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Sentenza

Sentenza n. 338/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento provvedimento daspo emesso dalla Questura di Teramo il 28.10.2022 n. -OMISSIS- (doc. 1) e notificato in pari data nonché di tutti gli atti ad esso collegati e conseguenti,

Giustizia amministrativa202300025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento DASPO del Questore di Teramo, della durata di cinque anni, con obbligo di presentazione in occasione delle partite del Teramo Calcio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO emesso dopo episodi di violenza verificatisi durante una sagra paesana a Ioanella di Torricella Sicura, sostenendo che mancasse il necessario collegamento tra i fatti e una manifestazione sportiva, non essendo in programma alcuna partita. Ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989 e dell'art. 2-bis della legge n. 377/2001, nonché, secondo quanto esaminato dal Collegio, difetto di individuazione e responsabilità, eccesso di potere per difetto e illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e difetto di motivazione sulle ragioni di urgenza. L'amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, richiamando le risultanze investigative: il ricorrente avrebbe partecipato, insieme ad altri sostenitori organizzati del Teramo Calcio, a un'aggressione violenta ai danni dell'ex presidente della società, con ribaltamento di sedie e tavolini e grave turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il DASPO. Ha valorizzato le relazioni e gli accertamenti dei militari intervenuti, qualificati come atti a fede privilegiata e idonei a dimostrare, fino a querela di falso, la partecipazione attiva del ricorrente agli episodi violenti. L'istruttoria è stata ritenuta completa e la motivazione logica, fondata sull'informativa trasmessa alla Procura della Repubblica. Il Collegio ha ritenuto sufficiente, ai fini della misura preventiva, anche il pericolo di lesione dell'ordine e della sicurezza pubblica, senza necessità di una lesione già definitivamente accertata. Ha inoltre ritenuto sussistente il collegamento con l'ambito sportivo in ragione della partecipazione organizzata di sostenitori del Teramo Calcio e dell'aggressione contro l'ex presidente della società, pur se i fatti si erano verificati durante una sagra e non durante una partita. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata giudicata giustificata dalle urgenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica e comunque non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00 per spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 401/1989

    Il testo della pronuncia richiama il comportamento lesivo dell'ordine e della sicurezza pubblica tenuto "in occasione o a causa di manifestazioni sportive".

    Il DASPO può essere adottato in presenza di condotte violente o pericolose collegate all'ambito delle manifestazioni sportive; il giudice ha ritenuto integrato tale collegamento dalla partecipazione organizzata di sostenitori di una squadra di calcio e dall'aggressione all'ex presidente della società.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 377/2001

    Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

    La norma è stata richiamata dal ricorrente per sostenere che i fatti, avvenuti durante una sagra, non riguardassero una manifestazione sportiva; il TAR ha tuttavia ritenuto rilevante il collegamento concreto della condotta con la tifoseria e con una società calcistica.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio può essere omessa in casi eccezionali quando urgenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica impongano l'immediato allontanamento del soggetto.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento non assume carattere invalidante nell'ipotesi in cui il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    Il vizio procedimentale non determina l'annullamento quando, alla luce delle circostanze accertate, l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Il DASPO può essere adottato non soltanto quando sia già accertata una lesione dell'ordine pubblico, ma anche quando la condotta integri un concreto pericolo di lesione, comprese condotte idonee a creare allarme o situazioni di pericolo.
  • Ai fini dell'adozione del DASPO, il collegamento con l'ambito sportivo può essere desunto dalle concrete modalità della condotta, dalla partecipazione organizzata di sostenitori di una squadra e dal coinvolgimento di soggetti direttamente collegati alla società sportiva, anche se l'episodio si verifica al di fuori dello stadio e non durante una partita.
  • Le risultanze degli accertamenti compiuti dai militari intervenuti nei disordini, qualificate come atti a fede privilegiata, possono fondare il giudizio amministrativo sulla partecipazione dell'interessato ai fatti, restando contestabili nelle forme della querela di falso quanto ai fatti attestati direttamente.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione di misure di prevenzione quando ricorrano urgenti esigenze di tutela della sicurezza pubblica che impongano l'immediato intervento dell'autorità.
  • La mancata comunicazione di avvio non comporta l'annullamento del provvedimento quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaInvalidità del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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