Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/302

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento vieta pratiche discriminatorie basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento del cliente, contrastando il geoblocking ingiustificato e altre forme di segmentazione del mercato interno. Definisce in modo puntuale quando un professionista non può bloccare l’accesso a un sito o reindirizzare il cliente, quando deve vendere beni o servizi alle stesse condizioni e quando non può differenziare le condizioni di pagamento. Il testo coordina la nuova disciplina con il diritto UE su servizi, IVA, pagamenti, concorrenza e tutela dei consumatori, introducendo anche obblighi di esecuzione e assistenza ai clienti.

Misure per impedire il blocco geografico ingiustificato e altre forme di discriminazione nei confronti dei clienti nel mercato interno, in particolare nelle interfacce online, nella vendita di beni, nei servizi e nei pagamenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle transazioni transfrontaliere nell'Unione tra un professionista e un cliente, quando il cliente è un consumatore o un'impresa che acquista per uso finale, e riguarda l'accesso a interfacce online, la vendita di beni, la prestazione di alcuni servizi e le condizioni di pagamento. Non si applica alle situazioni puramente interne a un solo Stato membro, né alle attività escluse dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE; sono inoltre esclusi, in linea generale, i servizi audiovisivi, i servizi nel settore dei trasporti e i servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, salvo quanto previsto specificamente sul pagamento. Restano salve le norme fiscali, quelle sul diritto d'autore e sui diritti connessi e il diritto UE su legge applicabile e competenza giurisdizionale.

Misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione

Il regolamento (UE) 2018/302 disciplina il contrasto al geoblocking ingiustificato e, più in generale, alle discriminazioni fondate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti. La ratio è rafforzare il mercato interno, ridurre la frammentazione commerciale e dare certezza giuridica agli operatori che vendono beni o servizi, online e offline.

Finalità e contesto

Il provvedimento muove dall’idea che il mercato interno non possa funzionare pienamente se i professionisti, di fatto, segmentano il mercato mediante blocchi di accesso ai siti, reindirizzamenti non consentiti o condizioni generali differenziate. I considerando sottolineano che tali pratiche colpiscono sia consumatori sia imprese che acquistano per uso finale, in particolare nei rapporti transfrontalieri e nel commercio elettronico.

Ambito di applicazione

L'articolo 1 delimita l’ambito materiale e territoriale del regolamento alle transazioni transfrontaliere tra professionista e cliente all’interno dell’Unione. Restano fuori le situazioni puramente interne a uno Stato membro e le attività escluse dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

Sono inoltre espressamente fatte salve:

  • le norme fiscali;
  • le norme sul diritto d’autore e sui diritti connessi, in particolare la direttiva 2001/29/CE;
  • il diritto UE in materia di cooperazione giudiziaria civile, legge applicabile e competenza giurisdizionale.

Il regolamento si applica ai professionisti stabiliti nell’Unione e anche a quelli stabiliti in paesi terzi, purché svolgano attività nell’Unione. La conformità al regolamento non implica, di per sé, che il professionista "diriga" la propria attività verso lo Stato membro del consumatore ai fini dei regolamenti Roma I e Bruxelles I bis.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 chiarisce le nozioni operative fondamentali. Particolarmente importanti sono:

  • "cliente": consumatore cittadino o residente in uno Stato membro, oppure impresa stabilita in uno Stato membro, purché acquisti per uso finale;
  • "condizioni generali di accesso": termini, condizioni e informazioni, compresi i prezzi netti, applicati in modo generale dal professionista;
  • "interfaccia online": software, siti Internet o applicazioni, incluse app mobili, tramite cui il professionista offre l’accesso a beni o servizi;
  • "servizi prestati tramite mezzi elettronici": servizi forniti via Internet o rete elettronica, con prestazione essenzialmente automatizzata e intervento umano minimo.

Accesso alle interfacce online

L’articolo 3 vieta il blocco o la limitazione dell’accesso all’interfaccia online del cliente per motivi connessi alla nazionalità, alla residenza o allo stabilimento. È altresì vietato il reindirizzamento automatico verso una versione diversa del sito o dell’app senza consenso esplicito del cliente.

Se il cliente acconsente al reindirizzamento, la versione inizialmente cercata deve restare facilmente accessibile. Il divieto non si applica quando il blocco o il reindirizzamento siano necessari per rispettare un obbligo giuridico dell’Unione o di uno Stato membro conforme al diritto UE; in tal caso il professionista deve fornire una spiegazione chiara e specifica nella lingua dell’interfaccia originaria.

Vendita di beni e fornitura di servizi

L’articolo 4 è il cuore del regolamento in materia di accesso ai beni e ai servizi. Il professionista non può applicare condizioni generali di accesso diverse per ragioni discriminatorie nelle seguenti ipotesi:

  • acquisto di beni consegnati in uno Stato membro in cui il professionista offre la consegna, oppure ritirati in un luogo concordato in tale Stato;
  • ricezione di servizi forniti per via elettronica, con esclusione dei servizi che consistono principalmente nel dare accesso a opere protette o altri beni immateriali protetti e nel permetterne l’uso;
  • ricezione di servizi prestati in un luogo fisico nello Stato membro in cui il professionista opera.

Il regolamento consente tuttavia al professionista di offrire condizioni diverse, anche prezzi diversi, per Stati membri, territori o gruppi di clienti, purché lo faccia in modo non discriminatorio. La mera osservanza del divieto non comporta, da sola, l’obbligo di conformarsi ai requisiti nazionali non contrattuali del paese del cliente o di informarne il cliente.

Sono previste importanti eccezioni:

  • per i servizi elettronici, il divieto non si applica ai professionisti esentati da IVA ai sensi del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE;
  • il divieto non opera quando una disposizione del diritto UE o del diritto nazionale conforme al diritto UE impedisca la vendita o la prestazione a determinati clienti o territori;
  • per i libri, resta possibile applicare prezzi diversi se ciò sia imposto da leggi nazionali conformi al diritto UE.

Pagamenti e non discriminazione nelle operazioni di pagamento

L’articolo 5 vieta al professionista di differenziare le condizioni di pagamento per ragioni legate alla nazionalità, alla residenza, allo stabilimento, all’ubicazione del conto di pagamento, alla sede del prestatore di servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento, nei limiti in cui:

  • il pagamento avvenga tramite transazione elettronica con bonifico, addebito diretto o carta della stessa marca e categoria;
  • siano rispettati i requisiti di autenticazione della direttiva (UE) 2015/2366;
  • la valuta sia accettata dal professionista.

Il professionista può sospendere la consegna o la prestazione fino alla conferma dell’avvio corretto del pagamento, se giustificato da motivi oggettivi. Può inoltre addebitare spese per l’uso di alcuni strumenti di pagamento, nei limiti del diritto UE e comunque non oltre i costi diretti sostenuti.

Rapporto con concorrenza e accordi verticali

L’articolo 6 chiarisce che il regolamento non incide sugli accordi verticali conformi al regolamento (UE) n. 330/2010 e all’articolo 101 TFUE, inclusi quelli che limitano le vendite passive o attive nei limiti consentiti. Tuttavia, le clausole contrattuali che impongano al professionista di violare i divieti degli articoli 3, 4 e 5 sono nulle di diritto.

Enforcement e tutela dei consumatori

L’articolo 7 obbliga gli Stati membri a designare uno o più organismi incaricati dell’applicazione del regolamento e a prevedere misure efficaci, proporzionate e dissuasive. L’articolo 8 impone inoltre la designazione di organismi di assistenza pratica ai consumatori per le controversie con i professionisti.

In parallelo, l’articolo 10 integra il regolamento nei meccanismi di cooperazione e nei provvedimenti inibitori in materia consumeristica, modificando il regolamento (CE) n. 2006/2004, il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE.

Revisione e possibile estensione futura

L’articolo 9 prevede una relazione della Commissione entro il 23 marzo 2020 e successivamente ogni cinque anni. La prima valutazione deve esaminare l’impatto complessivo sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero, nonché la possibile estensione del divieto dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi digitali basati sull’accesso e sull’uso di contenuti protetti, se il professionista dispone dei diritti necessari.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 3 dicembre 2018. L’articolo 6 si applica, per alcune clausole di accordi conclusi prima del 2 marzo 2018 conformi al diritto della concorrenza, dal 23 marzo 2020.

Implicazioni operative per professionisti e consulenti

Per gli operatori economici, il regolamento impone un ripensamento delle strategie di segmentazione territoriale e delle impostazioni tecniche dei siti e delle app. In pratica, devono essere verificate:

  • le impostazioni di accesso alle interfacce online;
  • eventuali reindirizzamenti automatici tra versioni nazionali del sito;
  • i termini e le condizioni di vendita, di consegna e di pagamento;
  • la coerenza di eventuali clausole distributive con il divieto di imporre comportamenti che violino il regolamento.

Per avvocati e commercialisti italiani, il testo è particolarmente rilevante nella consulenza a e-commerce, marketplace, distributori, operatori digitali e imprese che vendono a clienti finali in altri Stati membri, poiché distingue con precisione tra pratiche vietate, pratiche consentite e ipotesi escluse dal campo di applicazione.

Disposizioni principali

Obiettivo, esclusioni e coordinamento con altre norme

L'articolo 1 afferma l'obiettivo di favorire il buon funzionamento del mercato interno eliminando blocchi geografici ingiustificati e altre discriminazioni basate direttamente o indirettamente su nazionalità, residenza o stabilimento. Il regolamento non si applica alle situazioni puramente interne, né alle attività escluse dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE. Restano salve le norme fiscali, quelle sul diritto d'autore e i diritti connessi, nonché il diritto UE in materia di legge applicabile e competenza giurisdizionale; la mera conformità al regolamento non equivale a "dirigere" l'attività verso lo Stato membro del consumatore.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, "servizi prestati tramite mezzi elettronici", "cliente", "consumatore", "professionista", "condizioni generali di accesso", "interfaccia online", "bene", "servizio" e le nozioni di pagamento rilevanti (commissione interbancaria, strumento di pagamento basato su carta, marchio di pagamento, operazione di pagamento, servizi di pagamento, conto di pagamento, addebito diretto e bonifico). La nozione di cliente include il consumatore cittadino o residente in uno Stato membro e l'impresa stabilita in uno Stato membro che acquista per uso finale.

Accesso alle interfacce online

L'articolo 3 vieta al professionista di bloccare o limitare l'accesso all'interfaccia online del cliente per ragioni connesse a nazionalità, residenza o stabilimento. È vietato anche il reindirizzamento verso una versione diversa del sito o dell'app senza consenso esplicito del cliente; in caso di consenso, la versione originariamente richiesta deve restare facilmente accessibile. Il divieto non opera quando il blocco, la limitazione o il reindirizzamento siano necessari per rispettare un obbligo giuridico dell'Unione o nazionale conforme al diritto UE, e in tal caso il professionista deve fornire una spiegazione chiara e specifica nella lingua dell'interfaccia originaria.

Accesso a beni e servizi

L'articolo 4 vieta condizioni generali di accesso diverse per tre ipotesi: acquisto di beni consegnati in uno Stato membro in cui il professionista offre la consegna o ritirati in un luogo concordato in tale Stato; servizi forniti per via elettronica diversi da quelli che consistono principalmente nell'accesso e nell'uso di opere protette o altri beni immateriali protetti; servizi prestati in un luogo fisico nello Stato membro in cui il professionista opera. È consentito offrire condizioni diverse, anche prezzi diversi, tra Stati membri, territori o gruppi di clienti, purché su base non discriminatoria. La mera osservanza del divieto non comporta di per sé l'obbligo di conformarsi ai requisiti nazionali non contrattuali del paese del cliente. Sono previste esclusioni per i professionisti esentati dall'IVA ai sensi del titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE, e per i casi in cui il diritto UE o nazionale conforme al diritto UE impedisca la vendita o la prestazione a determinati clienti o territori; per i libri è ammessa la differenziazione di prezzo imposta da norme nazionali conformi al diritto UE.

Non discriminazione nei pagamenti

L'articolo 5 vieta di applicare condizioni di pagamento diverse, nei mezzi di pagamento accettati dal professionista, per ragioni legate a nazionalità, residenza, stabilimento, ubicazione del conto, sede del prestatore di servizi di pagamento o luogo di emissione dello strumento di pagamento, se l'operazione avviene per via elettronica mediante bonifico, addebito diretto o carta della stessa marca e categoria, sono rispettati i requisiti di autenticazione e la valuta è accettata dal professionista. Il professionista può sospendere la consegna o la prestazione in presenza di motivi oggettivi fino alla conferma dell'avvio corretto del pagamento; può inoltre addebitare spese per alcuni strumenti di pagamento, nei limiti consentiti dal diritto UE e comunque non oltre i costi diretti sostenuti.

Accordi sulle vendite passive e rapporti con il diritto della concorrenza

L'articolo 6 precisa che il regolamento non incide sugli accordi verticali conformi al regolamento (UE) n. 330/2010 e all'articolo 101 TFUE, compresi quelli che limitano vendite passive o attive nei limiti consentiti. Sono nulle di diritto le clausole contrattuali che impongano al professionista di violare i divieti degli articoli 3, 4 e 5, ad esempio impedendo di rispondere a ordini non sollecitati fuori dal territorio assegnato.

Esecuzione e sanzioni

L'articolo 7 impone agli Stati membri di designare uno o più organismi responsabili dell'applicazione del regolamento e di stabilire misure efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni. Le misure devono essere comunicate alla Commissione e pubblicate sul suo sito Internet.

Assistenza ai consumatori

L'articolo 8 richiede agli Stati membri di designare organismi incaricati di fornire assistenza pratica ai consumatori nelle controversie con i professionisti derivanti dall'applicazione del regolamento.

Revisione del regolamento

L'articolo 9 prevede una relazione della Commissione entro il 23 marzo 2020 e poi ogni cinque anni, con valutazione dell'impatto sul mercato interno e sul commercio elettronico transfrontaliero. La prima valutazione deve esaminare, in particolare, l'ambito di applicazione del regolamento e la possibile estensione del divieto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi digitali basati sull'accesso a opere protette, se il professionista disponga dei diritti necessari.

Modifiche ad altri atti

L'articolo 10 modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, inserendo il regolamento (UE) 2018/302 tra gli atti azionabili o rilevanti ai fini della cooperazione e dei provvedimenti inibitori, con riferimento ai casi in cui il cliente sia un consumatore.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 3 dicembre 2018. L'articolo 6 si applica alle clausole di accordi conclusi prima del 2 marzo 2018, conformi al diritto della concorrenza, dal 23 marzo 2020.

Come è indicizzato

Materiemercato internoconsumocommercio elettroniconon discriminazioneservizi di pagamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.