Circolare numero 152 del 15-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare estende alle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge n. 250/1958, operanti in specifiche regioni del Mezzogiorno, lo sgravio capitario previsto dall'art. 4, commi 17-20, della legge n. 449/1997, già oggetto di prime istruzioni con la circolare n. 37/1998. Vengono indicati i presupposti per accedere al beneficio, le condizioni soggettive e oggettive, il rapporto con altre agevolazioni e le modalità operative di conguaglio sui modelli DM10/2, inclusa la regolarizzazione dei periodi pregressi con il codice "L352" entro il termine del terzo mese successivo alla circolare.
Sgravio capitario per cooperative della piccola pesca ex art. 4, commi 17-20, L. 449/1997
Sgravio capitario per le cooperative della piccola pesca
La circolare n. 152 del 15 luglio 1998 interviene sull'applicazione dello sgravio capitario previsto dall'art. 4, commi 17-20, della legge n. 449/1997, precisandone l'estensione alle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge n. 250 del 13 marzo 1958. L'INPS chiarisce presupposti, limiti e modalità operative per il riconoscimento del beneficio, alla luce del parere favorevole espresso dal Ministero del Lavoro.
Ambito di applicazione
Il documento conferma che sono destinatarie del beneficio anche le cooperative della piccola pesca già beneficiarie dello sgravio contributivo generale ex L. 30/1997, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La precisazione si colloca nel solco delle istruzioni già fornite con la circolare n. 37/1998, che aveva riservato ulteriori approfondimenti per tale categoria.
Presupposti soggettivi e oggettivi
La circolare individua tre condizioni essenziali per l'accesso allo sgravio:
- i lavoratori devono essere occupati alla data del 1 dicembre 1997 e avere, nell'anno solare precedente, una retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni su base annua;
- il beneficio spetta ai lavoratori in forza al 1 dicembre 1997 e a quelli assunti successivamente per effetto del turn-over;
- in caso di uscita dalla compagine societaria per cause diverse, lo sgravio può essere riconosciuto per i soci ammessi a reintegrare soci già in forza al 1 dicembre 1997 e già beneficiari dello sgravio, purché usciti da oltre dodici mesi.
La circolare osserva che la condizione reddituale risulta, in concreto, soddisfatta poiché la retribuzione convenzionale della categoria è inferiore al limite previsto dalla norma.
Compatibilità con altre agevolazioni e requisiti contributivi
Il beneficio capitario è alternativo a qualsiasi altra agevolazione sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali, con l'unica eccezione della fiscalizzazione degli oneri sociali. Per quanto riguarda i requisiti richiamati dall'art. 6 della legge n. 389, e in particolare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi e la corresponsione della retribuzione contrattuale, l'INPS rinvia ai criteri illustrati nella circolare n. 197 del 28 giugno 1994.
Modalità operative di conguaglio
Per l'applicazione pratica del beneficio in sede di denunce contributive DM10/2, la circolare rinvia alle modalità già impartite con la circolare n. 37 del 17 febbraio 1998. In particolare, per la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice "L352", da indicare nel quadro "D" del modello DM10/2 secondo le istruzioni già rese note.
Termini e limiti del beneficio
Le operazioni di conguaglio relative ai periodi pregressi possono essere eseguite entro la scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. L'istituto precisa inoltre che l'ammontare complessivo dello sgravio capitario non può superare il tetto dei contributi dovuti per i soggetti beneficiari.
Punti principali
Estensione dello sgravio alle cooperative della piccola pesca
La circolare chiarisce che il beneficio dello sgravio capitario introdotto dall'art. 4, commi 17 e seguenti, della legge n. 449/1997 è applicabile anche alle cooperative della piccola pesca disciplinate dalla legge n. 250/1958, già beneficiarie dello sgravio contributivo generale ex L. 30/1997, purché operanti in Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Condizioni per accedere al beneficio
Lo sgravio spetta ai lavoratori occupati alla data del 1 dicembre 1997 con retribuzione imponibile ai fini pensionistici non superiore a lire 36 milioni annue nell'anno solare precedente. Il beneficio spetta inoltre ai lavoratori occupati alla stessa data o assunti successivamente per effetto di turn-over; in caso di uscita dalla compagine societaria, può essere riconosciuto per soci reintegranti posti a sostituzione di soci usciti da oltre dodici mesi e già in godimento dello sgravio.
Compatibilità con altre agevolazioni e requisiti contributivi
Il contributo capitario deve essere alternativo a ogni altra agevolazione prevista sulle contribuzioni previdenziali e assistenziali, salvo la fiscalizzazione degli oneri sociali. Per la verifica del rispetto delle condizioni richiamate dall'art. 6 della legge n. 389 e dal comma 20, cioè regolare assolvimento degli obblighi contributivi e corresponsione della retribuzione contrattuale, si applicano i criteri della circolare n. 197 del 28 giugno 1994.
Modalità operative e conguaglio
Per il conguaglio dello sgravio capitario sui modelli DM10/2 si richiamano le istruzioni della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998. Per la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice "L352" nel quadro "D" del DM10/2, secondo le modalità già indicate nella citata circolare n. 37/1998.
Termine per la regolarizzazione e limite massimo
Le operazioni di conguaglio per i periodi pregressi possono essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. Inoltre, l'ammontare complessivo dello sgravio contributivo capitario non può superare il tetto dei contributi relativi ai soggetti beneficiari.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 lug 1998Circolare numero 153 del 15-7-1998
- Circolare · 15 lug 1998Circolare numero 154 del 15-7-1998
- Circolare · 14 lug 1998Circolare numero 151 del 14-7-1998
- Circolare · 16 lug 1998Circolare numero 155 del 16-7-1998
- Circolare · 13 lug 1998Circolare numero 150 del 13-7-1998
- Circolare · 17 lug 1998Circolare numero 157 del 17-7-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →