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direttiva

Direttiva 2003/1

Direttiva 2003/1/CE della Commissione, del 6 gennaio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in via tecnica l'allegato II della direttiva 76/768/CEE sui cosmetici, sostituendo il divieto relativo a determinati materiali a rischio specifico con un rinvio al regolamento (CE) n. 999/2001 sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili. L'intervento serve ad allineare la disciplina cosmetica al quadro UE vigente in materia di prevenzione, controllo ed eradicazione delle TSE. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 15 aprile 2003 e garantire, da tale data, che i prodotti non conformi non siano immessi sul mercato né venduti al consumatore finale.

Adeguamento tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici, con aggiornamento del divieto relativo ai materiali a rischio specifico connessi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, al contenuto dell'allegato II relativo alle sostanze vietate. Incide sugli operatori economici stabiliti nella Comunità, in particolare produttori e importatori, nonché sulla commercializzazione e sulla vendita al consumatore finale dei prodotti cosmetici non conformi. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.

Adeguamento tecnico dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici

La direttiva 2003/1/CE della Commissione interviene come misura di adattamento al progresso tecnico della disciplina UE sui prodotti cosmetici. Essa aggiorna il divieto relativo a taluni materiali a rischio specifico connessi alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, coordinando la direttiva 76/768/CEE con il regolamento (CE) n. 999/2001.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento nasce dall'esigenza di sostituire un rinvio ormai superato alla decisione 97/534/CE con un riferimento coerente al quadro normativo successivo in materia di TSE. Nei considerando si evidenzia che l'allineamento è necessario alla luce della disciplina introdotta dal regolamento (CE) n. 999/2001, nonché del parere espresso dal comitato scientifico competente per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori.

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE, che contiene l'elenco delle sostanze vietate nei cosmetici. L'allegato della direttiva sostituisce il testo del numero d'ordine 419, che prima individuava specifici tessuti animali vietati, con una formulazione dinamica che richiama i materiali a rischio specifico di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.

In particolare:

  • dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, il divieto si riferisce ai materiali a rischio specifico indicati nell'allegato V di tale regolamento e agli ingredienti derivati;
  • fino a tale data, il riferimento resta ai materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI, capitolo A, del medesimo regolamento e agli ingredienti derivati.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e incide in particolare sulla composizione di tali prodotti, quanto all'utilizzo di materiali di origine animale legati al rischio TSE. Sul piano operativo, gli obblighi di risultato ricadono sugli Stati membri, che devono impedire che prodotti non conformi siano immessi sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità e che tali prodotti siano venduti o ceduti al consumatore finale.

Obblighi per gli Stati membri e termini di attuazione

L'articolo 2 contiene gli obblighi sostanziali di risultato. Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie affinché:

  • entro e non oltre il 15 aprile 2003, i prodotti cosmetici non conformi non possano essere immessi sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità;
  • entro e non oltre il 15 aprile 2003, tali prodotti non possano essere venduti o ceduti al consumatore finale.

L'articolo 3 stabilisce inoltre che gli Stati membri devono mettere in vigore, entro il 15 aprile 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne la Commissione. È richiesto anche un rinvio formale alla direttiva nella normativa nazionale di recepimento o in occasione della sua pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Profilo pratico per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore cosmetico, la direttiva impone un adeguamento della formulazione dei prodotti e dei controlli di conformità, con particolare attenzione ai materiali a rischio specifico di origine animale. Per i professionisti che assistono imprese e distributori, il punto centrale è la verifica della conformità dell'allegato II della direttiva cosmetici, nonché del recepimento nazionale entro il 15 aprile 2003 e delle eventuali misure di divieto di commercializzazione e vendita previste dagli ordinamenti interni.

Disposizioni principali

Adeguamento dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II della direttiva 76/768/CEE secondo quanto riportato nell'allegato alla direttiva 2003/1/CE. La modifica riguarda il numero d'ordine 419 dell'elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici.

Nuova formulazione del divieto relativo ai materiali a rischio specifico

Nell'allegato, le precedenti indicazioni sul cranio, cervello, occhi, tonsille, midollo spinale e sulle milze di ovini e caprini sono sostituite da un rinvio ai materiali a rischio specifico di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 e, fino alla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento, ai materiali a rischio specifico di cui all'allegato XI, capitolo A, del medesimo regolamento, nonché agli ingredienti derivati.

Obbligo di evitare l'immissione sul mercato di prodotti non conformi

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie affinché, al più tardi entro il 15 aprile 2003, un prodotto cosmetico non conforme alla direttiva non possa essere immesso sul mercato da produttori o importatori stabiliti nella Comunità.

Divieto di vendita o cessione al consumatore finale

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di assicurare che i prodotti non conformi non siano venduti o ceduti al consumatore finale al più tardi entro il 15 aprile 2003.

Recepimento e riferimento alla direttiva

L'articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono porre in vigore entro il 15 aprile 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne la Commissione. Quando adottano tali disposizioni, devono includere un riferimento alla presente direttiva o accompagnarle con un riferimento analogo in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei prodottisanita pubblicamercato interno

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