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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/361

Regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per quanto riguarda l'accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0361

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di accesso ai dati conservati dai repertori di dati sulle negoziazioni per adeguarlo alle modifiche introdotte nel quadro EMIR e per chiarire quali autorità possano ottenere quali informazioni sui derivati. L’obiettivo è garantire che i soggetti pubblici con funzioni di vigilanza, stabilità finanziaria, risoluzione o supervisione di mercato dispongano di dati completi, granulari e coerenti con i rispettivi mandati. Vengono specificati sia il contenuto minimo delle informazioni accessibili sia il perimetro dell’accesso per ciascuna autorità, includendo accessi su base unica per soggetti con più responsabilità. Il regolamento si applica direttamente ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 ampliando e precisando l’accesso ai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni in materia di derivati.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni e ai soggetti/autorità indicati all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché alle autorità europee e nazionali cui viene riconosciuto accesso ai dati sui derivati. Riguarda i dati sulle operazioni in derivati, i dati sulle posizioni e i dati di riconciliazione/rifiuto, con accesso differenziato in base al mandato dell’autorità e al perimetro geografico o funzionale della sua competenza (Stato membro, zona euro, Unione). È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con rilevanza anche SEE.

Accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per aggiornare e precisare il regime di accesso ai dati sui derivati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), come modificato dal regolamento (UE) 2015/2365, e mira a garantire che le autorità pubbliche competenti dispongano di informazioni adeguate per svolgere funzioni di vigilanza, stabilità finanziaria, risoluzione e supervisione dei mercati.

Finalità dell’intervento

Dai considerando emerge l’esigenza di includere nel testo tecnico anche i nuovi soggetti aggiunti all’elenco dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, evitando nel contempo oneri amministrativi eccessivi per i trade repository. Il regolamento sottolinea che alcune autorità necessitano di accesso molto ampio, spesso all’intero set di dati sui derivati, per poter assolvere correttamente i rispettivi mandati, soprattutto in materia di rischio sistemico e stabilità finanziaria.

Contenuto minimo dei dati accessibili

L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 151/2013, come sostituito, specifica anzitutto quali informazioni debbano essere rese disponibili dai repertori di dati sulle negoziazioni. Il set comprende:

  • le segnalazioni di derivati effettuate secondo le tabelle 1 e 2 dell’allegato del regolamento delegato (UE) n. 148/2013, incluse le informazioni più recenti sulle operazioni non ancora scadute o non oggetto di talune azioni di segnalazione ("errore", "cessazione anticipata", "compressione" e "componente di posizione");
  • i dati relativi alle segnalazioni respinte, incluse quelle respinte nel giorno lavorativo precedente e i motivi del rigetto;
  • lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati per i quali il trade repository abbia svolto il processo di riconciliazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013.

Punto di accesso unico per soggetti con più mandati

Per i soggetti che, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, abbiano responsabilità o mandati differenti, il regolamento prevede un punto di accesso unico ai derivati rientranti nel loro ambito. La soluzione è pensata per evitare che i repertori debbano verificare di volta in volta su quale base il soggetto chieda l’accesso, riducendo così gli adempimenti amministrativi.

Accesso delle autorità europee e nazionali di vigilanza

L’ESMA ottiene accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati per l’esercizio delle proprie competenze. In modo analogo, ABE, EIOPA e CERS ottengono accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati, in considerazione della simmetria dei rispettivi mandati in materia di stabilità finanziaria e rischio sistemico.

L’ACER riceve invece accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l’energia. Le autorità che vigilano sulle sedi di negoziazione accedono a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi. L’autorità di vigilanza designata ai sensi della direttiva 2004/25/CE ha accesso ai dati sui derivati aventi come sottostante titoli di determinate società, quando ricorre una delle condizioni indicate dal regolamento: ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nello Stato membro dell’autorità, sede legale o principale della società nello stesso Stato membro, oppure qualità di offerente con corrispettivo comprendente titoli.

Accesso delle autorità nazionali con compiti specifici e delle autorità di risoluzione

Le autorità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 ottengono accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati riguardanti mercati, contratti, sottostante, parametri di riferimento e controparti che ricadono nel loro ambito di competenza. Le autorità competenti indicate alle lettere o) e p) accedono a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da tutte le controparti rientranti nei rispettivi mandati.

Le autorità di risoluzione di cui alla lettera m) hanno accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti di loro competenza. Il Comitato di risoluzione unico riceve accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti rientranti nel regolamento (UE) n. 806/2014, al fine di elaborare i piani di risoluzione e assicurare il funzionamento coerente del meccanismo di risoluzione unico.

Accesso dei membri del SEBC e delle autorità per la sorveglianza dei rischi sistemici

Per i membri del SEBC il cui Stato membro abbia l’euro come valuta, il regolamento riconosce l’accesso:

  • a tutti i dati sulle operazioni in derivati in cui il soggetto di riferimento del derivato è stabilito nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro dell’area euro e rientra nel relativo ambito di competenza, oppure nei casi in cui l’obbligazione di riferimento sia un titolo di debito sovrano di tali Stati;
  • ai dati sulle posizioni per i contratti derivati in euro.

Per i membri del SEBC di Stati membri non appartenenti all’area euro, l’accesso riguarda i dati sulle operazioni in derivati relativi a soggetti di riferimento stabiliti nello Stato membro interessato o a titoli di debito sovrano di quello Stato, nonché i dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro SEBC.

Le autorità incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria ottengono, a seconda che il loro Stato membro abbia o meno l’euro, accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti rientranti nei rispettivi ambiti, rispettivamente per la zona euro o per il singolo Stato membro non euro.

Accesso della BCE nel meccanismo di vigilanza unico

La BCE dispone di accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti soggette alla sua vigilanza nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale accesso è funzionale all’esercizio dei compiti attribuiti alla BCE in materia di vigilanza prudenziale.

Accesso connesso alle controparti centrali

Il regolamento riconosce infine all’autorità di vigilanza di una CCP e, se del caso, al pertinente membro del SEBC che esercita la vigilanza sulla CCP, l’accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate da quella CCP. La previsione completa il quadro degli accessi per le autorità coinvolte nella supervisione delle infrastrutture di mercato.

Entrata in vigore e natura vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento del regime di accesso ai dati dei trade repository

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 151/2013, ridefinendo le regole tecniche sull’accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni in funzione delle responsabilità e del mandato di ciascuna autorità interessata.

Contenuto dei dati accessibili

I dati messi a disposizione comprendono: segnalazioni sui derivati conformi al regolamento delegato (UE) n. 148/2013, inclusi i dati più recenti sulle operazioni non ancora scadute o soggette a specifiche azioni di segnalazione; dati relativi alle segnalazioni respinte, comprese quelle del precedente giorno lavorativo e i relativi motivi; stato di riconciliazione dei derivati per cui il trade repository ha svolto il processo di riconciliazione ai sensi dell’articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 150/2013.

Punto di accesso unico per soggetti con mandati multipli

Per i soggetti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che abbiano responsabilità o mandati diversi, il trade repository deve fornire un unico punto di accesso ai derivati rientranti nel relativo ambito di competenza, evitando verifiche ripetute sul titolo specifico dell’accesso.

Accesso di ESMA, ABE, EIOPA, CERS e ACER

L’ESMA ottiene accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati. ABE, EIOPA e CERS ottengono accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati. ACER ottiene accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati il cui sottostante è l’energia.

Accesso delle autorità di vigilanza di mercato e OPA

Le autorità che vigilano sulle sedi di negoziazione accedono a tutti i dati sulle operazioni in derivati eseguite in tali sedi. L’autorità di vigilanza designata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2004/25/CE accede ai derivati aventi come sottostante titoli emessi da talune società, in presenza delle condizioni indicate dal regolamento (società ammessa alla negoziazione, sede legale o principale nello Stato membro dell’autorità, o qualità di offerente nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto).

Accesso delle autorità nazionali ex articolo 81, paragrafo 3, lettera j)

Le autorità indicate all’articolo 81, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) n. 648/2012 accedono a tutti i dati sulle operazioni in derivati relativi a mercati, contratti, sottostante, parametri di riferimento e controparti ricadenti nel loro ambito di responsabilità e mandato.

Accesso dei membri SEBC e delle autorità di stabilità finanziaria nell’area euro

Per i membri del SEBC con Stato membro la cui valuta è l’euro: accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati relativi a soggetti di riferimento stabiliti nello Stato membro interessato o in un altro Stato membro dell’euro, nonché ai derivati aventi come obbligazione di riferimento titoli di debito sovrano di tali Stati; inoltre accesso ai dati sulle posizioni per i contratti derivati in euro. Le autorità incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici negli Stati membri dell’euro accedono a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti rientranti nel loro ambito, ai fini della stabilità finanziaria della zona euro.

Accesso dei membri SEBC e delle autorità di stabilità finanziaria fuori area euro

Per i membri del SEBC con Stato membro non euro: accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati relativi a soggetti di riferimento stabiliti nello Stato membro interessato o a obbligazioni di riferimento costituite da titoli di debito sovrano di tale Stato, nonché ai dati sulle posizioni in derivati nella valuta emessa dal membro SEBC. Le autorità incaricate della sorveglianza dei rischi sistemici in Stati membri non euro accedono a tutti i dati su operazioni in derivati concluse in sedi di negoziazione o da controparti centrali e controparti rientranti nel loro ambito, ai fini della stabilità finanziaria nel rispettivo Stato membro.

Accesso della BCE nel meccanismo di vigilanza unico

La BCE ottiene accesso a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse dalle controparti soggette alla sua vigilanza nell’ambito del regolamento (UE) n. 1024/2013, per lo svolgimento dei compiti assegnati nel meccanismo di vigilanza unico.

Accesso delle autorità competenti e di risoluzione

Le autorità competenti di cui all’articolo 81, paragrafo 3, lettere o) e p), del regolamento (UE) n. 648/2012 accedono a tutti i dati sulle operazioni in derivati concluse da tutte le controparti rientranti nei rispettivi mandati; le autorità di risoluzione di cui alla lettera m) accedono ai dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti rientranti nel loro ambito; il Comitato di risoluzione unico accede ai dati sulle operazioni in derivati concluse da controparti rientranti nel regolamento (UE) n. 806/2014.

Accesso relativo alle CCP

L’autorità di vigilanza di una controparte centrale e, se applicabile, il pertinente membro del SEBC che esercita la vigilanza sulla CCP accedono a tutti i dati sulle operazioni in derivati compensate dalla CCP.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti derivativigilanza prudenzialerisoluzione bancariastabilità finanziaria

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