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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/308

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione, del 1° marzo 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i modelli armonizzati che le autorità di risoluzione devono utilizzare per informare l’ABE dei requisiti MREL fissati per i singoli enti e, nei casi pertinenti, per i gruppi. Definisce inoltre un canale di comunicazione distinto per le decisioni su gruppi e filiazioni, con regole specifiche per gli enti esentati dal MREL e per quelli con ricapitalizzazione pari a zero. Sono fissati termini uniformi di trasmissione: senza indebito ritardo per le nuove o aggiornate decisioni e, per le comunicazioni annuali semplificate, entro il 30 aprile.

Norme tecniche di attuazione per formati, modelli e definizioni da usare dalle autorità di risoluzione per comunicare all’ABE le decisioni e i dati relativi al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL).

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità di risoluzione degli Stati membri, che in coordinamento con le autorità competenti devono trasmettere all’ABE le informazioni sul MREL fissato per ciascun ente rientrante nella loro giurisdizione, sia su base individuale sia, se del caso, su base consolidata. Riguarda gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alla direttiva 2014/59/UE e, per i gruppi, l’impresa madre nell’Unione o l’impresa madre di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché le filiazioni del gruppo. Sono previste modalità semplificate per gli enti per i quali è stata disapplicata la MREL ai sensi dell’articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE e per gli enti con ricapitalizzazione pari a zero ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/1450.

Norme tecniche per la comunicazione all’ABE del MREL

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione stabilisce formati, modelli e definizioni uniformi per la trasmissione all’Autorità bancaria europea delle informazioni sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Il provvedimento attua l’articolo 45, paragrafo 17, della direttiva 2014/59/UE e mira a rendere omogenea la raccolta dati, consentendo all’ABE di monitorare le decisioni delle autorità di risoluzione e di valutare la convergenza delle prassi nell’Unione.

Finalità e contesto normativo

I considerando precisano che le autorità di risoluzione hanno il compito di fissare il MREL per ciascun ente secondo la direttiva 2014/59/UE e il regolamento delegato (UE) 2016/1450, mentre l’articolo 45, paragrafo 16, impone la comunicazione all’ABE dei requisiti stabiliti. Per i gruppi soggetti a MREL consolidato, il regolamento chiarisce inoltre quale autorità debba trasmettere i dati relativi all’impresa madre e alle filiazioni, così da assicurare che l’ABE riceva tutte le informazioni necessarie in modo coerente e comparabile.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle autorità di risoluzione, che devono operare in coordinamento con le autorità competenti. Le informazioni riguardano gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alla disciplina di risoluzione, sia su base individuale sia, ove pertinente, su base consolidata. Per i gruppi, sono coperti l’impresa madre nell’Unione o l’impresa madre di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché le filiazioni nella giurisdizione delle rispettive autorità di risoluzione.

Modelli informativi e contenuto della comunicazione

L’articolo 1 rinvia agli allegati I e II per le informazioni da trasmettere all’ABE in relazione al MREL e, se del caso, al requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE. Per gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a MREL consolidato, è richiesto anche il modello dell’allegato III. Il modello dell’allegato II consente inoltre di inserire spiegazioni qualitative sulle ragioni delle decisioni, incluse eventuali decisioni di piano di risoluzione, decisioni pubbliche, dichiarazioni politiche o altri documenti giustificativi.

Comunicazione semplificata in casi particolari

L’articolo 2 introduce una disciplina semplificata per due categorie di enti. Per gli enti per i quali il MREL è stato disapplicato ai sensi dell’articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE, la trasmissione è limitata all’allegato I, alle colonne da 10 a 90 dell’allegato II e, per i gruppi, all’allegato III. Per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450, l’informativa comprende l’allegato I, le colonne da 10 a 120 dell’allegato II e, per i gruppi, l’allegato III.

Ripartizione delle responsabilità nei gruppi

Per i gruppi soggetti a MREL consolidato, l’articolo 3 distingue chiaramente le competenze informative. L’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l’autorità di vigilanza su base consolidata, comunica il MREL dell’impresa madre sia su base individuale sia consolidata. Le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni, in coordinamento con le autorità competenti, comunicano invece all’ABE il MREL da applicare a ciascun ente nella propria giurisdizione.

Termini e periodicità della trasmissione

L’articolo 4 stabilisce due regimi temporali. Le informazioni relative alle decisioni MREL di cui all’articolo 1 devono essere trasmesse senza indebiti ritardi dopo l’adozione o l’aggiornamento della decisione. Le informazioni di cui all’articolo 2, invece, devono essere inviate annualmente entro il 30 aprile, con riferimento al MREL determinato o ancora applicabile al 1° aprile dello stesso anno.

Allegati e struttura dei dati

Gli allegati definiscono la struttura materiale della comunicazione. L’allegato I riguarda i dati identificativi dell’autorità di risoluzione incaricata della trasmissione e i contatti. L’allegato II contiene il nucleo dell’informativa MREL, con campi relativi a identificazione dell’ente, natura del requisito, importi per assorbimento perdite e ricapitalizzazione, rettifiche per ostacoli alla risoluzione, dimensione, rischio sistemico e contributi degli SGD, oltre a informazioni su transizione e pianificazione futura del requisito. L’allegato III è dedicato alla collocazione del MREL all’interno della catena di gruppo, con indicazione dell’ente, dell’impresa madre ultima, dell’impresa madre nell’Unione e dell’impresa madre immediata pertinente.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modelli e contenuto dell’informativa MREL

L’articolo 1 impone alle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, di trasmettere all’ABE le informazioni contenute nei modelli degli allegati I e II per comunicare il MREL e, se applicabile, il requisito di cui all’articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE, fissati su base individuale e consolidata. Per gli enti appartenenti a un gruppo soggetto a MREL consolidato è richiesto anche il modello dell’allegato III.

Informazioni qualitative a supporto delle decisioni

Quando previsto dal modello dell’allegato II, le autorità di risoluzione devono fornire informazioni qualitative che spieghino, con la massima diligenza possibile, le ragioni delle decisioni sul MREL, includendo, se del caso, riferimenti a piani di risoluzione, decisioni pubbliche, dichiarazioni politiche o altri documenti giustificativi.

Comunicazione semplificata per esenzioni e ricapitalizzazione pari a zero

L’articolo 2 prevede una disciplina derogatoria: per gli enti esentati dal MREL ai sensi dell’articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE si trasmettono solo l’allegato I e le colonne da 10 a 90 dell’allegato II, oltre all’allegato III per i gruppi. Per gli enti con ricapitalizzazione pari a zero ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 si trasmettono l’allegato I e le colonne da 10 a 120 dell’allegato II, oltre all’allegato III per i gruppi.

Riparto delle competenze informative nei gruppi

L’articolo 3 stabilisce che, per i gruppi soggetti a MREL consolidato, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l’autorità di vigilanza su base consolidata, comunica all’ABE il MREL dell’impresa madre nell’Unione o dell’impresa madre di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, sia su base individuale sia consolidata. Le autorità di risoluzione competenti per le filiazioni, in coordinamento con le autorità competenti, comunicano invece il MREL applicabile a ciascuna filiazione nella rispettiva giurisdizione.

Termini di trasmissione

L’articolo 4 prevede che le informazioni di cui all’articolo 1 siano trasmesse senza indebiti ritardi dopo l’adozione o l’aggiornamento della decisione MREL. Le informazioni di cui all’articolo 2 devono essere trasmesse entro il 30 aprile di ciascun anno con riferimento al MREL determinato o ancora applicabile al 1° aprile dello stesso anno.

Entrata in vigore

L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariavigilanza prudenzialeenti creditiziimprese di investimentoinformativa regolamentare

Testo integrale

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