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Sentenza

Sentenza del 04/07/2018 n. 2202 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Memorie illustrative - Contenuto - Specificazione di motivo già dedotto con il ricorso introduttivo - Legittimità- Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto legittimo l’esame del vizio di notificazione da parte del giudice. Le eccezioni contenute nella memoria illustrativa non costituivano motivi aggiunti, ma precisavano una contestazione già ricavabile dal ricorso introduttivo. Di conseguenza, la pronuncia sul vizio di notifica non incorreva in ultrapetizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, con una memoria illustrativa successiva al ricorso introduttivo, aveva contestato la ritualità della notificazione della cartella di pagamento. La questione era se tali contestazioni costituissero motivi aggiunti, non consentiti o tardivi, e se il giudice avesse pronunciato oltre i limiti della domanda esaminando il vizio di notificazione. La contestazione è stata ritenuta una specificazione di un motivo già dedotto, poiché nel ricorso introduttivo il contribuente aveva già negato di aver ricevuto la cartella.

Massime di principio

  • Una memoria illustrativa può specificare o sviluppare un motivo già contenuto nel ricorso introduttivo, senza costituire necessariamente un motivo aggiunto.
  • Quando il contribuente nega di aver ricevuto una cartella, tale contestazione può comprendere anche la verifica della regolarità della relativa notificazione, soprattutto se l’agente della riscossione produce successivamente la relata.
  • Il giudice non incorre in ultrapetizione se decide su un profilo già implicitamente compreso nella domanda originaria, anche se meglio articolato in una memoria successiva.
  • La distinzione tra specificazione di un motivo e motivo aggiunto dipende dal contenuto sostanziale del ricorso introduttivo: se la questione è già ricavabile dalla domanda, la sua successiva precisazione è ammissibile; se introduce una contestazione del tutto nuova, può essere soggetta alle regole sui motivi aggiunti e alle relative preclusioni.

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