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Circolare

Circolare numero 157 del 17-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 in materia di automaticità delle prestazioni del Fondo volo. Viene precisato che i contributi dovuti ma non versati hanno efficacia per il diritto e la misura della pensione solo se non erano prescritti al 1 luglio 1997. L’accertamento del diritto va compiuto come se i contributi omessi fossero stati regolarmente versati nei periodi di competenza. Per le domande presentate prima del 1 luglio 1997 si applicano le stesse regole, ma i ratei eventualmente anteriori a tale data non sono dovuti, salvo il caso di successiva regolarizzazione o recupero contributivo che perfezioni il diritto.

Automaticità delle prestazioni ex art. 5 d.lgs. n. 164/1997 per il Fondo volo

Articolo 5 del d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164 - automaticità delle prestazioni nel Fondo volo

La circolare fornisce un chiarimento applicativo sull’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, in materia di automaticità delle prestazioni a carico del Fondo volo. L’intervento si colloca a integrazione della precedente circolare n. 246 del 28 novembre 1997, che aveva già illustrato le norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo volo con l’assicurazione generale obbligatoria.

Ambito di applicazione e principio generale

La precisazione riguarda i contributi dovuti ma non versati al Fondo volo. Tali contributi conservano piena efficacia sia ai fini del diritto sia ai fini della misura delle prestazioni, purché non siano prescritti alla data del 1 luglio 1997.

Accertamento del diritto e calcolo della decorrenza

Ai fini della verifica del diritto alla prestazione pensionistica, l’ente deve considerare i contributi omessi come se fossero stati effettivamente versati nei singoli periodi di competenza. Di conseguenza, la decorrenza della pensione va stabilita tenendo conto di tali contributi come disponibili nel momento della liquidazione del trattamento a carico del Fondo volo.

Domande di pensione presentate prima del 1 luglio 1997

Per le domande di pensione già presentate anteriormente al 1 luglio 1997, la regola opera allo stesso modo: i contributi omessi, se determinanti per il diritto a pensione e non prescritti a quella data, consentono la liquidazione della prestazione con le normali decorrenze, senza distinzione rispetto alle domande successive.

Limite ai ratei e trattamento delle regolarizzazioni

La circolare precisa tuttavia che, qualora la decorrenza della pensione maturi in una data anteriore al 1 luglio 1997, possono essere corrisposti soltanto i ratei maturati a partire da tale data. Resta fermo che, se in seguito a regolarizzazione o recupero di contributi il diritto alla prestazione risulti perfezionato, devono essere pagati anche i ratei compresi tra la decorrenza della pensione e il 1 luglio 1997, nella misura dovuta.

Punti principali

Chiarimento sull’efficacia dei contributi omessi

I contributi dovuti e non versati al Fondo volo producono effetti sul diritto e sulla misura della prestazione solo se non risultano prescritti alla data del 1 luglio 1997.

Accertamento del diritto e decorrenza della pensione

Il requisito contributivo deve essere valutato considerando i contributi omessi come se fossero stati versati nei rispettivi periodi di competenza, assumendoli come disponibili al momento della liquidazione della pensione.

Domande di pensione presentate prima del 1 luglio 1997

Anche per le domande anteriori al 1 luglio 1997, i contributi omessi che siano determinanti per il diritto e non prescritti a tale data consentono la liquidazione della pensione con le ordinarie decorrenze.

Limite ai ratei anteriori al 1 luglio 1997

Se la decorrenza della pensione cade prima del 1 luglio 1997, sono dovuti soltanto i ratei maturati dal 1 luglio 1997 in poi.

Regolarizzazione o recupero contributivo

Quando, a seguito di regolarizzazione o recupero dei contributi, il diritto alla prestazione risulti perfezionato, devono essere pagati anche i ratei compresi tra la decorrenza della pensione e il 1 luglio 1997, nella misura dovuta.

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