Cassazione Penale, Ordinanza n. 23669/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, conferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Siracusa per il reato di cooperazione in omicidio colposo. L'unico motivo dedotto attiene alla pretesa mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La doglianza viene però ritenuta inammissibile in sede di legittimità perché traduce una censura di merito, fondata su questioni di fatto, e perché riproduce argomenti già esaminati e disattesi nei precedenti gradi. La Corte di appello aveva infatti valorizzato la condotta di chi attraversa la carreggiata portandosi verso il limite sinistro fino a invadere la corsia opposta, ritenendola condotta che realizza proprio il rischio specifico di tamponamento con veicolo sopraggiungente; di conseguenza non poteva qualificarsi come imprevedibile l'evento collisionale verificatosi.
Norme richiamate
art. 113 c.p.
richiamato in relazione alla contestazione di cooperazione nel reato colposo; la decisione non si sofferma sul contenuto della norma, ma presuppone la responsabilità già accertata nei meriti
art. 589 c.p.
indicato quale norma incriminatrice del fatto per cui è intervenuta la condanna, in materia di omicidio colposo
art. 616 c.p.p.
implicito nel disposto finale di condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito veicolare, sotto la veste del vizio di motivazione, censure che si risolvano in una rivalutazione del merito o dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo meramente reiterativo le stesse doglianze già adeguatamente esaminate e disattese nei precedenti gradi di giudizio.
- In tema di omicidio colposo, la prevedibilità dell'evento va apprezzata alla luce della concreta violazione della regola cautelare: una condotta che introduca uno specifico rischio tipico, come l'invasione della corsia opposta da parte di un pedone o di altro soggetto sulla carreggiata, rende non convincente l'allegazione di imprevedibilità della collisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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