Direttiva 2003/5
Direttiva 2003/5/CE della Commissione, del 10 gennaio 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva deltametrina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/5/CE della Commissione iscrive la deltametrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che la contengono secondo le condizioni fissate a livello unionale. La misura fa seguito alla valutazione scientifica svolta nell'ambito del programma di lavoro per le sostanze attive e al successivo riesame da parte degli Stati membri e della Commissione. La direttiva impone inoltre termini specifici per il recepimento, l'applicazione delle nuove disposizioni e il riesame delle autorizzazioni esistenti.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione della sostanza attiva deltametrina nell'allegato I, ai fini dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con riferimento ai prodotti fitosanitari contenenti deltametrina. Riguarda sia la tenuta a disposizione del rapporto di riesame della sostanza, sia il recepimento nazionale e il riesame delle autorizzazioni esistenti dei prodotti autorizzati contenenti tale sostanza, inclusi quelli in cui la deltametrina sia l'unica sostanza attiva o una delle sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 ottobre 2003. La direttiva è rilevante anche ai fini SEE. Sono esclusi dalle informazioni accessibili quelle riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione della deltametrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2003/5/CE della Commissione interviene nel quadro della disciplina europea sui prodotti fitosanitari per iscrivere la sostanza attiva deltametrina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La misura segue la valutazione della sostanza nell'ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e il riesame concluso dalla Commissione il 18 ottobre 2002.
Obiettivo e presupposti della misura
Dai riesami effettuati è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti deltametrina possono, in generale, soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame. Per questo la Commissione ritiene opportuno procedere all'iscrizione nell'allegato I, così da consentire autorizzazioni uniformi nei diversi Stati membri.
Ambito materiale e contenuto dell'iscrizione
L'effetto principale della direttiva consiste nella modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'allegato della direttiva 2003/5/CE contiene il testo da inserire in fondo alla tabella dell'allegato I, rendendo la deltametrina sostanza attiva ammessa ai fini della disciplina unionale sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari.
Accesso al rapporto di riesame
L'articolo 2 stabilisce un obbligo di trasparenza in capo agli Stati membri: il rapporto di riesame della deltametrina deve essere tenuto a disposizione degli interessati per consultazione, o reso disponibile su richiesta specifica. Restano esclusi i dati riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. Il considerando 6 collega tale previsione alla corretta applicazione, da parte degli Stati membri, dei principi uniformi della direttiva.
Recepimento e decorrenza
La direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2004 mediante misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali misure si applicano dal 1 maggio 2004. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del riferimento è rimessa alla scelta degli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
La direttiva introduce un duplice obbligo di riesame per i prodotti fitosanitari contenenti deltametrina.
- In primo luogo, gli Stati membri devono riesaminare l'autorizzazione di ciascun prodotto contenente la sostanza per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; se necessario, devono modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 aprile 2004.
- In secondo luogo, ogni prodotto autorizzato contenente deltametrina come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I entro il 31 ottobre 2003 deve essere sottoposto a un riesame completo secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III.
- All'esito di tale riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità del prodotto ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 ottobre 2007.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1 novembre 2003 ed è rivolta agli Stati membri. La sua attuazione lascia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi, ma vincola al risultato: l'inserimento della deltametrina nell'assetto autorizzatorio nazionale e l'adeguamento delle autorizzazioni dei prodotti che la contengono entro i termini fissati.
Disposizioni principali
Iscrizione della deltametrina nell'allegato I
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE, inserendovi la sostanza attiva deltametrina secondo quanto riportato nell'allegato della direttiva. L'iscrizione è il presupposto per le autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
Messa a disposizione del rapporto di riesame
L'articolo 2 obbliga gli Stati membri a tenere il rapporto di riesame della deltametrina a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o su richiesta specifica, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Recepimento e applicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano dal 1 maggio 2004. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.
Riesame delle autorizzazioni dei prodotti contenenti deltametrina
L'articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare l'autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente deltametrina per verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 30 aprile 2004.
Riesame completo secondo i principi uniformi
L'articolo 4, paragrafo 2, prevede che ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente deltametrina, come unica sostanza attiva o come una delle sostanze attive iscritte nell'allegato I entro il 31 ottobre 2003, sia sottoposto a riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. All'esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire la conformità del prodotto ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e, ove necessario, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 31 ottobre 2007.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1 novembre 2003. L'articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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