Sentenza n. 7627/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'ottemperanza al decreto equa riparazione rgvg 57410/2012 Corte di appello di Roma, depositato in data 07/03/2018;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Corte d’appello di Roma, emesso ai sensi della legge Pinto, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto un ricorso per l’ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Roma, depositato il 7 marzo 2018, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. Nel corso del giudizio, il TAR aveva rilevato che, ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva, non risultava provata la trasmissione al Ministero debitore delle dichiarazioni previste dall’art. 5-sexies della legge Pinto, corredate dalla documentazione necessaria, inclusa la visura camerale e la prova dei poteri di rappresentanza. Con ordinanza istruttoria n. 21438 del 2024 il Tribunale aveva onerato la ricorrente di depositare tale documentazione. All’udienza camerale del 22 aprile 2026 il TAR ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il profilo di inammissibilità derivante dal mancato deposito delle dichiarazioni e della relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, rilevando che agli atti del giudizio non erano state depositate le dichiarazioni richieste dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 né la documentazione allegata necessaria, nonostante il precedente ordine istruttorio impartito dal Tribunale. La sentenza non accerta l’insussistenza del credito riconosciuto dalla Corte d’appello, ma esclude l’ammissibilità dell’azione esecutiva per il mancato assolvimento dell’onere documentale previsto dalla legge Pinto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale base processuale dell’azione di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di rilevare e sottoporre al contraddittorio una questione di inammissibilità rilevata d’ufficio.
art. 5-sexies l. 89/2001
La presentazione e la documentazione delle dichiarazioni previste dalla legge Pinto costituiscono un presupposto documentale necessario per l’ammissibilità dell’azione esecutiva relativa al pagamento dell’equa riparazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un decreto di equa riparazione emesso ai sensi della legge Pinto, la mancata prova della trasmissione al Ministero debitore delle dichiarazioni previste dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001, corredate dalla documentazione necessaria, determina l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice abbia già ordinato il deposito delle dichiarazioni e della documentazione necessarie per verificare l’ammissibilità dell’azione esecutiva, il mancato adempimento dell’ordine istruttorio impedisce la prosecuzione favorevole del giudizio di ottemperanza.
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