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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21680/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il tribunale aveva applicato all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero per il tentativo di furto in abitazione o con strappo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore articolando un unico motivo di vizio di motivazione. La Corte rileva tuttavia che il ricorso non investe uno dei soli motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., cioè volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Richiama inoltre l'orientamento secondo cui, nel patteggiamento, l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e rende sufficiente una motivazione sintetica sulla ricostruzione del fatto, sulla correttezza della qualificazione giuridica, sul controllo ex art. 129 c.p.p. e sulla congruità della pena ai sensi dell'art. 27 Cost. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il patteggiamento; la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti è stata resa ai sensi di questa norma.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129 c.p.p.

    deve essere richiamato nel controllo del giudice per escludere evidenti cause di proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente lo scrutinio de plano e la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 27 Cost.

    la pena patteggiata deve essere verificata quanto alla congruità nei limiti della funzione rieducativa.

  • art. 56 c.p.

    norma richiamata nel titolo di reato contestato, in relazione al tentativo.

  • art. 624-bis c.p.

    norma richiamata nel titolo di reato contestato, relativa al furto in abitazione o con strappo.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso contro il patteggiamento.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50

    disposizione che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi, come il generico vizio di motivazione, sono inammissibili.
  • Nel patteggiamento l'accordo processuale tra imputato e pubblico ministero comporta una motivazione del giudice necessariamente sintetica, purché siano verificati la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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