Cassazione Civile, Ordinanza n. 28947/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Alcuni proprietari di terreni hanno convenuto in giudizio la società confinante chiedendo, in via principale, l'accertamento del loro diritto di comproprietà su una carrareccia agricola, invocando l'istituto della collatio agrorum privatorum; in subordine, hanno chiesto l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio sulla medesima strada e la rimozione di una recinzione apposta dalla convenuta. Il tribunale aveva accolto la domanda principale, ma la corte d'appello ha riformato la decisione escludendo sia la comunione incidentale per collatio, sia la prova dell'usucapione della servitù. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 922 e 939 c.c. e dei principi sulla collatio agrorum privatorum, sostenendo che la strada potesse costituire comunione anche se non serviva tutti i fondi in tutte le direzioni; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTU avrebbe accertato che la strada univa due vie pubbliche ed era utilizzabile in due sensi; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. e motivazione illogica/contraddittoria nella lettura di fotografie e testimonianze; 4) omessa pronuncia o comunque erronea valutazione sulla specificità dell'appello della controparte ex artt. 112, 342 e 348-bis c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa pronuncia e alla specificità dell'appello, osservando che la corte territoriale aveva esaminato il gravame nel merito e quindi aveva implicitamente respinto l'eccezione preliminare. Ha ritenuto infondato il motivo sulla collatio agrorum privatorum, ribadendo che la via agraria richiede che la strada sia destinata al servizio comune dei proprietari conferenti, anche quando i fondi siano in consecuzione, e che nel caso concreto la corte d'appello aveva accertato che il tratto controverso non serviva tutti i proprietari in tutte le direzioni. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., per mancata puntuale indicazione del fatto storico, della sua discussione in causa e della decisività, oltre che per difetto di contestualizzazione temporale dell'accertamento tecnico. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione e sulla valutazione di prove documentali e testimoniali, perché volto in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con anche l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se vi è totale pretermissione del provvedimento indispensabile; non basta la mancanza di espressa statuizione quando la decisione implichi il rigetto della questione
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è esclusa quando il giudice decide nel merito e quindi respinge implicitamente l'eccezione preliminare
art. 342 c.p.c.
La specificità dei motivi di appello va valutata in concreto; non è censurabile in cassazione con mere valutazioni soggettive della parte sulla pertinenza delle doglianze
art. 348-bis c.p.c.
La censura sul filtro d'appello è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare la valutazione del contenuto dei motivi di appello
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge va distinta dalla contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito
art. 922 c.c.
Richiamato in relazione all'asserito diritto di proprietà/comunione sulla strada in base alla collatio agrorum privatorum
art. 939 c.c.
Richiamato in relazione ai principi sulla comunione incidentale derivante dalla collatio agrorum privatorum
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Per la deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare fatto storico, dato da cui risulta, momento e modo della discussione e decisività
art. 115 c.p.c.
La censura è inammissibile quando si risolva in una critica alla lettura delle prove e non evidenzi una vera violazione del principio di disponibilità della prova
art. 132 c.p.c.
La motivazione è sufficiente se la decisione spiega in modo lineare le ragioni dell'esito probatorio; non sussiste nullità per mera non condivisione della valutazione di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di appello, decidendo la causa nel merito, mostri di aver implicitamente respinto l'eccezione preliminare proposta dalla parte.
- La via agraria o strada formata per collatio agrorum privatorum presuppone una comunione incidentale funzionale al servizio comune dei fondi conferenti; l'istituto non è configurabile se il tratto di strada non risulta destinato a servire tutti i proprietari conferenti nelle diverse direzioni di utilizzo.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede una puntuale allegazione del fatto storico omesso, del dato da cui emerge, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio documentale e testimoniale sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
- La motivazione della sentenza è immune da censura se rende intelligibile il percorso logico seguito nella valutazione delle prove e individua in modo coerente le ragioni dell'inidoneità o sufficienza degli elementi istruttori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →