Cassazione Civile, Ordinanza n. 12438/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per il periodo d'imposta 2015, relativo a IRES, IRAP e IVA. L'atto traeva origine da un PVC nel quale l'Ufficio aveva contestato la qualificazione come cessione di ramo d'azienda di un contratto stipulato il 30 settembre 2015: secondo l'Amministrazione, i beni trasferiti non costituivano un complesso organizzato idoneo all'esercizio di impresa, sicché l'operazione avrebbe dissimulato la cessione dei singoli contratti sottostanti, con conseguente recupero a tassazione di maggiori componenti positivi di reddito. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, ma la CTR aveva accolto l'appello ritenendo sufficiente, ai fini del trasferimento di azienda, la cessione di un compendio di beni capace di proseguire, anche in misura ridotta, l'attività d'impresa, senza necessità di una notevole organizzazione di mezzi. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR si era limitata a dissentire dalla ricostruzione del primo giudice senza spiegare positivamente perché il contratto fosse qualificabile come cessione di ramo d'azienda; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2112, 2555, 2697 e 2727 c.c., deducendo che il giudice d'appello avrebbe erroneamente escluso la necessità di verificare se il cessionario fosse in grado di svolgere l'attività d'impresa con il complesso di beni trasferiti, e che l'autonomia funzionale dovesse essere valutata in rapporto all'adeguatezza del compendio rispetto all'attività esercitata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione apparente sussiste solo quando il percorso argomentativo sia assolutamente incomprensibile, mentre nel caso concreto la CTR aveva indicato la ragione decisiva del proprio convincimento, cioè l'inidoneità della tesi dell'Ufficio rispetto alla composizione dei beni e alla loro capacità organizzativa. Il secondo motivo, pur superando l'eccezione di difetto di specificità, è stato considerato inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di appello. La Corte ha ribadito che, per configurare una cessione di ramo d'azienda, occorre verificare se il complesso di beni e rapporti trasferiti sia funzionalmente idoneo, già al momento dello scorporo, a perseguire uno scopo produttivo con mezzi propri e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Accertato in fatto dalla CTR che il compendio ceduto era autonomamente funzionale all'attività produttiva, la censura dell'Ufficio era in sostanza una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. L'Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza richiama la norma sulla motivazione della decisione tributaria per escludere che, nel caso concreto, vi fosse una motivazione apparente della CTR.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la nullità per motivazione apparente ricorre solo in presenza di un percorso argomentativo assolutamente incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla qualificazione della cessione di ramo d'azienda.
art. 2112 c.c.
Richiamato dall'Ufficio nel secondo motivo; la Corte lo considera nell'ambito del sistema che impone di verificare l'autonomia funzionale del ramo ceduto.
art. 2555 c.c.
Richiamato dall'Ufficio nel secondo motivo; serve a definire l'azienda/ramo come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa.
art. 2697 c.c.
Richiamato dall'Ufficio nel secondo motivo, ma la censura viene ritenuta sostanzialmente diretta a rivalutare il fatto, non a correggere un errore di riparto dell'onere probatorio.
art. 2727 c.c.
Richiamato dall'Ufficio nel secondo motivo in tema di presunzioni, senza che la Corte ravvisi una violazione di diritto.
Massime di principio
- La motivazione apparente della sentenza sussiste solo quando il percorso argomentativo del giudice sia radicalmente incomprensibile; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e degli elementi fattuali già scrutinati dal giudice di appello.
- Ai fini della qualificazione di una cessione come cessione di ramo d'azienda, occorre verificare se il complesso di beni e rapporti trasferiti sia già al momento del trasferimento funzionalmente idoneo a proseguire un'attività economica con i propri mezzi organizzativi, senza necessità di integrazioni significative da parte del cessionario.
- L'autonomia funzionale del ramo ceduto va apprezzata in concreto, avendo riguardo alla capacità del compendio di svolgere l'attività produttiva cui era destinato, anche se in misura ridotta rispetto all'organizzazione del cedente.
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