Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2002/100

Direttiva 2002/100/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le percentuali massime di residui di azossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di azossistrobina per varie colture e prodotti vegetali, sostituendo i valori contenuti nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE. La modifica si fonda sull’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, sulle valutazioni scientifiche disponibili e sulla verifica che i nuovi limiti non superino l’ADI fissata. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 31 marzo 2003 e applicarle dal 1° aprile 2003.

Modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE aggiornando i livelli massimi di residui di azossistrobina su e in determinati prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le nuove disposizioni nazionali. L’oggetto materiale riguarda i residui di azossistrobina su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, già contemplati dalla direttiva 90/642/CEE; la modifica incide sulle quantità massime di residui riportate nell’allegato II di tale direttiva. La direttiva è rilevante anche ai fini del SEE. Non disciplina direttamente gli operatori economici, ma incide indirettamente sull’autorizzazione e sull’uso di prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina, nonché sui controlli sui residui alimentari.

Modifica dei limiti massimi di residui di azossistrobina

La direttiva 2002/100/CE della Commissione interviene sulla direttiva 90/642/CEE, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. L’intervento riguarda specificamente l’azossistrobina, sostanza attiva già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come fungicida.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama che i limiti massimi di residui già fissati per l’azossistrobina nelle precedenti direttive riflettono le utilizzazioni autorizzate su determinate colture. Per le colture prive di uso autorizzato, i residui erano stati fissati al livello minimo di determinazione analitica; tuttavia, quando nuove utilizzazioni vengono proposte, gli Stati membri devono stabilire provvisoriamente una nuova quantità massima di residui nazionale prima di autorizzare il prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva.

Base scientifica della modifica

Le valutazioni scientifiche e tecniche relative all’iscrizione dell’azossistrobina sono state completate il 22 aprile 1998 nel rapporto di riesame della Commissione. In tale sede la dose giornaliera accettabile (ADI) è stata fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno. La Commissione afferma che l’esposizione dei consumatori, valutata secondo le procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS e del parere del comitato scientifico per i vegetali, non comporta il superamento dell’ADI con i nuovi limiti proposti.

Contenuto normativo principale

L’articolo 1 dispone la sostituzione delle quantità massime di residui di azossistrobina contenute nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE con quelle riportate nell’allegato della direttiva 2002/100/CE. Il contenuto operativo della direttiva è dunque un aggiornamento puntuale dei valori massimi applicabili a livello unionale, coerente con le nuove autorizzazioni o proposte di autorizzazione delle utilizzazioni della sostanza.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono:

  • adottare entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2003.

Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Destinatari e rilievo pratico

L’articolo 3 indica come destinatari gli Stati membri. Per gli operatori della filiera agroalimentare, la direttiva è rilevante perché incide sui limiti legali dei residui ammessi nei prodotti vegetali, con effetti sui controlli ufficiali, sulla commercializzazione e, indirettamente, sulle autorizzazioni all’uso di prodotti fitosanitari contenenti azossistrobina.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui di azossistrobina

L’articolo 1 sostituisce le quantità massime di residui di azossistrobina indicate nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE con quelle contenute nell’allegato della presente direttiva. La modifica riflette le utilizzazioni autorizzate della sostanza su determinate colture e le nuove utilizzazioni proposte dagli Stati membri, per le quali le informazioni disponibili sono state ritenute sufficienti a fissare valori a livello comunitario.

Base scientifica e tutela del consumatore

I considerando richiamano l’iscrizione dell’azossistrobina nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come fungicida e le valutazioni scientifiche concluse il 22 aprile 1998. L’ADI è fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno; le nuove quantità massime di residui sono state valutate come non idonee a determinare il superamento di tale soglia di esposizione vita natural durante.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il paragrafo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Il paragrafo 3 prevede l’applicazione di tali disposizioni dal 1° aprile 2003.

Obbligo di riferimento alla direttiva nel recepimento

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di pesticiditutela dei consumatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.