Direttiva 2002/87
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un quadro unitario di vigilanza supplementare per i conglomerati finanziari che operano in più settori, al fine di colmare le lacune della vigilanza settoriale tradizionale. Introduce criteri di identificazione del conglomerato, un coordinatore unico, regole su adeguatezza patrimoniale, concentrazione dei rischi, operazioni infragruppo e controlli interni. Contiene inoltre disposizioni specifiche per i gruppi con capogruppo in paesi terzi, per le società di partecipazione finanziaria mista e per l’inclusione delle società di gestione patrimoniale. La direttiva è una direttiva di armonizzazione minima: gli Stati membri possono adottare misure più rigorose e devono recepirla entro l’11 agosto 2004.
Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a conglomerati finanziari, con adeguamenti delle regole settoriali correlate
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese regolamentate autorizzate ai sensi delle direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 93/22/CEE e 2000/12/CE che appartengono a un conglomerato finanziario, nonché, in specifici casi, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di gestione patrimoniale incluse nel perimetro di vigilanza. La direttiva disciplina i criteri di individuazione del conglomerato, la vigilanza supplementare a livello di gruppo, la cooperazione tra autorità competenti e il trattamento dei conglomerati con impresa madre situata in un paese terzo. Prevede inoltre modifiche delle direttive settoriali bancarie, assicurative e di investimento per coordinare le regole prudenziali e di autorizzazione.
Vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari
La direttiva 2002/87/CE istituisce un regime prudenziale aggiuntivo per i gruppi che operano in più settori finanziari, con particolare riguardo ai conglomerati che combinano attività bancarie, assicurative e di investimento. L’obiettivo, espresso nei considerando, è colmare le lacune della vigilanza settoriale tradizionale e prevenire rischi sistemici derivanti da solvibilità, concentrazione dei rischi, operazioni infragruppo e governance a livello di gruppo. La direttiva è di armonizzazione minima e lascia agli Stati membri margini per adottare regole più severe.
Obiettivi e impostazione generale
La direttiva si applica alle imprese regolamentate autorizzate ai sensi delle direttive settoriali richiamate dall’articolo 1 e appartenenti a un conglomerato finanziario. L’impostazione è prudenziale e di gruppo: non si tratta di sostituire la vigilanza settoriale, ma di integrarla con una sorveglianza supplementare volta a tenere conto dei rischi che emergono dall’interconnessione tra comparti diversi.
Definizioni e perimetro del conglomerato
L’articolo 2 contiene un apparato definitorio ampio, essenziale per la corretta individuazione del perimetro di vigilanza. Sono definiti, tra gli altri, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, le società di gestione patrimoniale, le imprese di riassicurazione, il gruppo, gli stretti legami, le partecipazioni e le operazioni intragruppo. La nozione centrale è quella di "conglomerato finanziario", che richiede:
- la presenza al vertice o nel gruppo di almeno un’impresa regolamentata;
- la compresenza di almeno un’impresa del settore assicurativo e di almeno una del settore bancario o degli investimenti;
- la significatività delle attività nei diversi settori, secondo le soglie dell’articolo 3.
L’articolo 3 fissa le soglie quantitative: il gruppo è considerato principalmente finanziario se le attività finanziarie superano il 40 % del totale di bilancio del gruppo; la significatività intersettoriale è, in linea generale, presunta oltre il 10 % di rapporto medio per ciascun settore. È inoltre prevista una presunzione di significatività al superamento di 6 miliardi di EUR per il settore finanziario minore, con possibilità per le autorità competenti di escludere, in casi specifici, l’applicazione della direttiva o di talune disposizioni quando ciò risulti non necessario, inopportuno o fuorviante rispetto agli obiettivi di vigilanza.
Individuazione del conglomerato e soglie di applicazione
L’articolo 4 attribuisce alle autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate il compito di individuare i gruppi rientranti nel campo di applicazione. È richiesta una stretta cooperazione tra autorità interessate e la comunicazione al coordinatore, alle altre autorità competenti e alla Commissione. La direttiva contempla anche la possibilità di soglie temporanee o correttive per evitare cambiamenti bruschi di regime e consente l’impiego di parametri alternativi, quali struttura dei redditi e attività fuori bilancio, in casi eccezionali.
Vigilanza supplementare: ambito soggettivo e contenuto
L’articolo 5 individua le imprese soggette a vigilanza supplementare: le imprese regolamentate capogruppo, quelle controllate da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nella Comunità e quelle legate a un’altra impresa del settore finanziario da stretti legami. Per le imprese con capogruppo in paese terzo, la vigilanza supplementare è disciplinata dall’articolo 18. La direttiva precisa che la vigilanza supplementare non comporta, di per sé, vigilanza individuale sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulle altre imprese non regolamentate del conglomerato.
Adeguatezza patrimoniale supplementare
L’articolo 6 è il fulcro del regime prudenziale. Gli Stati membri devono assicurare che i mezzi propri disponibili a livello di conglomerato siano sempre almeno pari ai requisiti di adeguatezza patrimoniale calcolati secondo l’allegato I. Il calcolo deve essere effettuato almeno una volta l’anno e trasmesso al coordinatore. L’allegato I disciplina quattro metodi di calcolo:
- metodo 1: consolidamento contabile;
- metodo 2: deduzione e aggregazione;
- metodo 3: deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità;
- metodo 4: combinazione dei metodi precedenti.
I principi tecnici mirano a eliminare il computo multiplo dei fondi propri e a considerare la trasferibilità effettiva dei mezzi all’interno del gruppo. Il coordinatore può escludere talune imprese dal calcolo se esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni, se l’impresa è di interesse trascurabile o se l’inclusione è inopportuna o fuorviante. Per i gruppi già vigilati, sono previsti coefficienti ridotti transitori per tre anni, così da evitare bruschi cambi di regime.
Concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo
Gli articoli 7 e 8 impongono la segnalazione, almeno annuale, al coordinatore delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative. In attesa di un’ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono introdurre limiti quantitativi, requisiti qualitativi o altre misure di vigilanza. L’allegato II attribuisce al coordinatore il compito di definire, per ciascun conglomerato, quali operazioni e quali rischi debbano essere segnalati e quale soglia debba valere per la loro significatività, tenendo conto della struttura del gruppo e dei rischi di contagio, conflitto di interessi e arbitraggio regolamentare.
Controllo interno, gestione del rischio e governance
L’articolo 9 impone meccanismi adeguati di controllo interno e procedure di gestione del rischio a livello di conglomerato, compresi sistemi amministrativi e contabili idonei a tracciare le operazioni infragruppo e le concentrazioni di rischio. Il conglomerato deve dotarsi di governance sana, di politiche patrimoniali coerenti con il profilo di rischio e di sistemi di monitoraggio integrati tra le varie imprese. Gli articoli 13 e 17 rafforzano il presidio della governance richiedendo onorabilità ed esperienza per chi dirige di fatto le società di partecipazione finanziaria mista o assicurativa e prevedendo sanzioni e misure correttive in caso di violazioni.
Coordinatore, cooperazione e scambio di informazioni
L’articolo 10 impone la nomina di un unico coordinatore per ciascun conglomerato finanziario. La designazione segue criteri gerarchici: in linea generale, se il gruppo è guidato da un’impresa regolamentata, il coordinatore è l’autorità che l’ha autorizzata; in caso contrario si applicano criteri basati sulla presenza della società di partecipazione finanziaria mista, sul settore più importante e sul totale di bilancio più elevato. In casi particolari le autorità possono derogare a tali criteri e nominare un coordinatore diverso.
L’articolo 11 definisce i compiti del coordinatore: raccolta e diffusione delle informazioni, valutazione complessiva della situazione finanziaria, verifica del rispetto delle regole su capitale, rischi e operazioni infragruppo, valutazione dei sistemi di controllo interno e coordinamento della vigilanza anche in emergenza. Gli articoli 12, 14 e 15 rafforzano la cooperazione e l’accesso alle informazioni, imponendo agli Stati membri di rimuovere gli ostacoli giuridici agli scambi informativi, di garantire accesso alle informazioni pertinenti e di consentire verifiche transfrontaliere, anche con la partecipazione dell’autorità richiedente.
Società di partecipazione finanziaria mista e poteri di intervento
La direttiva presta particolare attenzione alle società di partecipazione finanziaria mista, che possono essere capogruppo di conglomerati finanziari ma non sono, di per sé, imprese regolamentate. L’articolo 16 stabilisce che, in caso di mancato rispetto degli obblighi prudenziali o di compromissione della solvibilità o della posizione finanziaria, il coordinatore o le autorità competenti devono richiedere i provvedimenti necessari nel più breve tempo possibile. L’articolo 17 attribuisce alle autorità competenti il potere di adottare misure per prevenire o reprimere l’elusione delle norme settoriali e di sanzionare le società di partecipazione finanziaria mista e i loro dirigenti responsabili.
Paesi terzi
Quando la capogruppo ha sede al di fuori della Comunità, l’articolo 18 impone una verifica di equivalenza della vigilanza esercitata nel paese terzo. In assenza di equivalenza, gli Stati membri devono applicare per analogia la disciplina della direttiva oppure autorizzare metodi alternativi equivalenti, da concordare dal coordinatore e da comunicare alle autorità interessate e alla Commissione. L’articolo 19 prevede inoltre negoziati con i paesi terzi per accordi di cooperazione sulla vigilanza supplementare.
Modifiche delle direttive settoriali
Il capo IV modifica numerose direttive bancarie, assicurative e di investimento per introdurre meccanismi di consultazione preliminare tra autorità di diversi settori, rafforzare la vigilanza sulle acquisizioni transfrontaliere e coordinare le regole sulle partecipazioni e sul calcolo del margine di solvibilità/fondi propri. Le modifiche interessano, tra le altre, le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE, 93/22/CEE, 98/78/CE e 2000/12/CE. In particolare, si introduce una maggiore cooperazione tra autorità di vigilanza nei casi di autorizzazione di nuove imprese o di acquisizioni che facciano scattare relazioni di controllo o di appartenenza al medesimo gruppo.
Società di gestione patrimoniale
L’articolo 30 impone agli Stati membri di includere le società di gestione patrimoniale nel perimetro della vigilanza consolidata e/o supplementare, secondo il settore in cui sono collocate e, se il gruppo è un conglomerato finanziario, anche nel regime della presente direttiva. Questa previsione è espressamente provvisoria, in attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, e mira a evitare lacune di vigilanza su soggetti che, pur non essendo sempre regolamentati come banche o assicurazioni, partecipano alla struttura del gruppo finanziario.
Recepimento, applicazione e relazioni future
L’articolo 32 fissa il termine di recepimento all’11 agosto 2004 e dispone che le norme nazionali di attuazione si applichino per la prima volta al controllo dei conti dell’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005 o durante tale anno. La Commissione deve presentare una relazione entro l’11 agosto 2007 sulle pratiche degli Stati membri e sulla possibile necessità di ulteriori armonizzazioni, in particolare per le società di gestione patrimoniale, i metodi di adeguatezza patrimoniale e la definizione di operazioni e concentrazioni significative. La direttiva prevede quindi un modello dinamico, con ampio rinvio a futuri aggiornamenti tecnici e a possibili sviluppi normativi successivi.
Disposizioni principali
Obiettivo e definizioni (artt. 1-2)
La direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario e introduce definizioni chiave di impresa regolamentata, settore finanziario, gruppo, stretti legami, conglomerato finanziario, società di partecipazione finanziaria mista, autorità competenti, operazioni intragruppo e concentrazione dei rischi. Il conglomerato è individuato quando ricorrono sia il carattere intersettoriale sia soglie quantitative e qualitative precise.
Criteri di individuazione del conglomerato finanziario (artt. 3-4)
Stabilisce che un gruppo svolge attività principalmente nel settore finanziario se il rapporto tra attività finanziarie e totale di bilancio supera il 40 %. Le attività nei diversi settori sono significative se il valore medio dei rapporti di bilancio e solvibilità supera il 10 % per ciascun settore; è prevista anche una presunzione al superamento di 6 miliardi di EUR per il settore minore. Sono disciplinate deroghe, soglie ridotte transitorie e criteri di calcolo, nonché la procedura di individuazione del conglomerato da parte delle autorità competenti e la comunicazione al gruppo, alle autorità interessate e alla Commissione.
Campo di applicazione della vigilanza supplementare (art. 5)
Le imprese soggette sono, in particolare, quelle a capo del conglomerato, quelle controllate da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nella Comunità e quelle legate ad altre imprese del settore finanziario da stretti legami ai sensi della direttiva 83/349/CEE. Sono previste regole specifiche per i sottogruppi e per le imprese madri con sede al di fuori della Comunità. La vigilanza supplementare non implica vigilanza individuale sulle società di partecipazione finanziaria mista o su imprese non regolamentate del gruppo.
Adeguatezza patrimoniale supplementare (art. 6 e allegato I)
Gli Stati membri devono garantire che i mezzi propri disponibili a livello di conglomerato siano sempre almeno pari ai requisiti di adeguatezza patrimoniale calcolati secondo l’allegato I, con controllo almeno annuale e trasmissione dei dati al coordinatore. Sono previsti tre metodi di calcolo principali: consolidamento contabile, deduzione e aggregazione, deduzione del valore contabile della partecipazione del requisito di solvibilità, oltre a un metodo combinato. Il coordinatore può escludere talune imprese in presenza di ostacoli giuridici, trascurabilità o inopportunità/fuorvianza dell’inclusione.
Concentrazione dei rischi e operazioni intragruppo (artt. 7-8 e allegato II)
Le imprese o la società di partecipazione finanziaria mista devono segnalare al coordinatore, almeno annualmente, le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni intragruppo significative. In assenza di ulteriore armonizzazione, gli Stati membri possono introdurre limiti quantitativi, requisiti qualitativi o altre misure prudenziali. L’allegato II attribuisce al coordinatore il compito di definire le soglie di segnalazione e i tipi di operazioni/rischi rilevanti, tenendo conto della struttura del gruppo e dei rischi di contagio e arbitraggio regolamentare.
Controlli interni, gestione del rischio e governance (art. 9, 13 e 17)
Gli Stati membri devono imporre meccanismi adeguati di controllo interno e procedure di gestione del rischio a livello di conglomerato, inclusi sistemi amministrativi e contabili idonei a misurare e controllare tutti i rischi materiali. È richiesta l’idoneità e l’esperienza delle persone che dirigono di fatto le società di partecipazione finanziaria mista e assicurativa. Sono previsti poteri supplementari delle autorità competenti per prevenire o rimediare all’elusione delle regole settoriali e sanzioni contro le società di partecipazione finanziaria mista e i loro dirigenti.
Coordinatore e cooperazione tra autorità (artt. 10-12, 14-15)
Per ogni conglomerato deve essere nominato un unico coordinatore, individuato in base a criteri gerarchici collegati alla struttura del gruppo e all’autorità che ha autorizzato l’impresa regolamentata più rilevante. Il coordinatore svolge compiti di raccolta informazioni, valutazione complessiva, verifica del rispetto delle regole prudenziali e coordinamento della vigilanza, anche mediante accordi di coordinamento. Le autorità competenti cooperano strettamente, si scambiano informazioni essenziali e possono richiedere verifiche transfrontaliere; gli Stati membri devono eliminare ostacoli giuridici allo scambio di informazioni rilevanti.
Trattamento dei paesi terzi (artt. 18-19 e 56 bis della direttiva 2000/12/CE)
Quando la capogruppo ha sede fuori della Comunità, le autorità verificano se esista una vigilanza equivalente nel paese terzo; in caso negativo, applicano per analogia la disciplina della direttiva o adottano metodi alternativi equivalenti concordati dal coordinatore. Sono previste iniziative di cooperazione con i paesi terzi per accordi internazionali che consentano lo scambio di informazioni e una vigilanza supplementare adeguata.
Modifiche alle direttive settoriali (artt. 22-29)
La direttiva modifica le norme assicurative, bancarie e di investimento per introdurre consultazioni preliminari tra autorità in caso di autorizzazione o acquisizione transfrontaliera, adeguamenti al calcolo del margine di solvibilità e dei fondi propri, regole su partecipazioni, società di partecipazione mista/finanziaria e vigilanza su operazioni intragruppo. Viene coordinata anche la disciplina delle società di partecipazione finanziaria e assicurativa e l’inclusione delle società di gestione patrimoniale nei perimetri di gruppo.
Società di gestione patrimoniale (art. 30)
Le società di gestione patrimoniale devono essere incluse, in attesa di ulteriore coordinamento, nella vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento e/o nella vigilanza supplementare dei gruppi assicurativi; se il gruppo è un conglomerato finanziario, rientrano anche nella vigilanza supplementare della presente direttiva. Gli Stati membri determinano sotto quale settore tali società siano ricondotte ai fini prudenziali.
Recepimento e applicazione temporale (art. 32)
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni di recepimento entro l’11 agosto 2004 e applicarle per la prima volta al controllo dei conti dell’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005 o nel corso di tale anno. La direttiva entra in vigore alla pubblicazione in GUUE.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 dic 2002Direttiva 2002/91
- direttiva · 16 dic 2002Direttiva 2002/97
- direttiva · 16 dic 2002Direttiva 2002/99
- direttiva · 20 dic 2002Direttiva 2002/100
- direttiva · 9 dic 2002Direttiva 2002/88
- direttiva · 9 dic 2002Direttiva 2002/92
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →