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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/310

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/310 della Commissione, del 1° marzo 2018, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 2 marzo 2018

Normativa europea32018R0310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i dazi all’importazione applicabili nel settore dei cereali a decorrere dal 2 marzo 2018. I dazi sono fissati sulla base del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010 e sono riportati in allegato per specifici codici NC. Per alcuni prodotti originari del Canada si applica una modalità di calcolo particolare; sono inoltre previste riduzioni o diminuzioni in casi specifici legati al porto di sbarco o alle condizioni previste dalla normativa richiamata.

Fissazione dei dazi all'importazione per taluni cereali applicabili nell'UE a decorrere dal 2 marzo 2018

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori che importano nell'Unione prodotti del settore dei cereali ricompresi nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, identificati dai codici NC indicati nell'allegato I. Riguarda in particolare frumento, segale, granturco e sorgo, con distinzioni tra sementi e prodotti diversi da quelli da seme, nonché una disciplina specifica per talune merci originarie del Canada. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione, con applicazione dei dazi dal 2 marzo 2018 fino a nuova fissazione.

Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 2 marzo 2018

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/310 della Commissione aggiorna i dazi all’importazione per taluni prodotti cerealicoli nell’Unione europea, in applicazione del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. La fissazione avviene sulla base dei prezzi rappresentativi cif all’importazione e degli altri elementi di calcolo indicati nell’allegato II, con effetto dal 2 marzo 2018 fino alla successiva revisione.

Base normativa e logica del sistema di prelievo

La Commissione richiama l’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina le modalità di applicazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali. Il sistema prevede che il dazio sia determinato in relazione al prezzo d’intervento, maggiorato del 55% e depurato del prezzo cif di importazione della spedizione interessata, senza poter superare l’aliquota della tariffa doganale comune.

Ambito oggettivo e prodotti interessati

Il regolamento si applica ai prodotti cerealicoli indicati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, identificati da specifici codici NC. Tra i prodotti interessati figurano:

  • frumento duro e frumento tenero, anche in talune qualificazioni qualitative o come sementi;
  • segale;
  • granturco;
  • sorgo.

L’allegato I dettaglia per ciascun codice il relativo dazio all’importazione applicabile dal 2 marzo 2018.

Aliquote fissate nell’allegato I

Per le principali voci considerate, il regolamento stabilisce:

  • 0,00 EUR/t per il frumento duro e tenero nelle voci indicate;
  • 0,56 EUR/t per segale, granturco e sorgo nelle voci indicate.

Le aliquote sono fissate in euro per tonnellata e si applicano secondo la classificazione doganale riportata nell’allegato.

Regole particolari e riduzioni del dazio

L’allegato I richiama due meccanismi di attenuazione del prelievo previsti dal regolamento (UE) n. 642/2010:

  • una diminuzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo, oltre lo stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero, e le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez;
  • una diminuzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia, Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica, e le merci giungono nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico.

Per il granturco è inoltre prevista una riduzione forfettaria di 24 EUR/t, se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Prodotti originari del Canada

Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il regolamento rinvia all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010 per il calcolo del dazio. Si tratta dunque di una disciplina speciale rispetto alla regola generale applicabile agli altri prodotti elencati.

Elementi di calcolo riportati nell’allegato II

L’allegato II indica gli elementi utilizzati per la determinazione dei dazi, in particolare:

  • le medie nel periodo di riferimento delle quotazioni di mercato per frumento tenero e granturco, con riferimento alle borse di Minneapolis e Chicago;
  • i premi sul Golfo e sui Grandi Laghi;
  • le spese di nolo per il tratto Golfo del Messico–Rotterdam, pari a 17,471 EUR/t.

Tali dati servono a supportare la fissazione periodica dei dazi secondo la metodologia del regolamento (UE) n. 642/2010.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua efficacia sostanziale decorre dal 2 marzo 2018, data da cui si applicano i dazi fissati nell’allegato I.

Disposizioni principali

Fissazione dei dazi all’importazione dal 2 marzo 2018

L’articolo 1 dispone che, a decorrere dal 2 marzo 2018, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell’allegato I, calcolati sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Prodotti interessati e aliquote

L’allegato I elenca i codici NC interessati e i relativi dazi, tra cui: frumento duro e tenero in varie tipologie con dazio pari a 0,00 EUR/t; segale, granturco e sorgo con dazio pari a 0,56 EUR/t. Sono previste note specifiche per talune voci, inclusa la disciplina per il granturco e per i prodotti originari del Canada.

Modalità di calcolo e riferimenti al regolamento (UE) n. 642/2010

Il regolamento si fonda sul meccanismo del regolamento (UE) n. 642/2010, che prevede il calcolo del dazio in relazione al prezzo rappresentativo cif all’importazione e al prezzo d’intervento, con limiti rispetto alla tariffa doganale comune. L’allegato II riporta i dati di riferimento utilizzati per il calcolo, tra cui quotazioni medie, premi e spese di nolo.

Trattamento dei prodotti originari del Canada

Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Riduzioni del dazio e condizioni particolari

L’allegato I richiama la possibilità di una diminuzione del dazio di 3 EUR/t o 2 EUR/t in funzione del porto di sbarco e della rotta di arrivo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010. Per il granturco, l’importatore può inoltre beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaunione doganalecommercio internazionalemercati agricoli

Testo integrale

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