati SFT. Si tratta quindi di un atto eminentemente procedurale e documentale, che completa il quadro del regolamento (UE) 2015/2365.
Norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365.
Ambito di applicazione
Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni che chiedono la registrazione presso l’ESMA ai fini del regolamento (UE) 2015/2365 oppure l’estensione di una registrazione già ottenuta. Riguarda le informazioni, i documenti, le politiche, le procedure e le prove che il richiedente deve fornire per consentire all’ESMA di valutare governance, controlli interni, solidità finanziaria, IT, riservatezza, gestione dei conflitti, accesso ai dati e continuità operativa. Si applica nell’Unione europea e, per espressa menzione, è rilevante ai fini del SEE; non disciplina in generale tutti i repertori di dati sulle negoziazioni, ma solo i requisiti documentali della domanda di registrazione/estensione nel quadro del regolamento (UE) 2015/2365.
Regolamento delegato (UE) 2019/359: contenuto delle domande di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2015/2365 fissando le norme tecniche di regolamentazione per specificare quali informazioni devono essere incluse nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e nella domanda di estensione della registrazione. La logica del testo, richiamata anche nei considerando, è consentire all’ESMA una valutazione completa dell’assetto organizzativo, finanziario, informatico e di controllo del richiedente, riducendo al minimo gli oneri aggiuntivi grazie al rinvio a strutture e procedure già utilizzate per la segnalazione dei derivati e per gli altri atti delegati collegati.
Ambito e funzione del regolamento
Il regolamento è rivolto ai soggetti che chiedono l’iscrizione come repertorio di dati sulle negoziazioni per operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, nonché ai repertori già registrati che intendono estendere la registrazione. Non disciplina il funzionamento in generale dei repertori, ma il contenuto documentale e informativo delle istanze indirizzate all’ESMA. Ne deriva un atto di forte taglio procedurale, essenziale per l’istruttoria di registrazione e per la verifica della conformità ai requisiti del capo III del regolamento di base.
Identificazione del richiedente, struttura societaria e oggetto dell’attività
L’articolo 1 richiede dati identificativi completi del richiedente, prova della costituzione e indicazione dei tipi di SFT oggetto della registrazione, nonché le eventuali autorizzazioni o registrazioni già ottenute a livello nazionale. Devono essere prodotti anche gli atti costitutivi, i verbali del consiglio che approvano la domanda, il programma operativo e l’elenco dei servizi non connessi alla funzione di repertorio. Gli articoli 3, 4 e 5 impongono inoltre di indicare i soggetti che detengono partecipazioni rilevanti, l’eventuale impresa madre, la struttura dei legami proprietari tra gruppo, filiazioni, entità collegate e succursali, e l’organigramma con le persone responsabili delle funzioni significative e delle succursali.
Governance, controllo interno e compliance
Gli articoli 2, 6, 7 e 8 sono dedicati alla governance interna. Il richiedente deve spiegare come le politiche siano approvate dal consiglio e le procedure dall’alta dirigenza, come siano comunicate e monitorate e quali misure siano previste in caso di violazioni. Deve inoltre descrivere il proprio sistema di governo societario, le modalità di selezione, nomina, valutazione e rimozione degli organi apicali, il possibile ricorso a codici di condotta e gli eventuali scostamenti. Sul piano dei controlli interni, la domanda deve contenere informazioni dettagliate sulla funzione di compliance, sulla valutazione del rischio, sui meccanismi di controllo interno e sulla funzione di audit interno, incluse carta, metodologie, composizione del comitato e piano di lavoro triennale.
Idoneità di amministratori, dirigenti e personale
L’articolo 9 richiede per ogni membro dell’alta dirigenza e del consiglio curriculum vitae, competenze, esperienza, informazioni su eventuali condanne o procedimenti e una dettagliata autodichiarazione di onorabilità, oltre alla dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse. L’articolo 10 richiede la politica di remunerazione di dirigenti, amministratori e personale delle funzioni di rischio e controllo, nonché misure per evitare l’eccessivo affidamento su singoli dipendenti. L’articolo 11 amplia il perimetro al personale impiegato nel repertorio, con indicazione di funzioni, qualifiche, personale IT, soggetti responsabili di audit, controlli interni, compliance e risk management, e formazione richiesta; per il personale IT senior serve anche prova del titolo e dell’esperienza.
Requisiti finanziari e solidità economica
L’articolo 12 impone la produzione del bilancio d’esercizio completo, della relazione di revisione ove applicabile, dell’identificazione del revisore esterno e di un piano finanziario aziendale su almeno tre anni, basato su scenari diversi e scostamenti non inferiori al 20 % rispetto allo scenario base. Se i dati storici non sono disponibili, il richiedente deve presentare documenti pro forma, bilanci intermedi e prospetti patrimoniali completi. È inoltre richiesto il bilancio revisionato dell’impresa madre relativo ai tre esercizi precedenti e l’indicazione dei piani di sviluppo futuro, incluse filiazioni e attività previste.
Conflitti di interesse, riservatezza e sicurezza dei dati
Gli articoli 13, 14 e 15 impongono un impianto documentale sulla gestione dei conflitti di interesse e sulla riservatezza. Il repertorio deve descrivere le politiche di individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti, le misure di mitigazione e l’inventario aggiornato dei conflitti rilevanti, anche quelli generati da società del gruppo. Sul fronte della riservatezza, devono essere illustrati i meccanismi per impedire usi illeciti o commerciali non autorizzati delle informazioni, le regole di autorizzazione all’accesso, i log di accesso e le misure di cybersicurezza. È inoltre richiesta la descrizione dei meccanismi di conservazione delle tracce di accesso al dato.
Risorse IT, esternalizzazione e separazione operativa
Gli articoli 16 e 17 dedicano grande spazio alle risorse informatiche e all’outsourcing. La domanda deve contenere una descrizione dettagliata dell’architettura del sistema informatico, dei flussi e modelli di dati, dei manuali e delle procedure amministrative, nonché degli investimenti IT. In caso di esternalizzazione, devono essere allegati gli accordi, i livelli di servizio, le metriche e i contratti. Se il richiedente o il gruppo offre anche servizi accessori o altri servizi di negoziazione/post-negoziazione, deve indicare tali attività e dimostrare una separazione operativa adeguata tra linee di business, per evitare contagio di rischi operativi.
Accesso alle informazioni, trasparenza e verifica dei dati
Gli articoli 18, 19, 20, 23 e 24 costruiscono il perimetro della trasparenza e dell’accesso. Il richiedente deve illustrare le regole di accesso per le varie categorie di utenti, i diritti e obblighi connessi, le modalità di accesso non discriminatorio per terzi previo consenso scritto e revocabile delle controparti, e i canali di pubblicazione delle regole di accesso. Deve inoltre descrivere la politica tariffaria, compresi sconti e riduzioni, e la struttura dei costi separando servizi di repertorio e servizi accessori. Quanto alla qualità dei dati, l’articolo 19 rinvia alle norme tecniche del regolamento delegato (UE) 2019/358 e richiede procedure di autenticazione, verifica del formato XML/ISO 20022, controllo dell’autorizzazione dell’entità segnalante, riconciliazione e feedback alle controparti. Gli articoli 23 e 24 specificano poi come il repertorio deve facilitare l’accesso del pubblico, delle autorità competenti e delle controparti, nonché l’accesso diretto e immediato delle autorità con garanzie di integrità dei dati.
Continuità operativa, conservazione dati e sostituzione del repertorio
L’articolo 21 richiede un piano di continuità operativa particolarmente articolato, con descrizione dei processi critici, dei siti alternativi, delle procedure di emergenza e di crisi, dei test, dei tempi massimi di ripristino e delle misure per assicurare un livello minimo di servizio anche in caso di perturbazioni. Deve essere prevista anche la possibilità di sostituzione regolare del repertorio in caso di richiesta delle controparti o di revoca della registrazione, con trasferimento dei dati e reindirizzamento dei flussi informativi. L’articolo 22 impone poi regole sulla registrazione tempestiva e accurata delle informazioni, sulla conservazione in log, sull’archiviazione online e offline e sulla duplicazione dei dati per la continuità operativa.
Estensione della registrazione e chiusura della domanda
L’articolo 26 stabilisce quali informazioni della domanda iniziale devono essere ripresentate anche in caso di estensione della registrazione, con alcune esclusioni specifiche. L’articolo 25 richiede la prova del pagamento delle commissioni previste dal regolamento delegato (UE) 2019/360. Infine, l’articolo 27 impone una dichiarazione firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente, attestante che le informazioni fornite sono corrette e complete alla data di presentazione, con l’eventuale documentazione societaria a supporto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Contenuto generale della domanda di registrazione
L’articolo 1 elenca le informazioni di base da fornire: denominazione sociale, sede legale nell’Unione, prova della costituzione e dell’attività, tipi di SFT oggetto della registrazione, eventuali autorizzazioni o registrazioni nazionali, atti costitutivi, verbali di approvazione della domanda, contatti dei responsabili compliance, programma operativo, struttura di gruppo, servizi diversi dalla funzione di repertorio e contenziosi rilevanti. È prevista anche la facoltà di indicare requisiti non applicabili, con motivazione, e l’obbligo di fornire informazioni supplementari su richiesta dell’ESMA.
Politiche, procedure e governance interna
Gli articoli 2, 6, 7 e 8 richiedono una descrizione delle politiche e procedure interne, della loro approvazione da parte del consiglio e dell’alta dirigenza, delle modalità di comunicazione e controllo, del sistema di governo societario e della procedura di selezione, nomina, valutazione e rimozione degli organi apicali. La domanda deve includere informazioni dettagliate su controllo interno, compliance, gestione del rischio, audit interno, indipendenza della funzione di conformità e, se esistente, l’ultima relazione interna di compliance.
Assetti proprietari, struttura del gruppo e organigramma
Gli articoli 3, 4 e 5 impongono di indicare i soggetti che detengono almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto, le imprese partecipate rilevanti, l’eventuale impresa madre, la struttura proprietaria tra impresa madre, filiazioni, entità collegate e succursali, nonché l’organigramma del richiedente con i responsabili delle funzioni significative e delle succursali.
Idoneità degli amministratori, dell’alta dirigenza e del personale
Gli articoli 9, 10 e 11 richiedono CV, competenze, esperienza, precedenti penali, autodichiarazioni di onorabilità e dichiarazioni sui conflitti di interesse per i membri dell’alta dirigenza e del consiglio. Devono essere fornite anche la politica di remunerazione, le misure contro l’eccessiva dipendenza da singoli dipendenti, l’elenco del personale impiegato, il personale IT, i responsabili di audit, controllo interno, compliance e risk management, oltre alle informazioni sulla formazione e, per il personale IT senior, la prova del titolo accademico e dell’esperienza.
Requisiti finanziari e piani aziendali
L’articolo 12 impone il bilancio completo redatto secondo gli IAS/IFRS applicabili, la relazione di revisione se il bilancio è soggetto a revisione legale, il nome e il numero di registrazione del revisore, un piano finanziario triennale con scenari diversi e scostamenti almeno del 20 %, e, se i dati storici non sono disponibili, documenti pro forma e bilanci intermedi. È inoltre richiesto il bilancio revisionato dell’impresa madre degli ultimi tre esercizi e l’indicazione dei futuri piani di filiazione e dell’attività prevista.
Conflitti di interesse, riservatezza e protezione dei dati
Gli articoli 13, 14 e 15 disciplinano la gestione dei conflitti di interesse, le misure di riservatezza e l’inventario dei conflitti già esistenti. La domanda deve descrivere politiche, procedure e controlli per prevenire usi illegittimi o commerciali non ammessi dei dati, meccanismi di autorizzazione all’accesso, log di accesso, protezione contro gli attacchi informatici e conflitti di interesse derivanti anche da altre società del gruppo.
Risorse informatiche, esternalizzazione e servizi accessori
Gli articoli 16 e 17 richiedono una descrizione dettagliata del sistema informatico, delle specifiche tecniche e funzionali, dei manuali, degli investimenti IT e degli accordi di esternalizzazione, inclusi SLA, metriche e contratti. Se sono offerti servizi accessori, la domanda deve descriverli e dimostrare la separazione operativa tra tali attività e la funzione di repertorio, anche quando i servizi sono prestati nell’ambito del gruppo o di accordi con soggetti terzi.
Trasparenza delle regole di accesso e delle politiche tariffarie
Gli articoli 18, 20, 23 e 24 richiedono la descrizione delle categorie di utenti, dei termini e condizioni di accesso, dei diritti e obblighi, dell’accesso non discriminatorio subordinato al consenso scritto, volontario e revocabile delle controparti, dei canali di pubblicazione delle regole di accesso e della politica tariffaria. Devono essere descritte anche le modalità per l’accesso del pubblico, delle autorità competenti e delle controparti alle informazioni conservate dal repertorio, nonché l’accesso diretto e immediato delle autorità e la garanzia dell’integrità dei dati.
Verifica della completezza e correttezza dei dati SFT
L’articolo 19 rinvia agli standard tecnici del regolamento delegato (UE) 2019/358 e richiede le procedure di autenticazione degli utenti, verifica del formato XML secondo ISO 20022, autorizzazione IT dell’entità segnalante, mantenimento della sequenza logica dei dati, controlli sulla completezza e correttezza, riconciliazione tra repertori diversi e feedback a controparti e terzi segnalanti.
Rischio operativo, continuità e sostituzione del repertorio
L’articolo 21 impone una descrizione delle risorse e procedure per identificare e ridurre il rischio operativo, della capacità finanziaria di coprire perdite e costi per almeno sei mesi, e di un piano di continuità operativa molto dettagliato, comprensivo di siti alternativi, tempi di ripristino, test, gestione incidenti, emergenze e crisi. È richiesto anche un meccanismo per la sostituzione regolare del repertorio originario e per il trasferimento dei dati in caso di revoca della registrazione.
Politica di conservazione dei dati e disponibilità delle informazioni
Gli articoli 22 e 23 prevedono regole sulla registrazione tempestiva e accurata, sul log di segnalazione, sulla conservazione online e offline e sulle copie di backup. Il repertorio deve inoltre descrivere come calcola le posizioni aggregate, come facilita l’accesso del pubblico, delle autorità e delle controparti, e i relativi aggiornamenti, canali, metodi e manuali interni.
Domanda di estensione della registrazione e attestazione finale
L’articolo 26 elenca, per la domanda di estensione della registrazione, gran parte delle informazioni richieste per la registrazione iniziale, con alcune esclusioni mirate. L’articolo 27 impone che tutte le informazioni siano accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente che attesti correttezza e completezza, oltre alla documentazione societaria pertinente. L’articolo 25 richiede la prova del pagamento delle commissioni previste dal regolamento delegato (UE) 2019/360.
Entrata in vigore
L’articolo 28 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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