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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37125/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contitolare)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un contitolare di un appartamento acquistato in comunione al 50%: in via principale l'attore sosteneva che l'acquisto fosse in realtà espressione di una donazione indiretta in favore dell'altra parte e ne chiedeva la revoca per sopravvenienza di figli; chiedeva inoltre la risoluzione per inadempimento di una scrittura privata con cui le parti avrebbero dovuto vendere l'immobile dopo tre anni, con attribuzione alla convenuta di una somma predeterminata; in via subordinata domandava comunque lo scioglimento della comunione e, con domande distinte, un'indennità di occupazione dell'immobile. Il Tribunale rigettava la revocazione della donazione e disponeva la divisione differita; la Corte d'appello, con sentenza non definitiva, confermava il rigetto delle domande principali sulla donazione indiretta e sull'invalidità della scrittura, ammetteva invece la divisione immediata; con sentenza definitiva attribuiva poi l'immobile alla convenuta, non comodamente divisibile, condannandola a corrispondere l'eccedenza. Il ricorrente ha censurato la sentenza definitiva per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 324 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sulla domanda di indennità di occupazione collegata alla divisione e sulla domanda di risoluzione della scrittura privata del 1 marzo 2001, nonché, in via conseguenziale, sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello, dopo avere deciso con sentenza non definitiva solo su alcune delle domande proposte, avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle ulteriori domande di indennità di occupazione e di risoluzione della scrittura privata, che erano autonome e non assorbite dal rigetto delle domande principali. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini tali domande e provveda anche sulle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione. Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    viene richiamato come parametro per censurare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere di decidere su domande autonome ritualmente proposte

  • art. 324 c.p.c.

    la sentenza definitiva non può porsi in contrasto con quanto già deciso dalla sentenza non definitiva, ma deve rispettarne il perimetro decisorio

  • art. 803 c.c.

    è evocato in relazione alla revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, poi rigettata nei gradi di merito

  • art. 5 DM n. 55/2014

    richiamato dal ricorrente sulla liquidazione delle spese, ma il motivo resta assorbito

  • Tabella A DM n. 55/2014

    richiamata dal ricorrente sulla liquidazione delle spese, ma il motivo resta assorbito

Massime di principio

  • Quando una parte propone domande tra loro distinte e subordinate, il giudice deve verificare in modo autonomo quali siano state effettivamente decise e quali restino ancora da esaminare, evitando di ritenere assorbite domande che non risultino coperte dalla precedente pronuncia.
  • L'omessa pronuncia su una domanda autonoma, ritualmente introdotta e non incompatibile con le statuizioni già adottate, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta nullità della decisione.
  • La sentenza non definitiva delimita il thema decidendum della successiva sentenza definitiva, ma non consente di escludere dal decisum pretese diverse e ulteriori che non siano state espressamente o implicitamente rigettate.
  • In materia di divisione di bene in comunione, la domanda di attribuzione dell'indennità di occupazione può conservare autonomia rispetto alla domanda principale di accertamento del titolo di proprietà o di scioglimento della comunione, e va valutata secondo il diverso presupposto del godimento esclusivo della quota altrui.
  • La risoluzione di una scrittura privata con cui i condividenti abbiano regolato la futura vendita del bene è domanda distinta dall'eventuale invalidità del medesimo accordo e non può ritenersi automaticamente assorbita dal rigetto delle domande principali sulla natura dell'acquisto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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