Regolamento (UE) 2018/399
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/399 della Commissione, del 1° marzo 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Beelitzer Spargel» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento registra la denominazione "Beelitzer Spargel" come IGP, a seguito della pubblicazione della domanda presentata dalla Germania e dell’assenza di opposizioni nel termine previsto. L’atto dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La denominazione è associata alla classe merceologica degli ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione della denominazione "Beelitzer Spargel" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP) dell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla denominazione "Beelitzer Spargel" e riguarda la sua registrazione come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’effetto è limitato al prodotto identificato come ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione europea; non disciplina altri prodotti né introduce esclusioni specifiche oltre al perimetro della denominazione registrata.
Registrazione di "Beelitzer Spargel" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/399 della Commissione dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. In assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Germania, la Commissione procede alla registrazione della denominazione "Beelitzer Spargel" come indicazione geografica protetta.
Presupposti della registrazione
La decisione si fonda sui passaggi procedurali richiamati nei considerando: la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione può essere iscritta nel registro.
Oggetto della tutela e classificazione del prodotto
L’articolo 1 registra la denominazione "Beelitzer Spargel" come IGP. La disposizione precisa che la denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il contenuto del regolamento è dunque circoscritto alla tutela della specifica denominazione e al relativo inquadramento merceologico.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 dispone che la denominazione "Beelitzer Spargel" è registrata come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si richiama la presentazione della domanda da parte della Germania e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Si evidenzia inoltre che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, circostanza che consente la registrazione.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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