Direttiva 2001/10
Direttiva 2001/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che modifica la direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto concerne lo scrapie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/10/CE interviene in modo puntuale sulla direttiva 91/68/CEE, riducendo e riorganizzando alcuni rinvii alle rubriche dell'allegato B e sopprimendo la rubrica II dell'allegato stesso. L'intervento è motivato dall'esigenza di riesaminare le norme sullo scrapie alla luce dei pareri scientifici sulle TSE e di coordinarle con il quadro regolatorio adottato contestualmente con il regolamento (CE) n. 999/2001. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2001 e applicarle dal 1° luglio 2001.
Modifica la direttiva 91/68/CEE sulle condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari di ovini e caprini, con riferimento allo scrapie e ad altri aspetti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto chiamati a recepire e applicare le modifiche alla direttiva 91/68/CEE. Incide sul regime sanitario relativo agli scambi intracomunitari di ovini e caprini e, per effetto del richiamo ai considerando, si colloca nel più ampio quadro delle misure relative alle TSE applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. Non introduce un regime autonomo per operatori economici, ma modifica i riferimenti e le esclusioni interne alla disciplina esistente.
Modifica della direttiva 91/68/CEE per quanto concerne lo scrapie
La direttiva 2001/10/CE interviene come modifica puntuale della direttiva 91/68/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari di ovini e caprini. Il suo contesto è quello del riesame delle norme sullo scrapie e, più in generale, delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), alla luce dei pareri scientifici disponibili e del coordinamento con il regolamento (CE) n. 999/2001.
Finalità e base normativa
I considerando chiariscono che la normativa previgente sullo scrapie era già contenuta nella direttiva 91/68/CEE, ma che le conoscenze scientifiche sulle TSE rendevano opportuno un aggiornamento. La direttiva afferma anche che le misure riguardano direttamente la sanità pubblica e incidono sul funzionamento del mercato interno; per questo richiama come base giuridica l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), del trattato.
Modifiche introdotte alla direttiva 91/68/CEE
L'articolo 1 contiene interventi essenzialmente redazionali e di coordinamento interno alla direttiva 91/68/CEE:
- all'articolo 2, punto 7, il riferimento alle rubriche I e II dell'allegato B è ristretto alla sola rubrica I;
- all'articolo 6, la lettera b) viene soppressa;
- agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, il riferimento alle rubriche II e III dell'allegato B è ristretto alla sola rubrica III;
- nell'allegato B, la rubrica II è soppressa.
Si tratta quindi di una revisione del perimetro delle disposizioni applicabili, volta a riallineare la disciplina sanitaria degli scambi di ovini e caprini con il nuovo quadro tecnico-scientifico sulle TSE.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato tipico della direttiva: adottare entro il 30 giugno 2001 le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi al testo europeo. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° luglio 2001.
La norma lascia agli Stati membri un margine nella forma e nei mezzi di recepimento, ma richiede che, al momento dell'adozione, le norme nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del richiamo sono rimesse alle scelte nazionali.
È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione: gli Stati membri devono trasmettere il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva, affinché la Commissione ne informi gli altri Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Rilievi operativi per il professionista
Per avvocati e commercialisti, il dato centrale è che la direttiva non introduce un regime sostanziale completamente nuovo, ma opera una modifica selettiva della disciplina sanitaria già esistente sugli scambi di ovini e caprini. L'attenzione pratica va quindi rivolta al coordinamento con la direttiva 91/68/CEE, come emendata, e alla verifica del corretto recepimento nazionale entro il termine del 30 giugno 2001 e della successiva applicazione dal 1° luglio 2001.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 91/68/CEE
L'articolo 1 apporta modifiche testuali alla direttiva 91/68/CEE: all'articolo 2, punto 7, il rinvio passa dalle rubriche I e II dell'allegato B alla sola rubrica I; all'articolo 6, la lettera b) è soppressa; agli articoli 7, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, i rinvii passano dalle rubriche II e III alla sola rubrica III; all'allegato B è soppressa la rubrica II.
Termine e modalità di recepimento
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 giugno 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° luglio 2001 e, al momento dell'adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva; la Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Destinatari
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 22 mag 2001Direttiva 2001/29
- direttiva · 23 mag 2001Direttiva 2001/39
- direttiva · 16 mag 2001Direttiva 2001/36
- direttiva · 28 mag 2001Direttiva 2001/40
- direttiva · 28 mag 2001Direttiva 2001/34
- direttiva · 14 mag 2001Direttiva 2001/19
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →