Direttiva 2003/3
Direttiva 2003/3/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del "colorante blu" (dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/3/CE della Commissione costituisce un adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE e introduce una restrizione specifica sul "colorante blu". Sulla base della valutazione dei rischi, la Commissione ritiene necessario limitarne l’uso per la colorazione di articoli tessili e in cuoio al fine di proteggere l’ambiente. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 31 dicembre 2003 e applicarle dal 30 giugno 2004.
Restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso del colorante blu per la colorazione di articoli tessili e in cuoio, mediante aggiornamento tecnico della direttiva 76/769/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda l’immissione sul mercato e l’uso del "colorante blu" (numero indice 611-070-00-2) impiegato per la colorazione di articoli tessili e in cuoio. L’effetto normativo è quello di inserire tale sostanza nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, con conseguente divieto/restrizione di commercializzazione e utilizzo per la finalità indicata. Sono richiamate, senza essere modificate, le norme comunitarie in materia di protezione dei lavoratori.
Restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso del colorante blu
La direttiva 2003/3/CE della Commissione è un dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Essa interviene su una sostanza specifica, il "colorante blu" (numero indice 611-070-00-2), per ridurne l’impatto ambientale attraverso una restrizione all’uso nella colorazione di articoli tessili e in cuoio.
Finalità e presupposti della misura
La Commissione richiama, nei considerando, l’esistenza di una valutazione dei rischi svolta ai sensi della direttiva 93/67/CEE. Tale valutazione ha evidenziato che il colorante blu presenta elevata tossicità acquatica, non è facilmente degradabile e contamina l’ambiente tramite le acque di scarico. Alla luce di questi elementi, la direttiva persegue un obiettivo di protezione dell’ambiente, ritenendo opportuno vietare l’immissione sul mercato e l’uso del colorante blu per la colorazione di articoli tessili e in cuoio.
Ambito di applicazione materiale
La misura si applica al colorante blu identificato dal numero indice 611-070-00-2 e riguarda il suo impiego per la colorazione di articoli tessili e in cuoio. L’intervento normativo opera mediante l’inserimento della sostanza nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, che contiene l’elenco delle sostanze soggette a restrizioni di commercializzazione e uso. Il considerando 4 precisa che la restrizione tiene conto dello stato attuale delle conoscenze e delle tecniche disponibili per alternative idonee.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I della direttiva 76/769/CEE è adattato al progresso tecnico come indicato nell’allegato della presente direttiva. Il relativo allegato sostituisce il punto 43 dell’allegato I e aggiunge all’appendice 4 un nuovo punto 43 dedicato ai coloranti azoici, con elenchi di ammine aromatiche e di coloranti azoici. Il testo pubblicato non riporta le tabelle, ma l’effetto giuridico è l’aggiornamento della disciplina restrittiva già esistente.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 31 dicembre 2003 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento. La disciplina nazionale così adottata deve essere applicata a decorrere dal 30 giugno 2004.
La direttiva lascia un margine di discrezionalità limitato quanto alla tecnica di recepimento: gli Stati membri possono scegliere le modalità del riferimento alla direttiva nei propri atti nazionali, purché tali atti contengano un richiamo alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Rapporti con altre norme dell’Unione
Il considerando 5 chiarisce che la direttiva non pregiudica le norme comunitarie che fissano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori. In particolare, sono espressamente richiamate la direttiva 89/391/CEE, relativa al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e la direttiva 90/394/CEE sugli agenti cancerogeni, come modificata dalla direttiva 1999/38/CE. Ne deriva che la restrizione chimico-ambientale introdotta dalla presente direttiva opera in parallelo, e non in sostituzione, delle norme di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri. In quanto direttiva, l’atto vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Valutazione dei rischi e obiettivo ambientale
Il considerando 2 richiama la valutazione dei rischi effettuata ai sensi della direttiva 93/67/CEE, che ha evidenziato per il colorante blu un’elevata tossicità acquatica, la non facile degradabilità e la contaminazione dell’ambiente tramite le acque di scarico. La finalità dichiarata è la protezione dell’ambiente.
Divieto/restrizione di immissione sul mercato e uso
L’articolo 1 dispone l’adattamento dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE al progresso tecnico secondo quanto riportato nell’allegato della direttiva. In sostanza, il colorante blu viene aggiunto alle sostanze soggette a restrizione, con divieto di immissione sul mercato e di uso per la colorazione di articoli tessili e in cuoio.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 30 giugno 2004. Quando gli Stati membri le adottano, devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta nazionale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Rapporto con la disciplina sulla tutela dei lavoratori
Il considerando 5 precisa che l’applicazione della direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie che stabiliscono i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori, in particolare le direttive 89/391/CEE e 90/394/CEE, come modificate.
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