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Circolare

Circolare numero 153 del 15-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni INPS sulla classificazione previdenziale, sugli adempimenti delle sedi, sulla costituzione dei rapporti di lavoro temporaneo, sugli obblighi contributivi e sulle modalità di esposizione nel modello DM10/2. Vengono inoltre disciplinati il contributo aggiuntivo del 5% destinato al Fondo per la formazione professionale, la codifica aziendale, la regolarizzazione dei periodi pregressi e le variazioni al piano dei conti. In allegato sono richiamate le istruzioni ministeriali sull’albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo, l’autorizzazione provvisoria, il campo di operatività e gli schemi di domanda.

Disciplina previdenziale e contributiva del lavoro temporaneo ex L. 196/1997

Disciplina previdenziale e contributiva del lavoro temporaneo ex L. 196/1997

La circolare illustra l’inquadramento previdenziale delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, gli adempimenti operativi delle sedi INPS e le modalità di assolvimento degli obblighi contributivi connessi al nuovo istituto introdotto dalla legge 24 giugno 1997, n. 196. Il documento integra inoltre le istruzioni ministeriali già emanate sull’albo, sull’autorizzazione provvisoria e sul campo di operatività delle società abilitate.

Inquadramento delle imprese fornitrici

La legge n. 196/1997 istituisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, in forza del quale l’impresa fornitrice assume i prestatori di lavoro temporaneo e li mette a disposizione dell’impresa utilizzatrice per esigenze di carattere temporaneo, nei limiti previsti dalla legge stessa e con le limitazioni specifiche per agricoltura ed edilizia.

Le imprese abilitate all’attività di fornitura devono essere iscritte in un apposito albo istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La circolare richiama le disposizioni attuative emanate dal Ministero con circolare n. 141 del 5 novembre 1997 e con i decreti ministeriali 3 settembre 1997, nn. 381 e 382.

Classificazione previdenziale

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 196/1997, la classificazione previdenziale delle imprese fornitrici va effettuata nel settore terziario, ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989.

Tale classificazione rileva sia per i dipendenti assunti dalla società per il funzionamento della propria struttura, sia per i prestatori di lavoro temporaneo. Per questi ultimi non assume rilievo la classificazione previdenziale dell’impresa utilizzatrice né il tipo di contratto di assunzione, a tempo determinato o indeterminato.

La codifica indicata è la seguente:

  • CSC 7.07.08;
  • codice ISTAT 74.50.0, relativo alle attività di servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale;
  • indicazione, nel campo attività economica, della dicitura "società di fornitura di lavoro temporaneo".

Adempimenti delle sedi

Le SAP devono operare in stretta collaborazione con le Direzioni Provinciali del Lavoro per le questioni applicative della disciplina.

In sede di iscrizione delle ditte fornitrici deve essere richiesto, quale requisito indispensabile, il provvedimento di autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività, rilasciato dal Ministero del Lavoro contestualmente all’iscrizione della società all’albo. L’autorizzazione va acquisita agli atti in copia autenticata.

La verifica del possesso dei requisiti per esercitare l’attività è di esclusiva competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’Impiego. Le irregolarità riscontrate dalle SAP nel corso di accertamenti documentali o diretti devono essere segnalate tempestivamente alle strutture territoriali ministeriali.

Costituzione del rapporto di lavoro temporaneo

Il prestatore di lavoro temporaneo può essere assunto dall’impresa fornitrice:

  • a tempo determinato, con durata coincidente con la prestazione presso l’impresa utilizzatrice;
  • a tempo indeterminato, rimanendo a disposizione della società fornitrice nei periodi in cui non è assegnato presso alcuna utilizzatrice.

Il contratto di fornitura deve essere stipulato per iscritto.

La circolare ricorda che l’art. 1, comma 4, della legge n. 196/1997 esclude il ricorso al lavoro temporaneo per qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate come tali dai CCNL di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. È richiamata una deroga introdotta dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 468/1997.

Il contratto può essere concluso nei seguenti casi:

  • nei casi previsti dai CCNL di categoria;
  • nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
  • nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.

La circolare precisa inoltre che i lavoratori temporanei non possono superare la percentuale fissata dai CCNL di categoria rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore.

Trattamento economico e responsabilità

Il trattamento retributivo del lavoratore temporaneo non può essere inferiore a quello previsto per i dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice.

Quest’ultima risponde in solido con l’impresa fornitrice per il pagamento della retribuzione e dei relativi obblighi contributivi non adempiuti.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’impresa fornitrice, nei periodi in cui restano in attesa di assegnazione a un utilizzatore, è dovuta un’indennità mensile di disponibilità, nella misura stabilita dal CCNL e comunque non inferiore agli importi fissati con apposito decreto del Ministro del Lavoro. In tale ipotesi i contributi devono essere versati per l’effettivo ammontare, anche in deroga alla normativa sui minimali.

Obblighi contributivi e contributo per la formazione professionale

L’obbligo di versamento delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale ricade sull’impresa fornitrice. Le contribuzioni dovute sono quelle previste per i dipendenti del settore terziario e devono essere corrisposte con riferimento a tutto il personale in forza presso la società fornitrice, sia quello impiegato nella propria struttura sia quello occupato presso imprese utilizzatrici, a prescindere dall’inquadramento previdenziale di queste ultime.

In aggiunta, l’art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997 impone alle imprese fornitrici il versamento di un contributo aggiuntivo del 5% sulla retribuzione imponibile, destinato al Fondo per la formazione professionale istituito presso il Ministero del Lavoro.

In caso di omissione, anche parziale, del contributo:

  • il datore di lavoro deve versare il contributo omesso e le relative sanzioni;
  • è dovuta una sanzione amministrativa di importo pari al contributo non versato;
  • gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo per la formazione.

La circolare richiama inoltre la tabella delle aliquote contributive applicabili nel settore, riportata in allegato.

Modalità di denuncia nel modello DM10/2

Ai fini della compilazione del DM10/2, le aziende fornitrici devono utilizzare un’unica posizione contributiva, identificata da:

  • CSC 7.07.08;
  • codice ISTAT 74.50.0;
  • codice di autorizzazione 9A, con significato di "azienda fornitrice di lavoro temporaneo ex L. 196/1997".

Le modalità operative previste sono le seguenti:

  • il personale assunto per il funzionamento della struttura deve essere esposto secondo le modalità ordinarie;
  • i prestatori di lavoro interinale assunti a tempo determinato occupati presso le aziende utilizzatrici devono essere esposti nei righi in bianco dei quadri B-C con il codice tipo contribuzione 83, ovvero 183 per operai, 283 per impiegati e 383 per dirigenti;
  • per tali soggetti devono essere indicati il numero dei dipendenti, le giornate lavorate, le retribuzioni imponibili e le somme a debito del datore di lavoro;
  • i prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato occupati presso l’azienda utilizzatrice devono essere esposti con il codice tipo contribuzione 97, ovvero 197 per operai, 297 per impiegati e 397 per dirigenti;
  • per i lavoratori a tempo indeterminato a disposizione dell’impresa fornitrice, nei periodi senza assegnazione, va usato il codice 97T, ovvero 197T, 297T o 397T secondo la qualifica, con indicazione delle giornate di mancata prestazione e dell’indennità di disponibilità;
  • il contributo aggiuntivo del 5% ex art. 5, comma 1, della legge n. 196/1997 va esposto separatamente con il codice M999, indicando il numero dei lavoratori interessati e l’ammontare delle retribuzioni imponibili;
  • per i periodi già oggetto di contribuzione in cui non sia stato versato il contributo del 5%, la regolarizzazione va effettuata entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, con interessi al tasso legale;
  • in tali casi il contributo va esposto con il codice M199 e gli oneri accessori con il codice Q900.

Indicazioni per le aziende utilizzatrici

Le imprese utilizzatrici devono indicare nel modello DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento, utilizzando il codice Z000 nei righi in bianco dei quadri B-C.

Non devono essere compilate le caselle relative a numero giornate, retribuzioni e somme a debito del datore di lavoro. Il numero dei lavoratori temporanei non deve essere riportato nel totale dei dipendenti occupati del quadro A.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile del contributo destinato al Fondo per la formazione professionale è istituita, nell’ambito della gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi, la contabilità separata GTV - Gestione per la riscossione dei contributi del Fondo per la formazione professionale di cui all’art. 5 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

La procedura di ripartizione dei modelli DM10/2 imputa il contributo ai seguenti conti di nuova istituzione:

  • GTV 21/10, per i contributi di competenza degli anni precedenti;
  • GTV 21/70, per i contributi di competenza dell’anno in corso.

Il conto GTV 21/10 potrà essere movimentato a partire dall’esercizio 1999.

Richiamo alle istruzioni ministeriali allegati

La circolare allega altresì la circolare ministeriale n. 141/97 del 5 novembre 1997, che disciplina:

  • l’istituzione dell’albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo;
  • il rilascio dell’autorizzazione provvisoria;
  • il campo di operatività.

Sono riportati anche i criteri applicativi in tema di requisiti societari, capitale versato, deposito cauzionale, programma dell’impresa, organico minimo, competenze professionali, istruttoria, limitazioni al ricorso al lavoro temporaneo, contratto collettivo dei dipendenti delle imprese fornitrici, rilevazioni statistiche e schemi di domanda per autorizzazione e iscrizione all’albo.

Punti principali

Inquadramento delle imprese fornitrici e utilizzatrici

La legge n. 196/1997 istituisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, con una società fornitrice che mette a disposizione dell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti secondo le regole dell’art. 3. Le imprese fornitrici devono essere iscritte in un apposito albo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, ai fini previdenziali, sono inquadrate nel settore terziario ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88/1989. Il codice statistico contributivo indicato è CSC 7.07.08, con codice ISTAT 74.50.0 e dicitura di attività economica "società di fornitura di lavoro temporaneo".

Adempimenti delle sedi e verifica dei requisiti

Le sedi INPS devono operare in stretta collaborazione con le Direzioni Provinciali del Lavoro per le questioni applicative. All’iscrizione delle ditte fornitrici deve essere richiesta l’autorizzazione provvisoria rilasciata dal Ministero del Lavoro e acquisita in copia autenticata. La verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività è di competenza esclusiva del Ministero, mentre eventuali irregolarità emerse dagli accertamenti delle SAP vanno tempestivamente segnalate agli uffici territoriali ministeriali.

Costituzione del rapporto di lavoro temporaneo

Il prestatore di lavoro temporaneo può essere assunto dall’impresa fornitrice a tempo determinato, per una durata corrispondente alla prestazione presso l’utilizzatrice, oppure a tempo indeterminato, rimanendo a disposizione nei periodi di inattività. Il contratto di fornitura deve essere scritto e non può riguardare qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate dai CCNL, salvo la deroga prevista dal decreto interministeriale 21 maggio 1998 per i lavoratori socialmente utili assunti a tempo indeterminato. Sono previste specifiche ipotesi di utilizzo: casi previsti dai CCNL, temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali e sostituzione di lavoratori assenti, con le eccezioni di legge.

Trattamento economico e responsabilità solidale

La retribuzione del lavoratore temporaneo non può essere inferiore a quella spettante ai dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice. Quest’ultima è responsabile in solido per la retribuzione e per i corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall’impresa fornitrice. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato spetta un’indennità mensile di disponibilità nei periodi di attesa di assegnazione, nella misura prevista dal CCNL e comunque non inferiore agli importi fissati con decreto ministeriale.

Obblighi contributivi e contributo aggiuntivo del 5%

L’impresa fornitrice deve versare tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale dovute per il personale, applicando le aliquote del settore terziario a tutto il personale in forza, sia quello impiegato nella struttura sia quello occupato presso utilizzatori. In aggiunta è dovuto un contributo del 5% sulla retribuzione imponibile, destinato al Fondo per la formazione professionale istituito presso il Ministero del Lavoro. In caso di omissione anche parziale, oltre al contributo omesso e alle sanzioni, è prevista una sanzione amministrativa pari al contributo non versato.

Modalità DM10/2 e codifica contributiva

La circolare detta le modalità di esposizione nel DM10/2: i dipendenti assunti per il funzionamento della struttura seguono le modalità ordinarie; i lavoratori interinali a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato occupati presso l’utilizzatore sono esposti con specifici codici tipo contribuzione (83/97 e relativi codici per qualifica; 97T per i periodi di disponibilità). Il contributo del 5% va esposto separatamente con il codice M999. Per il recupero di contributi non versati in periodi pregressi è previsto il codice M199 e la maggiorazione degli interessi legali con codice Q900.

Dichiarazione dei lavoratori interinali da parte dell’utilizzatore

Le imprese utilizzatrici devono indicare sul DM10/2 il numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento con il codice Z000, senza compilare le caselle relative a giornate, retribuzioni e somme a debito. Il numero di tali lavoratori non deve essere incluso nel totale dei dipendenti occupati nel quadro A del modello.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per la rilevazione contabile del contributo destinato al Fondo formazione professionale viene istituita la contabilità separata GTV nell’ambito della gestione per la riscossione dei contributi per conto terzi. Sono introdotti i conti GTV 21/10, per i contributi di competenza degli anni precedenti, e GTV 21/70, per quelli dell’anno in corso. Il primo conto potrà essere movimentato dal 1999.

Allegati ministeriali su albo, autorizzazione e campo di operatività

In allegato sono richiamate le istruzioni del Ministero del Lavoro sulla circolare n. 141/1997, che disciplinano l’albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo, l’autorizzazione provvisoria, i requisiti organizzativi e professionali, il campo di operatività, le esclusioni e i limiti di impiego. Sono inoltre riportati lo schema di domanda di autorizzazione provvisoria, la domanda di iscrizione all’albo e le indicazioni documentali da allegare.

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