Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 773/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'accertamento - del diritto della ricorrente alla liquidazione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies della L. 241/90 conseguente all'emanazione da parte del Comune di Ospitaletto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 ottobre 2023, con la quale revocava la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29 settembre 2022 avente a oggetto la procedura di finanza di progetto indetta per l'ampliamento del Centro Diurno Integrato Anziani “Don Mario Pasini” (C.D.I.) di proprietà del Comune di Ospitaletto (BS) mediante la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), una Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) e di nuovi alloggi protetti anziani (A.P.A.), in violazione delle regole di correttezza e buona fede da parte del Comune; - con condanna del Comune di Ospitaletto al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di Euro 319.761,20 per il ristoro dei costi e oneri sostenuti dalla Fondazione Serlini Onlus – R.S.A. e Centro Multiservizi Anziani per la predisposizione della procedura di finanza di progetto e per la partecipazione alla gara, nonché, ove ritenuta dovuta, della ulteriore somma di 370.880, per la variante di progetto per la nuova edificazione del locale culto e per l'abitazione delle suore, o di quelle diverse somme che saranno ritenute di giustizia, il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, oltre al pagamento delle spese del giudizio.

Giustizia amministrativa202400321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Revoca della deliberazione consiliare relativa alla procedura di finanza di progetto per l'ampliamento del Centro Diurno Integrato Anziani e realizzazione di strutture assistenziali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l'accertamento del diritto alla liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies della l. 241/1990, in conseguenza della revoca, da parte del Comune, della precedente deliberazione consiliare concernente una procedura di finanza di progetto. Deduceva inoltre la violazione delle regole di correttezza e buona fede e chiedeva la condanna del Comune al pagamento di somme a titolo di ristoro dei costi e degli oneri sostenuti per la predisposizione del progetto e la partecipazione alla gara, nonché di ulteriori costi progettuali. Prima della decisione, la ricorrente ha notificato e depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso. Ha verificato che la rinuncia, depositata fuori udienza, era stata notificata al Comune almeno dieci giorni prima dell'udienza, come richiesto dall'art. 84, comma 3, c.p.a., e che il Comune aveva espressamente aderito alla rinuncia e alla compensazione delle spese. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza esaminare nel merito il diritto all'indennizzo, la revoca, le dedotte violazioni di correttezza e buona fede o la quantificazione delle somme richieste. Spese compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La norma è indicata quale fondamento della domanda di indennizzo conseguente alla revoca del provvedimento amministrativo, ma il giudice non ne esamina l'applicazione concreta.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, così da consentire l'opposizione di chi abbia interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalle altre parti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso depositata fuori udienza deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, per consentire loro di opporsi alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando la rinuncia al ricorso è ritualmente notificata e le altre parti vi aderiscono, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza esaminare le questioni di merito.
  • In presenza di adesione alla rinuncia e di concorde richiesta delle parti, le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.