Cassazione Penale, Sentenza n. 25200/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato: a) la richiesta di revoca parziale della sentenza di condanna del Tribunale di Bari (1/12/2000) relativa al reato di omesso versamento contributi (art.2 d.l. 463/1983) alla luce della depenalizzazione parziale introdotta dal D.Lgs. n.8/2016; b) la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (art.164 c.p.) riferita alla sentenza del Tribunale di Brindisi del 4/4/2018 (pena anni 2), ritenendo il Tribunale che la prima condanna fosse unica sul periodo 1993-1995 e che la presenza di plurime condanne impedisse il giudizio prognostico favorevole. Il ricorrente contestava errori di diritto e vizio di motivazione, chiedendo in particolare che fosse riconosciuta la sopravvenuta depenalizzazione per l'anno 1993 e che fosse valutata la concessione della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo alla revoca parziale per effetto della riforma del 2016 che ha introdotto una soglia annua di punibilità (10.000 euro) e ha stabilito che l'omissione deve essere valutata su base annuale; essendo pacifico che nell'anno 1993 la soglia non fosse superata, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la revoca parziale ex art.673 c.p.p. La Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alla mancata revoca parziale della sentenza del Tribunale di Bari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Brindisi per nuovo giudizio su quel punto. Sui restanti profili (richiesta di sospensione condizionale della pena) il ricorso è stato respinto: la Corte ha chiarito che, sebbene la revoca parziale potesse incidere su eventuali condizioni ostative, nel caso concreto la sentenza del 2000 aveva applicato una pena pecuniaria sostitutiva poi pagata e tale situazione, unitamente alle valutazioni discrezionali del giudice di cognizione sulla prognosi, impediva comunque l'accoglimento del beneficio; inoltre la valutazione discrezionale del giudice di cognizione non può essere riformata dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
art. 3, comma sesto, D.Lgs. n. 8/2016
Ha introdotto la depenalizzazione parziale dell'omesso versamento di ritenute previdenziali quando l'importo annuo non supera 10.000 euro, modificando il parametro di verificazione del reato da mensile ad annuale; ciò comporta che il giudice debba valutare la soglia su base annua e può risultare una "abolitio criminis" parziale con effetto di revoca di condanne relative a singoli anni non superanti la soglia.
art. 2, comma 1-bis, D.L. n. 463/1983 (conv. in L. n. 638/1983)
Testo incriminatore originario dell'omesso versamento; la riforma ha rimodulato gli elementi costitutivi introducendo la soglia annua di punibilità, pur mantenendo continuità normativa per gli importi superiori alla soglia.
art. 673 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di pronunciare la revoca di condanne sopravvenute divenute abolitio criminis o comunque non più rilevanti; qui la Corte ha ritenuto che fosse applicabile per la parziale revoca delle condanne relative all'anno 1993.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori per accertare circostanze rilevanti ai fini della decisione; la Corte ha criticato il mancato uso di tali poteri ove necessario per chiarire l'entità degli omessi versamenti.
art. 164 cod. pen.
Stabilisce il giudizio prognostico favorevole come condizione per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato che la valutazione del giudice di cognizione sulla prognosi è discrezionale e non facilmente riformabile dal giudice dell'esecuzione, salvo errori di diritto.
art. 163 cod. pen.
Fissa i limiti massimi di pena cumulabile ai fini della concessione della sospensione condizionale; richiamato nella valutazione sulla cumulabilità delle pene con precedenti per stabilire la concedibilità del beneficio.
art. 57, secondo comma, legge 689/1981
art. 57, comma 2, L. 689/1981
Stabilisce che la pena pecuniaria si considera sempre pena anche se sostitutiva della pena detentiva; rilevante per determinare la portata degli effetti della sentenza del 2000 che aveva sostituito la pena detentiva con una multa.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'estinzione del reato a seguito di sentenza di applicazione della pena se nei cinque anni successivi non si commettono altri reati della stessa indole; la Corte ha ritenuto che la sentenza di applicazione con pena pecuniaria, irrevocabile e decorso il quinquennio senza recidive, non fosse ostativa alla concessione della successiva sospensione condizionale.
Giurisprudenza della Corte (Sez. U. e Sez. 3 citate)
Sez. 3, n. 14475 del 07/12/2016; Sez. U., n. 10424 del 18/01/2018; Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005
Richiamate per i principi sulla continuità normativa dopo la depenalizzazione, sulla determinazione del periodo annuo per la soglia di punibilità e sul potere del giudice dell'esecuzione di riesaminare la concedibilità della sospensione condizionale a seguito di revoche di condanne precedenti.
Massime di principio
- La depenalizzazione parziale con soglia (es. 10.000 euro annui) deve essere valutata su base annuale: omissioni mensili vanno aggregate nell'arco dell'anno per verificare se la soglia è superata.
- Il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca parziale di una condanna divenuta in parte non punibile per sopravvenuta abolitio criminis e deve rideterminare la pena per la parte residua.
- La documentazione probatoria utile a dimostrare il mancato superamento della soglia annuale è essenziale; se carente, il giudice dell'esecuzione è tenuto a esercitare i poteri istruttori (art.666 c.p.p.) prima di respingere la richiesta.
- La concessione della sospensione condizionale della pena richiede un giudizio prognostico favorevole (art.164 c.p.); la valutazione svolta dal giudice di cognizione è discrezionale e non può essere facilmente riformata dal giudice dell'esecuzione se fondata su valutazioni non manifestamente illogiche o svianti.
- Una precedente condanna può essere ostativa alla sospensione condizionale secondo art.164, comma 2; tuttavia, se la precedente condanna è stata estinta o si è esaurita la rilevanza penale (es. pena pecuniaria applicata e decorso il termine di estinzione previsto dall'art.445 c.p.p.), essa potrebbe non costituire più un impedimento.
- In caso di riforme normative sopravvenute che incidono sulla rilevanza penale di condotte pregresse, il giudice dell'esecuzione deve applicare la nuova normativa e può disporre revoche anche parziali; l'interessato deve però produrre o consentire gli accertamenti necessari a definire l'ambito temporale e l'entità degli importi rilevanti.
- Quando il giudice dell'esecuzione omette di svolgere accertamenti istruttori rilevanti o applica erroneamente la nozione di continuazione/reato unitario senza considerare la diversa struttura temporale imposta dalla riforma, la decisione è annullabile con rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25057/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25064/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25146/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25155/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25160/2022 del 01/07/2022
- Sentenza penale · 1 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25161/2022 del 01/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →