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direttiva

Direttiva 2003/2

Direttiva 2003/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico (decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna, per ragioni di tutela della salute e dell’ambiente, le restrizioni UE sull’arsenico contenute nella direttiva 76/769/CEE. Interviene in particolare sull’uso dei conservanti per il legno contenenti arsenico, alla luce della valutazione dei rischi e del principio di cautela. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2003 e applicarle dal 30 giugno 2004. Il legno già installato con trattamento RCA resta fuori dall’ambito della nuova disciplina.

Adeguamento al progresso tecnico delle restrizioni UE su immissione sul mercato e uso dell’arsenico, in particolare per i preservanti del legno, mediante modifica della direttiva 76/769/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle restrizioni relative all’immissione sul mercato e all’uso dell’arsenico disciplinate dall’allegato I della direttiva 76/769/CEE, con particolare riguardo ai composti arsenicali impiegati nei conservanti del legno. È rilevante per operatori economici che commercializzano o utilizzano prodotti contenenti arsenico, in specie legno trattato con conservanti a base di rame-cromo-arsenico (RCA). È espressamente escluso dal nuovo regime il legno trattato all’RCA già messo in opera. La direttiva si applica senza pregiudizio della normativa UE in materia di protezione dei lavoratori.

Direttiva 2003/2/CE: restrizioni su arsenico e preservanti del legno

La direttiva costituisce un decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE e rafforza il quadro europeo di restrizione dell’arsenico nelle immissioni sul mercato e negli usi consentiti. La misura è giustificata dai risultati della valutazione dei rischi e dal principio di cautela, con attenzione particolare ai profili sanitari e ambientali connessi al legno trattato con conservanti a base di rame, cromo e arsenico (RCA).

Finalità e contesto regolatorio

I considerando evidenziano che la precedente disciplina già imponeva alcune restrizioni sull’arsenico e che, a seguito della revisione della normativa sui composti arsenicali per la conservazione del legno, è stata svolta una valutazione dei rischi e un’analisi dei vantaggi e svantaggi di ulteriori limitazioni. Il CSTEE ha confermato la correttezza della maggior parte dei rischi individuati e ha richiamato:

  • i rischi per la salute dei bambini legati all’uso di legno trattato con RCA nelle attrezzature per parchi giochi;
  • i rischi per la salute umana connessi allo smaltimento di legno trattato RCA;
  • un rischio per l’ambiente in talune acque marine.

Il CSTEE ha inoltre raccomandato prudenza, in ragione delle limitate conoscenze sul comportamento del legno trattato all’arsenico nelle discariche, suggerendo di limitare l’uso di conservanti arsenicali alle situazioni di assoluta necessità. Un ulteriore documento del CSTEE qualifica l’arsenico come sostanza genotossica e notoriamente cancerogena, osservando che per l’effetto cancerogeno non esistono soglie.

Ambito di applicazione

La direttiva interviene sulle restrizioni relative all’immissione sul mercato e all’uso dell’arsenico previste dall’allegato I della direttiva 76/769/CEE. Il focus pratico è sui conservanti del legno contenenti arsenico, in particolare sui prodotti e materiali trattati con RCA.

È importante la precisazione secondo cui:

  • la direttiva non si applica al legno trattato all’RCA già messo in opera;
  • la direttiva si applica senza pregiudizio della normativa UE sulla protezione dei lavoratori.

Contenuto normativo principale

L’articolo 1 dispone il mero adeguamento al progresso tecnico dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, secondo quanto stabilito nell’allegato alla direttiva 2003/2/CE. In concreto, il punto 20 dell’allegato I viene sostituito dal nuovo testo allegato alla direttiva.

La direttiva non introduce nel testo disponibile un sistema autonomo di autorizzazione o registrazione, ma opera come modifica di una disciplina già esistente sulle sostanze e preparati pericolosi.

Rapporti con la disciplina sui biocidi e altre norme UE

I considerando richiamano la direttiva 98/8/CE sui biocidi e il regolamento (CE) n. 1896/2000, che prevedono la valutazione dei conservanti per il legno nell’ambito del programma di revisione dei principi attivi. L’arsenico risulta identificato e notificato come principio attivo entro la scadenza fissata dal regolamento, con obbligo di presentare entro il 28 marzo 2004 una documentazione completa per la valutazione come principio attivo esistente.

La direttiva è adottata in un contesto in cui non era ancora intervenuta un’armonizzazione completa delle regole ai sensi della direttiva 98/8/CE né una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1896/2000. Per tale ragione, le restrizioni della direttiva 76/769/CEE vengono adeguate in via intermedia al progresso tecnico.

Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione

L’articolo 2 disciplina il classico obbligo di trasposizione proprio delle direttive:

  • gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 30 giugno 2003;
  • devono informare immediatamente la Commissione;
  • devono applicare le misure recepite dal 30 giugno 2004.

La disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle forme e sui mezzi di recepimento, limitandosi a imporre il risultato entro i termini indicati. È inoltre previsto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva, secondo modalità determinate dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la direttiva segnala che il regime UE tende a restringere l’uso dell’arsenico nei prodotti per la conservazione del legno per ragioni di prevenzione del rischio. Sul piano applicativo, occorre distinguere tra:

  • prodotti e usi ancora soggetti alle restrizioni aggiornate;
  • legno già installato, espressamente escluso dal nuovo ambito;
  • obblighi nazionali di recepimento, che potevano incidere su commercializzazione, utilizzo e controlli dal 30 giugno 2004.

Il testo fornito non contiene la tabella dell’allegato sostitutivo, sicché il contenuto puntuale del nuovo punto 20 dell’allegato I non è desumibile da questo estratto.

Disposizioni principali

Adeguamento dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 76/769/CEE sia adeguato al progresso tecnico come specificato nell’allegato della direttiva 2003/2/CE. La modifica riguarda il punto 20 dell’allegato I, che viene sostituito dal nuovo testo contenuto nell’allegato della direttiva.

Obbligo di recepimento e applicazione differita

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2003 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 30 giugno 2004. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, al momento dell’adozione, inserire un riferimento alla direttiva negli atti nazionali di recepimento; le modalità del riferimento sono lasciate alla loro scelta.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Motivazioni sostanziali: rischio sanitario e ambientale

I considerando richiamano la valutazione dei rischi condotta sui composti a base di arsenico per la conservazione del legno e la successiva valutazione del CSTEE, che ha confermato la rilevanza dei rischi per la salute dei bambini nei parchi giochi, per la salute umana nello smaltimento del legno trattato RCA e per l’ambiente in alcune acque marine. Il CSTEE raccomanda cautela e limitazione dell’uso dei conservanti arsenicali alle situazioni di assoluta necessità.

Rapporto con altre normative UE

La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 76/769/CEE sulle restrizioni di sostanze e preparati pericolosi e tiene conto della direttiva 98/8/CE sui biocidi e del regolamento (CE) n. 1896/2000, nel contesto della futura valutazione dell’arsenico come principio attivo. È espressamente precisato che la direttiva non si applica al legno trattato all’RCA già messo in opera e che lascia impregiudicate le norme UE minime sulla protezione dei lavoratori, incluse le direttive 89/391/CEE, 90/394/CEE e 98/24/CE.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericolosechimicaambienterifiutisalute e sicurezza sul lavoro

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