Sentenza n. 1925/2026 - Roma, Sezione 5
per l’annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all’azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zaccanti S.p.A. il 26/1/2023 e il 28/1/2023, per l’annullamento: - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125”; - dell’Allegato 1 alla predetta determinazione, recante l’ “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota prot. n. 0645107 del 13/08/2019, con cui la regione Emilia-Romagna ha provveduto ad effettuare apposita ricognizione per la verifica delle disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, di contenuto allo stato non conosciuto, richiamate nel corpo della determinazione di ripiano; - della nota prot. n. 0722665 del 25/09/2019, richiamata nel corpo della determinazione di ripiano ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui la Regione Emilia-Romagna ha trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze gli esiti della ricognizione sopra richiamata; - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - della deliberazione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento n. 499 del 19 settembre 2019, di ricognizione della spesa per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e di approvazione degli elenchi analitici riepilogativi, così come richiesti e successivamente trasmessi al Ministero della Salute, nonché dei relativi allegati; - dei modelli economici CE 999 degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 769504 del 10 novembre 2022, nonché dei relativi allegati; - ove occorra, della nota PAT/RFS128-23/11/2022-0804588, recante avviso sulle informazioni e pubblicazione dei documenti inerenti il procedimento; - del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; - dell’Allegato A al predetto decreto, recante l’ “elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - della nota dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto prot. regionale n. 544830 del 24 novembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con il quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l’aggiornamento delle certificazioni della spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle "altre fattispecie non riconducibili a fatturato" rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce "BA0210 - Dispositivi medici" del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento; C) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zaccanti S.p.A. il 17/10/2023, per l’annullamento: - del decreto della Giunta regionale della Regione Veneto in data 20 luglio 2023, n. 101, diretto a recepire la rettifica operata dalle aziende ed enti del SSR degli importi dovuti a titolo di payback, per i singoli fornitori, indicati nel decreto n. 172/2022 del Direttore Generale di Area Sanità e Sociale; - dell’allegato A al predetto decreto recante gli importi di payback ricalcolati per singoli fornitori; - delle deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio sanitario regionale e degli atti delle strutture competenti dell’Area Sanità e Sociale, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è proceduto a rettificare gli errori commessi nella quantificazione del fatturato di taluni fornitori che era stato validato e certificato nelle precedenti delibere; - della nota di Azienda Zero prot. reg. n. 367888 del 7 luglio 2023, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui si è trasmesso alla Regione Veneto il prospetto recante distintamente per singolo fornitore l’importo dovuto in base al decreto n. 172/2022 e l’importo dovuto all’esito delle rettifiche degli errori di calcolo rilevati; - se ed in quanto di ragione, del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicato sul BUR n. 151 del 14 dicembre 2022, recante “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e del relativo allegato A al predetto decreto; D) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zaccanti S.p.A. il 04/02/2025, per l’annullamento: - della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, accordo Stato-Regioni, circolare ministeriale e atti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, comprese le determinazioni di quantificazione delle quote di payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti statali che hanno dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e, con motivi aggiunti, gli atti applicativi adottati da Emilia-Romagna, Veneto e Provincia autonoma di Trento, nonché le successive rettifiche. Ha dedotto, in sintesi, l’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; la violazione dei principi di legalità, riserva di legge, ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, legittimo affidamento e buona fede; l’illegittimità dell’accordo Stato-Regioni per la fissazione retroattiva dei tetti di spesa e per consumazione del potere; l’erronea individuazione della spesa rilevante, per mancato scorporo del costo del servizio da quello del dispositivo medico; la violazione degli obblighi di trasparenza e partecipazione procedimentale; il difetto di istruttoria e motivazione, il travisamento dei fatti e l’erronea quantificazione del fatturato. È stata inoltre dedotta l’incompatibilità del payback calcolato al lordo dell’IVA con il principio di neutralità dell’IVA e con la direttiva 2006/112/CE. La ricorrente ha effettuato il pagamento degli oneri in favore delle amministrazioni, ma tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, per beneficiare della definizione mediante versamento del 25 per cento.
La decisione
Il ricorso principale è stato rigettato. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse perché il pagamento effettuato dalla ricorrente è avvenuto tardivamente e non è stata dimostrata l’esistenza di un impedimento oggettivo idoneo a giustificare il ritardo; pertanto non si è perfezionata la fattispecie di estinzione dell’obbligazione prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025. Nel merito, il TAR ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024 e i propri precedenti sul payback dei dispositivi medici. Ha rilevato che la sentenza n. 139/2024 ha esteso a tutte le aziende fornitrici la riduzione della quota dovuta, mentre la sentenza n. 140/2024 ha ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo di payback relativo agli anni 2015-2018. Le censure del ricorso principale, coincidenti con quelle già esaminate nei precedenti della Sezione, sono state quindi respinte. I motivi aggiunti contro gli atti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al ripiano, di quantificazione delle quote e di successiva rettifica sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e l’individuazione delle quote a carico delle aziende fornitrici.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Costituisce, insieme all’art. 9-ter d.l. 78/2015, la base normativa del sistema dei tetti di spesa e del relativo ripiano.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Gli obblighi per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali.
Il beneficio della definizione agevolata e dell’estinzione dell’obbligazione richiede il pagamento entro il termine legale; il pagamento tardivo non produce gli effetti estintivi e non determina automaticamente cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse.
art. 11 c.p.a.
In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
Ha consentito al Collegio di definire la controversia mediante motivazione sintetica, richiamando precedenti relativi a controversie analoghe sul payback dei dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.
Massime di principio
- Il pagamento tardivo dell’importo ridotto previsto da una disciplina sopravvenuta per la definizione agevolata di un’obbligazione amministrativa non produce gli effetti estintivi stabiliti dalla legge, salvo che l’interessato dimostri un impedimento oggettivo idoneo a giustificare il ritardo.
- La mera effettuazione del pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la legge subordina tale effetto all’accertamento del pagamento da parte dell’amministrazione e al rispetto del termine e dell’importo prescritti.
- Il meccanismo di payback per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 è stato ritenuto dalla Corte costituzionale ragionevole e proporzionato nell’ambito del bilanciamento legislativo degli interessi coinvolti; le censure fondate su tale sproporzione devono pertanto essere respinte nei limiti precisati dalle pronunce costituzionali.
- Le controversie riguardanti gli atti regionali e provinciali che individuano le aziende soggette al payback e quantificano concretamente le somme dovute appartengono, secondo la decisione, alla giurisdizione del giudice ordinario; il giudice amministrativo deve dichiarare il difetto di giurisdizione, con possibilità di translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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