Sentenza del 19/12/2018 n. 1274 - Comm. Trib. Prov. Torino
Il rappresentante, in forza di delega rilasciata per l'opposizione a decreto ingiuntivo, non è soggetto passivo dell'imposta di registro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale nei confronti del rappresentante è stata esclusa. Il debito relativo all'imposta di registro sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non può essere imputato personalmente al difensore sulla base della sola procura alle liti e della clausola relativa al pagamento di tasse o imposte.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava di essere soggetto passivo dell'imposta di registro. La procura ad litem ex art. 83 c.p.c., pur contenendo la clausola secondo cui il difensore "potrà pagare qualsiasi tassa od imposta", attribuisce al difensore soltanto il potere processuale di rappresentare la parte e non comporta un'assunzione personale dell'obbligo tributario. Gli atti compiuti dal difensore producono effetti nella sfera giuridica del rappresentato; inoltre, il difensore non dispone del potere sostanziale di rappresentare il diritto controverso.
Norme richiamate
Il difensore "potrà pagare qualsiasi tassa od imposta"
La procura ad litem è un negozio giuridico unilaterale che conferisce al difensore il potere di rappresentare la parte nel processo. La clausola sul pagamento di tasse o imposte non costituisce, da sola, un'obbligazione tributaria personale del difensore né lo rende soggetto passivo dell'imposta.
Massime di principio
- La procura alle liti attribuisce normalmente poteri processuali e non trasferisce al difensore gli obblighi sostanziali o fiscali facenti capo alla parte rappresentata.
- Una clausola generica che autorizza il difensore a pagare tasse o imposte è di regola una facoltà operativa e non equivale all'assunzione personale del debito tributario.
- Per imputare l'imposta al rappresentante occorre una specifica base normativa o un'autonoma obbligazione assunta dal rappresentante; la sola attività processuale non è sufficiente.
- Gli effetti degli atti compiuti dal difensore ricadono normalmente sul rappresentato, salvo che il difensore agisca in nome proprio o disponga di uno specifico potere sostanziale previsto dalla legge o da un distinto accordo.
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