Circolare numero 154 del 15-7-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione della legge 5 giugno 1998 n. 176, che consente alle imprese di Abruzzo e Molise di recuperare in 40 rate trimestrali i contributi previdenziali e assistenziali non versati nel periodo 1 dicembre 1994 - 30 novembre 1996, con applicazione dei soli interessi di dilazione al tasso legale. Vengono indicate le modalità per chiedere la rateazione, i termini di presentazione della domanda e di pagamento della prima rata, nonché gli effetti della rateizzazione sulla regolarità contributiva e sulla possibilità di ottenere la certificazione di regolarità. La circolare richiama infine l’esigenza per le sedi INPS di monitorare i crediti e compiere gli atti interruttivi della prescrizione.
Recupero rateale degli sgravi contributivi non versati in Abruzzo e Molise
Legge 5 giugno 1998 n. 176 - Recupero sgravi contributivi in Abruzzo e Molise
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative della legge 5 giugno 1998 n. 176, che consente alle imprese delle regioni Abruzzo e Molise di regolarizzare i contributi previdenziali e assistenziali non versati nel periodo 1 dicembre 1994 - 30 novembre 1996 mediante un pagamento rateale. L’intervento riguarda i contributi dovuti ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 agosto 1994 e prevede condizioni particolari di dilazione.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica alle aziende che, nel periodo indicato, non hanno versato i contributi previdenziali e assistenziali dovuti. La circolare precisa che la legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 1998 n. 78 ha introdotto, all’art. 1, comma 2-ter, una specifica modalità di recupero del debito contributivo per le imprese operanti in Abruzzo e Molise.
Modalità di rateazione del debito
Il debito oggetto di recupero è costituito dall’importo dei contributi dovuti, maggiorato degli interessi di dilazione calcolati al tasso legale, indicato nella circolare nella misura del 5% annuo. La restituzione deve avvenire in quaranta rate trimestrali di pari importo, ciascuna composta da quota capitale e interessi.
Gli interessi di dilazione decorrono dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Poiché la legge è entrata in vigore il 23 giugno 1998, gli interessi decorrono dal 1 gennaio 1999. La prima rata trimestrale deve essere versata entro il 3 gennaio 1999, in quanto il 1 gennaio cade in giorno festivo e il 2 gennaio di sabato.
Domanda di rateazione e adempimenti iniziali
Per accedere alla rateazione le imprese devono:
- presentare domanda di rateazione presso la sede INPS competente per territorio entro il 3 gennaio 1999;
- versare la prima rata entro il medesimo termine.
La circolare segnala che per la predisposizione del piano di ammortamento è disponibile un apposito prontuario allegato.
Effetti della rateizzazione sulla regolarità contributiva
La domanda di rateizzazione, presentata secondo le modalità previste, fa considerare l’azienda debitrice in regola con i versamenti contributivi. Se l’impresa non ha altre pendenze con l’Istituto oltre al debito oggetto di rateazione e rispetta puntualmente le scadenze trimestrali, può ottenere, su richiesta, la certificazione di regolarità contributiva.
Tale certificazione rileva sia per la partecipazione a gare di appalto pubbliche sia per la liquidazione del conto finale da parte dell’ente pubblico appaltante.
Attività richieste alle sedi INPS
Le sedi INPS devono tenere i crediti contributivi interessati in apposita evidenza, sia per avviare tempestivamente le azioni di recupero, sia per adottare, se necessario, gli atti interruttivi della prescrizione. La circolare, quindi, non si limita a disciplinare il beneficio per le imprese, ma indica anche gli adempimenti operativi dell’Istituto per la gestione e il monitoraggio dei crediti.
Punti principali
Ambito della disposizione
La legge 5 giugno 1998 n. 176, di conversione del decreto-legge 8 aprile 1998 n. 78, disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise nel periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto ministeriale 5 agosto 1994.
Rateazione del debito e interessi
Il debito può essere restituito in 40 rate trimestrali di pari importo. La somma da rateizzare comprende i contributi dovuti maggiorati degli interessi di dilazione, da applicare nella misura del tasso legale, indicato nella circolare pari al 5% annuo. Gli interessi decorrono dal 1 gennaio 1999, perché la legge di conversione è entrata in vigore il 23 giugno 1998; la prima rata trimestrale deve essere versata entro il 3 gennaio 1999.
Modalità per ottenere la rateazione
Le imprese interessate devono presentare domanda di rateazione presso gli uffici della sede INPS territorialmente competente entro il 3 gennaio 1999 e versare la prima rata entro lo stesso termine.
Effetti sulla regolarità contributiva
La richiesta di rateizzazione, se presentata secondo le modalità previste, consente di considerare l’azienda in regola con i versamenti contributivi. Se l’impresa non ha altre pendenze contributive e paga puntualmente le rate, può ottenere, su richiesta, la certificazione di regolarità contributiva per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e per la liquidazione del conto finale da parte dell’ente appaltante.
Adempimenti delle sedi INPS
Le sedi devono tenere i crediti contributivi in apposita evidenza sia per avviare tempestivamente il recupero del credito sia, se necessario, per compiere gli atti interruttivi della prescrizione. La circolare richiama inoltre l’allegato prontuario per la predisposizione del piano di ammortamento.
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