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Ordinanza

Ordinanza n. 624/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 0943 - 9 del 09.10.2025 – notificato in data 30.10.2025– e relativo alla pratica n. 20250019432 avente ad oggetto il diniego di rilascio del visto di studio ad istanza della Sig.ra Jved Bushra presso il l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan

Giustizia amministrativa202514047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del visto di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, notificato il 30 ottobre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha dedotto, tra gli altri profili, la carenza dell'istruttoria e della motivazione in ordine al ritenuto rischio migratorio, inteso come concreto e imminente rischio di elusione della finalità dichiarata del soggiorno. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento finale non rende intellegibile l'iter logico-giuridico e gli indici fattuali posti a fondamento della valutazione, anche considerando il carattere meramente istruttorio della relazione depositata in giudizio e il divieto di motivazione postuma. È stata inoltre evidenziata l'assenza del verbale del colloquio previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare interministeriale n. 850 del 2011, nonché di un contraddittorio con l'interessata sulle carenze riscontrate.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, con la sommaria valutazione propria della fase cautelare e fatto salvo l'approfondimento nel merito, emergano profili di fondatezza almeno per carenza istruttoria e motivazionale: il diniego non esplicita adeguatamente il percorso logico e gli elementi concreti dai quali sarebbe stato desunto il rischio migratorio, mentre la relazione prodotta in giudizio non può integrare postumamente la motivazione dell'atto. Ha inoltre considerato rilevanti l'assenza del verbale di colloquio e del contraddittorio sulle carenze contestate. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto meritevole di apprezzamento il pregiudizio potenzialmente derivante alla ricorrente, all'esito del bilanciamento degli interessi. La misura non comporta l'immediato rilascio del visto, ma impone all'amministrazione il riesame della posizione. Le spese sono state riservate al definitivo ed è stata fissata la camera di consiglio per il prosieguo al 10 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, accogliendo la domanda ai fini del riesame.

  • art. 4, comma 2, circolare interministeriale n. 850 del 2011

    Il Collegio ha richiamato la previsione del verbale di colloquio, rilevandone l'assenza nel caso esaminato quale elemento incidente sull'adeguatezza dell'istruttoria e del contraddittorio.

Massime di principio

  • In sede di valutazione di una domanda di visto di studio, il diniego fondato sul rischio migratorio deve rendere comprensibili l'iter logico-giuridico e gli indici fattuali concreti dai quali l'amministrazione desume il rischio di elusione della finalità dichiarata del soggiorno.
  • Una relazione meramente istruttoria depositata nel giudizio non può integrare postumamente la motivazione del diniego di visto, quando il provvedimento finale non esplicita le ragioni della decisione.
  • La mancata acquisizione del verbale del colloquio previsto dalla circolare interministeriale n. 850 del 2011 e l'assenza di contraddittorio con l'interessato sulle carenze riscontrate possono integrare, in sede cautelare, profili di carenza istruttoria e motivazionale del diniego.
  • Quando sussistono fumus boni iuris e periculum in mora, la tutela cautelare contro il diniego di visto può essere accordata ai fini del riesame della posizione, senza comportare necessariamente l'immediato rilascio del visto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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