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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/307

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione, del 28 febbraio 2018, che estende alle carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento estende alla Danimarca il regime di garanzie speciali contro la Salmonella spp. già previsto per altri Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004. La misura riguarda specificamente le carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate al mercato danese, sulla base del riconoscimento dell'equivalenza del programma di controllo danese. Le spedizioni interessate devono essere accompagnate da un documento commerciale conforme al modello del regolamento (CE) n. 1688/2005. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri a partire dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Estensione alla Danimarca delle garanzie speciali in materia di Salmonella spp. per le partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate a tale Stato membro.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus), come definite all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinate alla Danimarca. Riguarda gli operatori del settore alimentare che commercializzano tali carni verso il mercato danese. Per tali partite si applicano le garanzie speciali relative alla Salmonella spp. previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, quanto al documento che accompagna le spedizioni, le regole del regolamento (CE) n. 1688/2005. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Garanzie speciali per le carni di Gallus gallus destinate alla Danimarca

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/307 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 853/2004, che disciplina le norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale e prevede, per taluni mercati, garanzie speciali in materia di Salmonella spp. La Commissione, valutata la richiesta danese e il programma nazionale di controllo, ha ritenuto opportuno estendere alla Danimarca il medesimo meccanismo di tutela già applicato a Finlandia e Svezia per le carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus).

Contesto e presupposti della misura

Nei considerando la Commissione ricostruisce il quadro normativo e tecnico: il regolamento (CE) n. 853/2004 consente garanzie speciali per alimenti di origine animale destinati a specifici mercati; il regolamento (CE) n. 1688/2005 ne dettaglia le modalità operative, incluse le regole di campionamento, i metodi microbiologici e il documento commerciale di accompagnamento. La Danimarca aveva presentato domanda il 5 ottobre 2007, allegando la descrizione del proprio programma di controllo della Salmonella. Dopo la valutazione alla luce del documento di orientamento approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, il programma danese è stato considerato equivalente a quello finlandese e svedese; i dati forniti il 6 febbraio 2017 hanno inoltre mostrato che le prevalenze del periodo 2015-2016 erano conformi ai limiti superiori indicati nel documento di orientamento.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda esclusivamente le partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus), come definite dal regolamento (CE) n. 853/2004, quando sono destinate alla Danimarca. Il regolamento non introduce un regime generale per tutte le carni avicole, ma un'estensione mirata delle garanzie speciali già esistenti per specifiche destinazioni territoriali.

Obblighi per le spedizioni interessate

Per effetto dell'articolo 1, la Danimarca è autorizzata ad applicare le garanzie speciali relative alla Salmonella spp. previste dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, le partite interessate devono essere accompagnate da un documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005. Il regolamento richiede dunque, per la circolazione delle carni verso il mercato danese, sia il rispetto del regime sanitario speciale sia la corretta documentazione commerciale.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione alla Danimarca

L'articolo 1 autorizza la Danimarca ad applicare alle partite di carni derivate da polli da ingrasso (Gallus gallus) destinate al proprio territorio le garanzie speciali riguardanti la Salmonella spp. stabilite dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Documento commerciale accompagnatorio

L'articolo 2 dispone che le partite di cui all'articolo 1 siano accompagnate da un documento commerciale conforme al modello previsto dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1688/2005.

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Motivazione sanitaria e riconoscimento dell'equivalenza

I considerando indicano che la Danimarca ha chiesto il riconoscimento delle garanzie speciali per le carni di Gallus gallus; la Commissione ha valutato il programma danese di controllo della Salmonella come equivalente a quello approvato per Finlandia e Svezia e conforme al documento di orientamento sui requisiti minimi, sulla base anche dei dati di prevalenza forniti per il periodo 2011-2016, con risultati 2015-2016 conformi ai limiti superiori previsti.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareigiene degli alimenti di origine animalesanità animalecommercio di prodotti alimentari

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