Sentenza n. 777/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 1769/2023, pubblicata il 05.09.2023, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 06.09.2023, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara il diritto dell’istante all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il resistente ad adottare ogni conseguente adempimento idoneo a consentirne la fruizione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1769/2023, relativa all'attribuzione della carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1769/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 settembre 2023. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della docente all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad adottare gli adempimenti necessari a consentirne la fruizione. La ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti esecutivi e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha comunicato che il Ministero aveva eseguito il giudicato il 16 dicembre 2025, dopo la proposizione del ricorso, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio. La declaratoria è stata adottata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché il ricorso era originariamente fondato e l’Amministrazione aveva adempiuto al giudicato soltanto dopo la sua proposizione. Le spese sono state liquidate in 300 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza virtuale quando l'Amministrazione, pur adempiendo nelle more, risulta virtualmente soccombente per l'iniziale fondatezza del ricorso.
art. 93 c.p.c.
La distrazione delle spese è disposta in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la sua soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, qualora il ricorso fosse originariamente fondato e l’inadempimento abbia reso necessaria l’instaurazione del giudizio.
- La nomina del commissario ad acta richiesta in un giudizio di ottemperanza non deve essere disposta quando, prima della decisione, l’amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato e la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta.
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