Regolamento (UE) 2019/360
Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce il sistema di finanziamento dei costi sostenuti dall’ESMA per la registrazione, il riconoscimento e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni previsti dal regolamento (UE) 2015/2365. Definisce criteri di calcolo legati al fatturato applicabile, distingue tra soggetti dell’Unione e di paesi terzi e prevede importi fissi, minimi e ripartizioni proporzionali. Disciplina inoltre i termini di pagamento, i rimborsi alle autorità competenti e alcune regole transitorie per le registrazioni effettuate nel 2019 e per la vigilanza del 2020.
Regola le commissioni che l’ESMA può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni per registrazione, estensione della registrazione, riconoscimento, vigilanza annuale e rimborso dei costi alle autorità competenti, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365.
Ambito di applicazione
Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni (trade repositories) stabiliti nell’Unione che chiedono la registrazione o l’estensione della registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, nonché ai repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento o l’estensione del riconoscimento ai sensi del medesimo regolamento. Il regolamento disciplina anche i casi di soggetti già registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché le modalità di rimborso dei costi alle autorità competenti che collaborano o svolgono compiti delegati dall’ESMA. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Commissioni dovute ai repertori di dati sulle negoziazioni
Il regolamento delegato (UE) 2019/360 integra il regolamento (UE) 2015/2365 disciplinando il sistema di commissioni dovute all’ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni. La finalità è assicurare il recupero integrale dei costi di registrazione, riconoscimento e vigilanza, nonché dei rimborsi alle autorità competenti che collaborano con l’ESMA o svolgono compiti delegati.
Finalità e criteri generali
Il sistema tariffario è costruito in modo da riflettere il carico amministrativo effettivo e da evitare accumuli significativi di disavanzi o avanzi. Il considerando chiarisce che i repertori dell’Unione devono finanziare almeno tutti i costi di vigilanza e che, in presenza di disavanzi o avanzi ricorrenti, la Commissione deve rivedere il livello delle commissioni.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nell’Unione che chiedono la registrazione o l’estensione della registrazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2015/2365, e ai repertori di paesi terzi che chiedono il riconoscimento o l’estensione del riconoscimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Rilevano anche i casi di soggetti già registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, per i quali sono previste commissioni ridotte in caso di estensione.
Fatturato applicabile e base di calcolo
L’articolo 2 introduce il concetto di "fatturato applicabile", che costituisce la base per ripartire la commissione annuale di vigilanza. I repertori devono tenere conti sottoposti a revisione contabile che distinguano almeno tra:
- proventi delle funzioni di base di raccolta e conservazione centralizzata delle registrazioni SFT;
- proventi dei servizi accessori direttamente connessi a tali funzioni.
Per i repertori anche registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i conti devono distinguere inoltre i proventi relativi ai derivati e i servizi accessori comuni o specifici. Il fatturato applicabile per un anno è calcolato sulla base dei conti dell’anno precedente e, se il repertorio non ha operato per l’intero anno precedente, è effettuata una stima proporzionale mediante estrapolazione.
Commissioni di registrazione ed estensione della registrazione
L’articolo 5 distingue due livelli tariffari per la registrazione nell’Unione:
- 65 000 EUR per i repertori con fatturato atteso basso che non prestano servizi accessori;
- 100 000 EUR per i repertori che prestano servizi accessori e sono quindi considerati a fatturato atteso alto.
Sono considerati servizi accessori, ai fini del calcolo, sia quelli prestati direttamente dal repertorio, sia quelli prestati da entità dello stesso gruppo, sia quelli forniti da soggetti con cui esiste un accordo di cooperazione nella catena o linea di negoziazione/post-negoziazione.
Per i repertori già registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, l’estensione della registrazione comporta una commissione ridotta:
- 50 000 EUR se il repertorio presta servizi accessori;
- 32 500 EUR se ha fatturato atteso basso e non presta servizi accessori.
Se il repertorio presenta simultaneamente domanda di registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento (UE) 2015/2365, paga la commissione dovuta per il primo regime per intero e quella ridotta per l’estensione ai sensi del presente regolamento. Inoltre, se dopo la registrazione cambiano in modo sostanziale le condizioni e il repertorio rientra in una fascia tariffaria più elevata, deve versare la differenza rispetto alla commissione già pagata.
Commissione annuale di vigilanza per i repertori dell’Unione
L’articolo 6 prevede una commissione annuale di vigilanza per tutti i repertori registrati. La commissione totale annua è pari alla stima delle spese di vigilanza inserita nel bilancio ESMA e viene ripartita tra i repertori registrati nell’anno precedente in proporzione al loro fatturato applicabile. Per i repertori dell’Unione è previsto che la commissione annuale non possa comunque essere inferiore a 30 000 EUR.
Il pagamento avviene in due rate:
- prima rata entro il 28 febbraio, pari a cinque sesti della commissione annua stimata;
- seconda rata entro il 31 ottobre, pari al saldo tra commissione dovuta e prima rata.
L’ESMA deve inviare le fatture almeno 30 giorni prima delle rispettive scadenze.
Commissioni per repertori di paesi terzi
L’articolo 7 disciplina i repertori di paesi terzi. La commissione di riconoscimento per la domanda iniziale è pari a 20 000 EUR più una quota di 35 000 EUR ripartita tra tutti i repertori dello stesso paese terzo riconosciuti o ancora in attesa di riconoscimento. In caso di estensione del riconoscimento, si aggiungono 10 000 EUR alla medesima quota ripartita.
Per i repertori riconosciuti è prevista una commissione annuale di vigilanza pari a 5 000 EUR. L’articolo 11 prevede che, al ricevimento di nuove domande di riconoscimento da parte di repertori dello stesso paese terzo, l’ESMA ricalcoli la quota ripartita di 35 000 EUR e rimborsi ai repertori già riconosciuti, in parti uguali, l’eventuale differenza, mediante pagamento diretto o riduzione delle commissioni successive.
Pagamenti, non rimborsabilità e ritardi
Tutte le commissioni sono pagate in euro. Il ritardo nel pagamento comporta una penalità giornaliera dello 0,1% dell’importo dovuto. La commissione di registrazione o di riconoscimento deve essere versata integralmente al momento della domanda e non è rimborsata se la domanda viene ritirata o respinta.
Rimborso dei costi alle autorità competenti
L’articolo 12 stabilisce che soltanto l’ESMA impone le commissioni previste dal regolamento e che essa rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per i compiti svolti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e per quelli delegati dall’ESMA ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2365.
Disposizioni transitorie: primo anno e registrazioni del 2019
L’articolo 13 disciplina la commissione provvisoria di vigilanza per l’anno di registrazione, distinguendo tre casi:
- se l’obbligo di segnalazione inizia nell’anno successivo, la commissione provvisoria è calcolata secondo la parte 1 dell’allegato;
- se l’obbligo inizia nel primo semestre dell’anno di registrazione, si applica la parte 2 dell’allegato;
- se l’obbligo inizia nel secondo semestre, si applica la parte 3 dell’allegato.
L’allegato prevede, tra l’altro, un importo minimo di 15 000 EUR per la commissione provvisoria nel caso dell’obbligo che inizia nell’anno successivo, e regole di riparto e conguaglio a seconda del momento di avvio delle segnalazioni.
Per le domande presentate nel 2019, l’articolo 14 prevede il pagamento integrale delle commissioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore o dalla domanda, se successiva; per i repertori di paesi terzi riconosciuti nel 2019 la commissione annuale di vigilanza va pagata entro 60 giorni dall’entrata in vigore o entro 30 giorni dalla notifica della decisione di riconoscimento, se successiva.
L’articolo 15 disciplina specificamente il 2020 per i repertori registrati nel 2019: la commissione annuale di vigilanza è calcolata sul fatturato del primo semestre 2020, ripartita tra i repertori registrati nel 2019, pagata in due rate e soggetta a eventuale conguaglio dopo la disponibilità dei conti revisionati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Copertura totale dei costi di vigilanza
Le commissioni devono coprire tutti i costi connessi alla registrazione, al riconoscimento, all’estensione della registrazione o del riconoscimento e alla vigilanza ESMA sui repertori di dati sulle negoziazioni, nonché i rimborsi alle autorità competenti per i compiti svolti o delegati.
Fatturato applicabile
Introduce criteri contabili e di riparto per determinare il fatturato applicabile, distinguendo i proventi delle funzioni di base di raccolta e conservazione centralizzata delle registrazioni SFT e quelli dei servizi accessori; per i soggetti registrati sia ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 sia ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, disciplina anche la ripartizione dei ricavi dei servizi accessori comuni.
Tipo di commissioni dovute
I repertori dell’Unione sono tenuti a commissione di registrazione o estensione della registrazione e a commissione annuale di vigilanza. I repertori di paesi terzi sono tenuti a commissione di riconoscimento o estensione del riconoscimento e a commissione annuale di vigilanza.
Commissioni di registrazione e di estensione
La commissione di registrazione è fissata a 65 000 EUR per repertori con fatturato atteso basso e senza servizi accessori, e a 100 000 EUR per repertori che forniscono servizi accessori o hanno fatturato atteso alto. Per i soggetti già registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, la commissione per l’estensione della registrazione è ridotta a 32 500 EUR o 50 000 EUR. In caso di mutamento sostanziale delle condizioni che comporti una categoria più onerosa, è dovuta la differenza rispetto alla commissione iniziale.
Commissione annuale di vigilanza
È calcolata in base alla stima delle spese di vigilanza inserite nel bilancio ESMA e ripartita tra i repertori registrati in proporzione al loro fatturato applicabile. È previsto un importo minimo annuale di 30 000 EUR per i repertori dell’Unione.
Commissioni per i repertori di paesi terzi
La commissione di riconoscimento comprende una componente fissa di 20 000 EUR più 35 000 EUR ripartiti tra i repertori dello stesso paese terzo riconosciuti o richiedenti; per l’estensione del riconoscimento si aggiungono 10 000 EUR più la stessa componente ripartita. La commissione annuale di vigilanza per i repertori riconosciuti di paesi terzi è fissata in 5 000 EUR.
Modalità di pagamento e ritardi
Tutte le commissioni sono pagate in euro. Il ritardo comporta una penalità giornaliera dello 0,1% dell’importo dovuto. La commissione di registrazione o di riconoscimento non è rimborsabile in caso di ritiro della domanda o di rigetto.
Pagamento della vigilanza annuale
Per i repertori dell’Unione la commissione annuale di vigilanza è pagata in due rate, con scadenza 28 febbraio e 31 ottobre. Per i repertori riconosciuti di paesi terzi la commissione è dovuta entro fine febbraio; l’ESMA invia la fattura almeno 30 giorni prima.
Rimborso alle autorità competenti
L’ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per i compiti svolti in base al regolamento (UE) 2015/2365 e per le deleghe di compiti previste dall’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2365.
Disposizioni transitorie per il primo anno e per il 2020
Sono previste regole specifiche per la commissione provvisoria di vigilanza nell’anno di registrazione, in funzione del momento in cui inizia l’obbligo di segnalazione, e per le registrazioni/richiedenti del 2019. Per i repertori registrati nel 2019, la commissione annuale di vigilanza per il 2020 è calcolata sul fatturato del primo semestre 2020 e può essere soggetta a conguaglio.
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