Circolare numero 155 del 16-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce le nuove precisazioni del Ministero del Lavoro sulla determinazione degli oneri connessi ai pensionamenti anticipati previsti dall’art. 10 della legge n. 451/1994. Vengono modificati i criteri già impartiti con la circolare n. 104/1997, soprattutto per il calcolo della quota a carico delle imprese e per l’individuazione del periodo di copertura da parte della gestione assistenziale fino alla scadenza dell’indennità di mobilità. La circolare dispone inoltre gli storni contabili dei crediti eventualmente eccedenti e rinvia a successive istruzioni per l’aggiornamento della procedura POP.
Precisazioni sugli oneri dei pensionamenti anticipati ex art. 10 legge n. 451/1994
Oneri connessi ai pensionamenti anticipati ex art. 10 legge n. 451/1994
La circolare interviene per recepire le precisazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di calcolo degli oneri relativi ai pensionamenti anticipati disciplinati dall’art. 10 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Le nuove indicazioni comportano una revisione dei criteri già forniti con la circolare INPS n. 104 del 30 aprile 1997.
Inquadramento della fattispecie e criteri di accesso
Il Ministero richiama che il pensionamento anticipato non si fonda soltanto sui requisiti soggettivi di età e anzianità assicurativa dei lavoratori, ma anche sulla presenza, nelle imprese interessate, di esuberi strutturali di manodopera collegati a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale concordati con le organizzazioni sindacali.
È inoltre valorizzato il collegamento con la disciplina della cosiddetta "mobilità lunga": i lavoratori destinatari del prepensionamento, ove licenziati nel corso del 1994, avrebbero avuto titolo al trattamento previsto dall’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991.
Coordinamento con la normativa sulla mobilità lunga
La nota ministeriale afferma che il meccanismo previsto dall’art. 10 opera attraverso una plusvalenza simulata derivante dal combinato disposto:
- dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991;
- dell’art. 6, comma 10-bis, del decreto-legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.
Per i beneficiari di tali disposizioni, la determinazione dei requisiti di età per l’accesso alla mobilità lunga e al pensionamento di vecchiaia va effettuata con riferimento alla disciplina vigente al 31 dicembre 1992, quindi con età pensionabile pari a 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Determinazione degli oneri del prepensionamento
La circolare precisa che la logica del sistema impone di limitare il computo degli oneri alla sola fase effettivamente coperta dal trattamento di mobilità. In particolare, quando la pensione segue senza soluzione di continuità la mobilità lunga, le competenze giuridico-finanziarie del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risultano già individuate al compimento dell’età di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Ne deriva che la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, prevista dall’art. 10, comma 6, interviene fino alla soglia di erogabilità dell’indennità di mobilità, e il calcolo delle rate anticipate di pensione deve arrestarsi al momento della cessazione, anche solo ipotizzata, del trattamento di mobilità.
Concorso delle imprese e quota GIAS
Il comma 7 dell’art. 10 conferma che le imprese destinatarie del provvedimento sono tenute a versare alla GIAS il 50% degli oneri complessivi, ma con una riduzione degli importi corrispondenti:
- alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità;
- ai minori oneri figurativi che sarebbero spettati ai lavoratori come beneficiari del trattamento di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991.
Esclusione del periodo tra maturazione dei 35 anni e finestra di uscita
Per i lavoratori che al 31 dicembre 1993 potevano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti un’anzianità contributiva non inferiore a 30 anni, e quindi per i beneficiari del prepensionamento di anzianità richiamati dalla circolare n. 305 del 22 novembre 1994, non deve essere computato il periodo intercorrente tra il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, ottenuti anche per effetto della maggiorazione contributiva, e la cosiddetta "finestra di uscita" prevista per i pensionamenti di anzianità.
La ragione è che tali soggetti, in quanto beneficiari di trattamenti di mobilità, avrebbero comunque usufruito della disapplicazione della disciplina sulle finestre di uscita ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 451/1994.
Effetti sulle istruzioni contabili e recupero delle eccedenze
Sulla base delle nuove precisazioni ministeriali, i criteri per la determinazione degli oneri indicati nella circolare n. 104 del 30 aprile 1997 devono intendersi modificati.
Di conseguenza:
- se il credito risultante eccedente è stato assunto in contabilità nell’anno in corso, occorre procedere allo storno della quota di credito non dovuta;
- se i crediti sono stati contabilizzati negli anni precedenti al 1998, deve essere attivata la procedura per l’accertamento e la declaratoria di irrecuperabilità dei crediti, con conseguente eliminazione contabile della quota insussistente secondo la circolare n. 51022 del 7 luglio 1984, lettera F), sub c).
Aggiornamenti futuri
L’INPS riserva a successive istruzioni le modalità di aggiornamento, nell’ambito della procedura "POP", della data di cessazione del beneficio del pensionamento anticipato disciplinato dalla circolare.
Punti principali
Nuove precisazioni ministeriali
A seguito della nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 aprile 1998, l’INPS comunica che il precedente orientamento espresso con la nota ministeriale del 20 dicembre 1996 è stato riesaminato alla luce di ulteriori approfondimenti logico-giuridici. Le nuove indicazioni incidono sulla determinazione degli oneri relativi ai pensionamenti anticipati disciplinati dall’art. 10 della legge 19 luglio 1994, n. 451.
Criteri di accesso al pensionamento anticipato
Il Ministero richiama che il piano di pensionamento anticipato presuppone non solo i requisiti individuali di età e anzianità assicurativa, ma anche la permanenza di situazioni di esubero strutturale di manodopera nell’ambito di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale concordati con le organizzazioni sindacali. È valorizzato anche il riferimento alla "mobilità lunga", in quanto i lavoratori beneficiari, se licenziati nel 1994, avrebbero avuto titolo al trattamento di cui all’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991.
Coordinamento con la disciplina della mobilità lunga
Secondo il Ministero, il meccanismo dell’art. 10 opera attraverso la plusvalenza simulata derivante dal combinato disposto dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991 e dell’art. 6, comma 10-bis, del decreto-legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993. Per i beneficiari richiamati da tali norme, i requisiti di età per l’accesso alla mobilità lunga e al pensionamento di vecchiaia vanno determinati con riferimento alla disciplina vigente al 31 dicembre 1992, ossia 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.
Copertura degli oneri fino alla cessazione della mobilità
La circolare chiarisce che, poiché nel caso di pensione che segue senza soluzione di continuità la mobilità lunga le competenze giuridico-finanziarie del Fondo pensioni lavoratori dipendenti sono individuate al compimento dei 60 anni per gli uomini e dei 55 per le donne, la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali interviene fino alla soglia di erogabilità dell’indennità di mobilità. Il calcolo degli oneri complessivi del prepensionamento deve quindi arrestarsi al momento della cessazione, anche solo ipotizzata, del trattamento di mobilità.
Quota a carico delle imprese
Viene confermato che, ai sensi del comma 7 dell’art. 10 della legge n. 451/1994, le imprese interessate devono versare alla GIAS il 50% degli oneri complessivi, ridotti degli importi relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilità e ai minori oneri figurativi che sarebbero spettati ai lavoratori come fruitori del trattamento di cui all’art. 7 della legge n. 223/1991.
Esclusione del periodo di "finestra" per alcuni lavoratori
Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1993 potevano far valere nell’AGO un’anzianità contributiva non inferiore a 30 anni, e dunque per i beneficiari del prepensionamento di anzianità richiamati dalla circolare n. 305/1994, non deve essere computato nel calcolo dei mesi di anticipazione il periodo tra il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, ottenuti anche per effetto della maggiorazione contributiva, e la "finestra di uscita" prevista per i pensionamenti di anzianità. Ciò perché tali soggetti avrebbero comunque beneficiato della disapplicazione delle finestre di uscita ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 451/1994.
Modifica dei criteri contabili e storno dei crediti
Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, risultano modificati i criteri di determinazione degli oneri già impartiti con la circolare n. 104 del 30 aprile 1997. Se il credito è stato contabilizzato nell’anno in corso, occorre procedere allo storno della quota eccedente; se invece i crediti sono stati assunti in contabilità negli anni precedenti al 1998, deve essere attivata la procedura per l’accertamento e la declaratoria di irrecuperabilità dei crediti e la conseguente eliminazione contabile della quota risultata insussistente, secondo la circolare n. 51022 del 7 luglio 1984, lettera F), sub c).
Aggiornamento della procedura POP
L’Istituto si riserva di impartire successive istruzioni sulle modalità di aggiornamento, nell’ambito della procedura "POP", della data di cessazione del beneficio del pensionamento anticipato oggetto della circolare.
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