Sentenza n. 2867/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 157/25 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme dovute a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrici del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata il 22 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 500,00 per ciascun anno scolastico: a una ricorrente per gli anni 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; all'altra per gli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24. Nonostante la notifica del titolo, l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato il 10 febbraio 2026. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'iter del pagamento. Le ricorrenti hanno quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato e chiesto l'esecuzione integrale del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni delle ricorrenti risultava l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito né allegato l'avvenuto adempimento. Il Collegio ha pertanto dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, in presenza degli ulteriori presupposti, di attivare il giudizio di ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la disciplina del rimborso del contributo unificato nella liquidazione delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, impone a una pubblica amministrazione il pagamento di una somma di denaro, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'assenza di pagamento consentono al creditore di proporre ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente alla documentazione attestante l'assenza di pagamenti, consente di accertare l'inottemperanza al giudicato.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine fissato nella sentenza e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1235/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 220/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 221/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 222/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1250/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 4 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →