Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 150 del 13-7-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le aliquote contributive e i minimali retributivi da utilizzare nel F.P.L.D. ai fini del trasferimento dei contributi per la costituzione di posizioni assicurative nell’assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge 322/1958. Trasmette la tabella delle aliquote (comprensive della quota IVS-base percentualizzata allo 0,11%), le avvertenze applicative e gli importi dei minimali retributivi, evidenziando anche le particolarità per le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali, le IPAB e altri enti pubblici per gli anni dal 1996 in poi.

Aliquote contributive e retribuzioni minimali nel F.P.L.D. per la costituzione di posizioni assicurative AGO ex legge 322/1958

Aliquote contributive e retribuzioni minimali nel F.P.L.D. per la costituzione di posizioni assicurative ex legge 322/1958

La circolare aggiorna le tabelle delle aliquote contributive e dei minimali retributivi da utilizzare nell’ambito del F.P.L.D. ai fini della costituzione di posizioni assicurative nell’assicurazione generale obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322. Il documento ha natura eminentemente operativa e si concentra sul calcolo dei contributi da trasferire, rinviando agli allegati per le tabelle e per le avvertenze applicative.

Contenuto e funzione degli allegati

La circolare segnala tre allegati, ciascuno con una funzione specifica:

  • Allegato 1: tabella delle aliquote contributive per l’IVS in vigore nel F.P.L.D., con l’indicazione dei diversi periodi di applicazione;
  • Allegato 2: avvertenze per la corretta applicazione delle tabelle;
  • Allegato 3: importi dei minimali retributivi.

Viene inoltre precisato che le avvertenze dell’allegato n. 2 costituiscono parte integrante delle tabelle stesse.

Aliquote contributive nel F.P.L.D.

L’allegato n. 1 riporta l’evoluzione storica delle aliquote contributive per l’IVS nel F.P.L.D., con una tabella che copre numerosi periodi dal 1920 al 1999. Per il lettore operativo, il dato centrale è che, per il periodo più recente richiamato dalla circolare, dal 1 gennaio 1998 in poi l’aliquota totale è pari a 32,70%, con l’avvertenza che può essere eventualmente maggiorata dell’1,00% per le quote retributive eccedenti gli importi indicati al punto 2 dell’allegato 2.

La circolare evidenzia inoltre che, per i periodi dal 1 gennaio 1996 in poi, nella tabella è stato indicato il valore complessivo dell’aliquota di finanziamento del F.P.L.D., comprensiva delle quote assorbite per effetto delle norme sui contributi minori.

Avvertenze applicative

L’allegato n. 2 chiarisce alcuni aspetti essenziali per l’utilizzo corretto delle aliquote:

  • le aliquote della tabella comprendono la quota IVS-base percentualizzata, indicata come pari allo 0,11%;
  • le aliquote sono al netto della quota dello 0,10% degli asili-nido, poiché tale quota non è di pertinenza della gestione pensionistica;
  • sulle retribuzioni che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile deve essere applicata la maggiorazione dell’1,00%;
  • le soglie della prima fascia di retribuzione pensionabile, richiamate per gli anni dal 1993 al 1998, sono fissate in lire:
    • 53.475.000 per il 1993;
    • 55.363.000 per il 1994;
    • 57.578.000 per il 1995;
    • 60.687.000 per il 1996;
    • 63.054.000 per il 1997;
    • 64.126.000 per il 1998.

Regole particolari per amministrazioni ed enti pubblici

La circolare distingue, per il periodo dal 1996 in avanti, alcune categorie di soggetti per i quali sono riportate aliquote specifiche:

  • Amministrazioni dello Stato, enti locali territoriali e IPAB già non tenuti alla contribuzione GESCAL;
  • Enti pubblici esclusi da CUAF e MAT, ma soggetti alla contribuzione GESCAL.

Per tali soggetti, le tabelle riportano valori differenziati per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, in coerenza con le norme sul graduale assorbimento dei contributi minori.

Minimali retributivi imponibili

L’allegato n. 3 riporta i minimali di retribuzione imponibile in vigore dal 1 maggio 1952 al 31 dicembre 1998, distinguendo i valori mensili e giornalieri per:

  • dirigente;
  • impiegato;
  • operaio.

La tabella mostra l’aggiornamento progressivo degli importi nel tempo. Tra gli ultimi valori indicati risultano, per il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998, i seguenti importi mensili:

  • lire 3.624.660 per il dirigente;
  • lire 1.725.360 per l’impiegato;
  • lire 1.723.332 per l’operaio.

Per lo stesso periodo, i minimali giornalieri sono indicati rispettivamente in:

  • lire 139.410 per il dirigente;
  • lire 66.360 per l’impiegato;
  • lire 66.282 per l’operaio.

Indicazione operativa finale

La circolare ha quindi la funzione di mettere a disposizione degli operatori le tabelle aggiornate per il calcolo dei contributi da trasferire ai fini della costituzione delle posizioni assicurative nell’AGO ex legge 322/1958, precisando le aliquote applicabili, le maggiorazioni da considerare, le soglie di retribuzione pensionabile e i minimali retributivi aggiornati.

Punti principali

Oggetto e finalità

La circolare riguarda le aliquote contributive e le retribuzioni minimali vigenti nell’ambito del F.P.L.D. da applicare nella costituzione di posizioni assicurative nell’AGO ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322. L’Istituto trasmette gli aggiornamenti delle tabelle utili al calcolo dei contributi da trasferire.

Contenuto degli allegati

L’allegato n. 1 contiene la tabella aggiornata delle aliquote contributive; l’allegato n. 2 riporta le avvertenze per la corretta applicazione; l’allegato n. 3 contiene gli importi dei minimali retributivi. La circolare richiama espressamente che le avvertenze fanno parte integrante delle tabelle.

Aliquote contributive e quota IVS-base

Le aliquote indicate in tabella comprendono la quota IVS-base percentualizzata, fissata allo 0,11%. Per il periodo dal 1 gennaio 1996 in poi viene indicato il valore complessivo dell’aliquota di finanziamento del F.P.L.D., comprensiva delle quote assorbite in relazione alle norme sui contributi minori.

Maggiorazione dell’1% sulle quote retributive eccedenti la prima fascia

Le aliquote sono al netto della quota dello 0,10% degli asili-nido, non pertinente alla gestione pensionistica, ma devono essere maggiorate dell’1,00% solo sulle quote retributive eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Le soglie indicate sono: lire 53.475.000 per il 1993, 55.363.000 per il 1994, 57.578.000 per il 1995, 60.687.000 per il 1996, 63.054.000 per il 1997 e 64.126.000 per il 1998.

Regime specifico per amministrazioni ed enti pubblici dal 1996

Per gli anni dal 1996 in poi la tabella riporta anche le aliquote contributive dovute dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti locali territoriali e dalle IPAB, già non tenuti alla contribuzione GESCAL, nonché quelle applicabili agli enti pubblici esclusi da CUAF e MAT ma soggetti alla GESCAL. La circolare collega tali valori al graduale assorbimento dei contributi minori.

Minimali retributivi

L’allegato n. 3 riporta i minimali di retribuzione imponibile in vigore dal 1 maggio 1952 al 31 dicembre 1998. Sono indicati importi mensili e giornalieri, distinti per dirigente, impiegato e operaio, con aggiornamenti periodici fino al 1998.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.