Sentenza n. 16/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 10/2024 dd. 15.4.2024 a firma del Sindaco di S. Cristina Val Gardena (doc. 1 della ricorrente); - del provvedimento dd. 22.10.2024 a firma del medesimo Sindaco, con cui è stata rigettata in via semplificata l’istanza di rilascio di permesso di costruire n. 2024/28-0, proposta dalla sig. Bernardi Notburga Agnes (doc. 2 della ricorrente) nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e riduzione in pristino del muro di sostegno del fienile e rigetto semplificato dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che le imponeva la demolizione integrale del muro di sostegno del fienile e il successivo rigetto semplificato dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria. Nel corso del giudizio, le parti hanno chiesto il rinvio in quanto la ricorrente aveva acquisito il consenso dei proprietari confinanti al mantenimento del muro a distanza ravvicinata dal confine, rimuovendo l’ostacolo alla prosecuzione del procedimento di sanatoria. Ottenuto il permesso di costruire in sanatoria n. 49 del 30 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso e ne ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il Comune si è opposto alla compensazione, chiedendo la condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto del rilascio, nelle more del giudizio, del permesso di costruire in sanatoria che autorizza gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione. Il rilascio del titolo ha eliminato l’utilità concreta della decisione sull’impugnazione. Quanto alle spese, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: la ricorrente ha acquisito il consenso del vicino soltanto durante il giudizio, rimuovendo così la ragione ostativa all’accoglimento della sanatoria; pertanto il ricorso è stato ritenuto non fondato al momento della proposizione e le spese sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non sussiste più un’utilità concreta e attuale nella decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato in relazione alla dichiarazione della parte circa il sopravvenuto difetto di interesse e alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un permesso di costruire in sanatoria che autorizzi gli interventi oggetto dell’ordinanza di demolizione determina il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione e comporta l’improcedibilità del ricorso.
- Ai fini della regolazione delle spese in caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso sulla base della situazione esistente al momento della proposizione del ricorso.
- Quando la ragione ostativa al rilascio della sanatoria viene rimossa dal ricorrente soltanto durante il giudizio, mediante l’acquisizione del consenso del vicino necessario alla positiva valutazione del progetto, il ricorso originario può essere ritenuto infondato ai fini della soccombenza virtuale.
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