Direttiva 2003/7
Direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi ai sensi della direttiva 70/524/CEE, alla luce della rivalutazione scientifica della dose giornaliera ammissibile e dei livelli di esposizione dei consumatori. Introduce un obbligo per gli Stati membri di recepire le nuove disposizioni entro il 1 settembre 2003 e di applicarle dal 1 dicembre 2003. Le modalità tecniche di modifica sono rinviate all’allegato, non incluso nel testo fornito.
Modifica delle condizioni di autorizzazione della cantaxantina (E 161g) nei mangimi, con nuove condizioni di impiego per la tutela della salute dei consumatori.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono adeguare il proprio diritto interno alle nuove condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi previste dalla direttiva 70/524/CEE. L’ambito materiale riguarda i mangimi contenenti cantaxantina destinati, in particolare, a salmonidi, pollame da ingrasso e galline ovaiole. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE. Sono esclusi dal contenuto fornito ulteriori dettagli tecnici dell’allegato, non riportato nel testo.
Modifica delle condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi
La direttiva 2003/7/CE della Commissione modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina (E 161g) nei mangimi ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’intervento deriva da valutazioni scientifiche sulla sicurezza per i consumatori e mira a rafforzare la tutela della salute pubblica attraverso nuovi limiti di impiego.
Contesto e base scientifica
Nei considerando si richiama che la direttiva 70/524/CEE già autorizzava l’uso della cantaxantina a determinate condizioni. Nel 1997 il comitato scientifico dell’alimentazione umana aveva fissato la dose giornaliera ammissibile (DGA) a 0,03 mg/kg di peso corporeo. Successivamente, il comitato scientifico per l’alimentazione animale ha riesaminato i tenori nei mangimi per salmonidi, pollame da ingrasso e galline ovaiole, concludendo che la sicurezza dei consumatori sarebbe garantita con una concentrazione massima di 25 mg/kg di mangime per salmonidi e pollame da ingrasso e di 8 mg/kg di mangime per galline ovaiole.
Oggetto della modifica
L’articolo 1 stabilisce che le condizioni di autorizzazione della cantaxantina [E 161g] nei mangimi sono modificate conformemente alle voci dell’allegato alla direttiva. Il testo fornito non contiene il dettaglio della tabella allegata, per cui non è possibile ricostruire ulteriori specifiche tecniche oltre al rinvio formale all’allegato.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri, che devono adeguare il proprio quadro normativo in materia di additivi nei mangimi. Sul piano materiale, l’attenzione è rivolta ai mangimi contenenti cantaxantina destinati in particolare a salmonidi, pollame da ingrasso e galline ovaiole. Il testo è espressamente indicato come rilevante ai fini del SEE.
Obblighi degli Stati membri e tempi di recepimento
L’articolo 2 prevede un obbligo di recepimento entro il 1° settembre 2003, mediante l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° dicembre 2003. Gli Stati membri devono inoltre informare immediatamente la Commissione dell’avvenuto recepimento e trasmettere i testi delle norme interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Modalità di riferimento alla direttiva nel diritto nazionale
Quando adottano le misure nazionali di attuazione, gli Stati membri devono includere un riferimento alla presente direttiva oppure corredare le misure di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità tecniche con cui inserire tale richiamo.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La direttiva è stata adottata a Bruxelles il 24 gennaio 2003.
Disposizioni principali
Modifica delle condizioni di autorizzazione della cantaxantina
L’articolo 1 dispone che le condizioni di autorizzazione della cantaxantina [E 161g] nei mangimi siano modificate conformemente alle voci dell’allegato alla direttiva. Il contenuto tecnico dell’allegato non è riportato nel testo fornito.
Motivazione scientifica e obiettivo di tutela della salute
Nei considerando si richiama la revisione della dose giornaliera ammissibile (DGA) della cantaxantina, fissata nel 1997 dal comitato scientifico dell’alimentazione umana a 0,03 mg/kg di peso corporeo. Il comitato scientifico per l’alimentazione animale ha concluso che la sicurezza dei consumatori sarebbe garantita fissando una concentrazione massima di 25 mg/kg di mangime per salmonidi e pollame da ingrasso e di 8 mg/kg di mangime per galline ovaiole. La modifica mira quindi a una migliore tutela della salute dei consumatori.
Termine di recepimento e data di applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro e non oltre il 1° settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con immediata informazione alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° dicembre 2003.
Obblighi formali di trasposizione e notifica
Quando adottano le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri devono farvi riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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