Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 151 del 14-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 sui lavoratori autonomi agricoli, con particolare riferimento alla soppressione del principio di automaticità delle prestazioni INAIL per i titolari di nucleo coltivatore diretto. Dal 1° gennaio 1998, per tali soggetti il diritto alle prestazioni resta condizionato alla regolarità contributiva, mentre restano esclusi dall'ambito applicativo i componenti del nucleo familiare, i coloni, i mezzadri e i rispettivi familiari. La circolare disciplina inoltre i rapporti operativi tra INPS e INAIL per le richieste di verifica, le attestazioni da rilasciare e la regolarizzazione degli eventuali periodi scoperti di contribuzione.

Prestazioni INAIL per lavoratori autonomi agricoli e regolarità contributiva

Lavoratori autonomi agricoli e prestazioni INAIL

La circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ai lavoratori autonomi agricoli, con specifico riguardo alle prestazioni INAIL in caso di infortunio. Il documento distingue tra i soggetti per i quali opera la nuova regola di condizionamento alla regolarità contributiva e quelli che restano fuori dal relativo ambito.

Quadro normativo e decorrenza

L'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997 ha stabilito che per i lavoratori autonomi non si applica l'art. 67 del Testo unico n. 1124/1965, norma che assicurava la prestazione anche in presenza di inadempimenti del datore di lavoro. A partire dal 1998, per i lavoratori autonomi agricoli non opera quindi più il principio dell'automaticità delle prestazioni in materia infortunistica.

L'INPS riferisce che, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione, sono intercorsi accordi con la Direzione generale INAIL per definire il campo di applicazione della norma e i rispettivi adempimenti amministrativi.

Portata della disciplina secondo l'INAIL

Secondo il chiarimento fornito dall'INAIL, sentito il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, la norma non elimina il diritto alla tutela assicurativa del lavoratore autonomo, ma ne subordina l'esecutività alla regolarità contributiva. In mancanza di tale regolarità, le prestazioni risultano sospese fino al ripristino della condizione richiesta.

La verifica rilevante è quella della posizione contributiva al 31 dicembre dell'anno precedente alla data dell'infortunio.

Soggetti interessati ed esclusi

La circolare precisa che i destinatari della norma sono solo i soggetti nei quali coincide il soggetto assicurato con il soggetto assicurante. Nel settore agricolo, ciò riguarda esclusivamente i titolari del nucleo coltivatore diretto, che versano i contributi per sé e per i componenti del nucleo.

Sono invece esclusi:

  • i componenti del nucleo familiare coltivatore diretto;
  • i coloni e i mezzadri;
  • i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

Verifiche richieste alle sedi INPS

Gli assicurati ai fini INAIL sono individuati secondo le modalità previste dalla legge n. 1047/1957 e dalla legge n. 9/1963, con iscrizione in elenchi nominativi compilati dall'INPS. Le sedi INPS riceveranno dalle sedi INAIL le richieste dirette a conoscere la posizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri che abbiano denunciato un infortunio sul lavoro.

In caso di infortunio subito da:

  • un componente del nucleo familiare coltivatore diretto;
  • un colono o mezzadro;
  • un componente dei relativi nuclei familiari, le sedi devono verificare se il soggetto risulti iscritto nei ruoli contributivi come coltivatore diretto, colono o mezzadro soggetto all'obbligo dell'assicurazione IVS e rilasciare una dichiarazione di assoggettamento o meno all'assicurazione contro gli infortuni, secondo il fac-simile allegato n. 1.

Regolarità contributiva del titolare coltivatore diretto

In caso di infortunio del titolare del nucleo coltivatore diretto, dal 1° gennaio 1998 le sedi devono verificare la correntezza contributiva del soggetto infortunato fino al 31 dicembre dell'anno precedente la data dell'infortunio e rilasciare l'attestazione di correntezza contributiva INAIL, secondo il fac-simile allegato n. 2.

Se la posizione contributiva relativa alle quote capitarie INAIL non risulta interamente coperta, la sede INPS deve indicare:

  • i periodi di mancanza di copertura contributiva;
  • i relativi importi.

La regolarizzazione dei periodi scoperti deve essere effettuata presso la sede INPS competente, che rilascerà all'interessato l'attestazione dell'avvenuto versamento da esibire all'INAIL.

Coordinamento operativo tra INPS e INAIL

Le richieste di attestazione sono trasmesse dalle sedi INAIL alle competenti sedi INPS. Per evitare ritardi nell'erogazione delle prestazioni infortunistiche, la circolare invita a stabilire a livello locale accordi sui modi e sui tempi di invio e risposta, utilizzando gli allegati fac-simile predisposti per la corrispondenza tra le due amministrazioni.

Punti principali

Ambito normativo e decorrenza

L'art. 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha escluso per i lavoratori autonomi agricoli l'applicazione dell'art. 67 del T.U. n. 1124/1965, che riconosceva le prestazioni INAIL anche in caso di inadempimento del datore di lavoro. Dal 1998 non opera quindi più il principio di automaticità delle prestazioni per la tutela infortunistica dei soggetti interessati.

Chiarimento interpretativo sull'effetto della norma

L'INAIL, d'intesa con il Ministero del Lavoro e con l'INPS, precisa che la norma non elimina il diritto alla tutela assicurativa, ma ne sospende l'esecutività fino alla regolarità contributiva. La condizione richiesta riguarda la situazione contributiva al 31 dicembre dell'anno precedente all'infortunio.

Soggetti esclusi e soggetti interessati

La disciplina riguarda solo i casi in cui coincide il soggetto assicurato e il soggetto assicurante. Nel settore agricolo ciò vale soltanto per i titolari del nucleo coltivatore diretto, che versano i contributi per sé e per i componenti del nucleo. Restano esclusi i componenti del nucleo familiare coltivatore diretto, i coloni, i mezzadri e i componenti dei rispettivi nuclei familiari.

Adempimenti delle sedi INPS e verifiche da effettuare

Le sedi INPS ricevono dalle sedi INAIL le richieste di informazioni sulla posizione contributiva degli infortunati. Per i componenti del nucleo familiare, i coloni e i mezzadri, le sedi devono verificare l'iscrizione nei ruoli contributivi IVS e rilasciare una dichiarazione di assoggettamento o non assoggettamento all'assicurazione contro gli infortuni. Per il titolare del nucleo coltivatore diretto, invece, va verificata la correntezza contributiva INAIL fino al 31 dicembre precedente l'infortunio.

Regolarizzazione delle posizioni non coperte

Se il versamento delle quote capitarie INAIL non risulta integralmente coperto, la sede INPS deve indicare i periodi scoperti e i relativi importi. La regolarizzazione deve essere effettuata presso la sede INPS competente, che rilascia poi l'attestazione del pagamento da esibire all'INAIL.

Scambi di comunicazioni tra INPS e INAIL

Le richieste di attestazione sono trasmesse dalle sedi INAIL alle competenti sedi INPS. La circolare invita a definire a livello locale accordi su modalità e tempi di invio e risposta, anche mediante fac-simile allegati, per evitare ritardi nell'erogazione delle prestazioni infortunistiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.