Sentenza del 20/06/2018 n. 2803 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atto di riconoscimento di debito - Dichiarazione di scienza - Imposta di registro-misura fissa - Debito sottostante - Imponibilità Iva - Alternatività tra Iva e registro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, escludendo una tassazione proporzionale dell'atto di riconoscimento del debito. Il riconoscimento non viene considerato un autonomo trasferimento o un nuovo atto negoziale produttivo di obbligazioni, ma una dichiarazione ricognitiva; se il debito sottostante riguarda operazioni imponibili IVA, l'atto beneficia inoltre dell'alternatività IVA-registro.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un atto di riconoscimento di debito. Secondo il principio enunciato, tale atto costituisce una mera dichiarazione di scienza e rientra tra gli atti previsti dall'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Inoltre, quando il debito riconosciuto deriva da prestazioni soggette a IVA, l'atto segue il regime fiscale del rapporto principale: opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e l'imposta di registro resta dovuta in misura fissa.
Norme richiamate
Art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Gli atti di ricognizione o accertamento di diritti, se non recano trasferimento, costituzione o estinzione di diritti reali o di altri diritti, sono soggetti a imposta in misura fissa.
L'atto di riconoscimento di debito è qualificato come dichiarazione di scienza e, in assenza di effetti traslativi o costitutivi autonomi, è soggetto a imposta di registro in misura fissa.
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando il debito riconosciuto deriva da prestazioni soggette a IVA, l'atto di riconoscimento non è assoggettato a un'imposta di registro proporzionale; si applica il medesimo trattamento previsto per il debito principale, con imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Un atto che si limita a dichiarare l'esistenza di un debito, senza creare un'obbligazione nuova né trasferire o costituire diritti, tende a essere qualificato come dichiarazione di scienza e tassato con imposta di registro in misura fissa.
- Per determinare il trattamento fiscale dell'atto ricognitivo occorre verificare il rapporto sottostante: se il debito deriva da un'operazione soggetta a IVA, opera l'alternatività tra IVA e registro.
- La qualificazione formale dell'atto non è sufficiente: se il documento contiene anche una novazione, una transazione con effetti ulteriori, una garanzia autonoma o un trasferimento di diritti, possono applicarsi regole fiscali diverse.
- L'imposta di registro non dovrebbe essere applicata in misura proporzionale sul medesimo presupposto economico già assoggettato a IVA, salvo che l'atto produca effetti giuridici autonomi ulteriori rispetto alla mera ricognizione del debito.
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