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Direttiva 2001/29

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Normativa europea32001L0029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva realizza un'armonizzazione minima ma fondamentale di alcuni diritti esclusivi e delle principali eccezioni nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, per rimuovere frammentazioni normative ostative al mercato interno. Introduce regole comuni su riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione online e distribuzione, e disciplina in modo organico misure tecnologiche e informazioni sul regime dei diritti. Gli Stati membri dispongono di margini di discrezionalità soprattutto nella scelta di alcune eccezioni facoltative e nei mezzi di attuazione, ma devono garantire un livello di protezione efficace, proporzionato e dissuasivo. Il termine generale di recepimento è fissato al 22 dicembre 2002.

Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, con disciplina di riproduzione, comunicazione al pubblico, distribuzione, eccezioni, misure tecnologiche e tutele contro l'elusione.

Ambito di applicazione

Si applica alla tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione. Riguarda autori, artisti interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori delle prime fissazioni di film e organismi di diffusione radiotelevisiva, nonché i soggetti che utilizzano, distribuiscono o mettono a disposizione opere e altri materiali protetti, anche in ambiente digitale e online. Restano salve, salvo quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni UE su programmi per elaboratore, noleggio e prestito, satellite/cavo, durata di protezione e banche dati; la direttiva non incide inoltre sui diritti morali, disciplinati dal diritto nazionale nel rispetto delle convenzioni e dei trattati richiamati.

Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

La direttiva interviene per armonizzare nel mercato interno alcuni profili essenziali della tutela autoriale e dei diritti connessi, alla luce dello sviluppo della società dell'informazione e degli usi digitali. La finalità dichiarata è ridurre le divergenze normative tra Stati membri, garantire un elevato livello di protezione e creare certezza del diritto per favorire lo sviluppo dei contenuti e dei servizi online.

Obiettivi e contesto sistematico

Il provvedimento si colloca nel quadro del mercato interno e della libertà di circolazione dei servizi e dei prodotti che incorporano o utilizzano opere protette. I considerando evidenziano la necessità di un equilibrio tra tutela degli aventi diritto, interessi degli utenti e interesse generale, nonché l'esigenza di adattare il diritto d'autore alle nuove forme di sfruttamento digitale senza introdurre concetti radicalmente nuovi.

Campo di applicazione e rapporti con altre discipline

L'articolo 1 delimita l'oggetto della direttiva alla tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione. Restano ferme, salvo le modifiche puntuali previste dall'articolo 11, le discipline già armonizzate in materia di programmi per elaboratore, noleggio e prestito, radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, durata di protezione e banche dati.

L'articolo 9 precisa inoltre che la direttiva non incide su altre aree del diritto, tra cui proprietà industriale, accesso condizionato, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei dati, vita privata, accesso ai documenti pubblici e diritto contrattuale. I diritti morali restano fuori dal suo campo di applicazione e continuano a essere disciplinati dal diritto degli Stati membri nel rispetto delle convenzioni e dei trattati internazionali richiamati.

Diritti esclusivi armonizzati

La direttiva definisce tre assi centrali di armonizzazione.

  • Riproduzione: l'articolo 2 riconosce agli autori, agli interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori delle prime fissazioni di film e agli organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto esclusivo di autorizzare o vietare riproduzioni dirette o indirette, temporanee o permanenti, totali o parziali.
  • Comunicazione al pubblico e messa a disposizione: l'articolo 3 tutela la comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, e in particolare la messa a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il diritto è riconosciuto agli autori per le opere e, per gli altri materiali protetti, ai titolari indicati nel paragrafo 2.
  • Distribuzione: l'articolo 4 attribuisce agli autori il diritto esclusivo di distribuzione dell'originale o delle copie delle opere tramite vendita o altro trasferimento. L'esaurimento si verifica solo nella Comunità in caso di prima vendita o altro primo trasferimento di proprietà effettuato dal titolare o con il suo consenso.

Eccezioni e limitazioni

L'articolo 5 contiene un impianto dettagliato di eccezioni e limitazioni, costruito però su una logica rigorosamente controllata.

La sola eccezione obbligatoria riguarda gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico autonomo, transitori o accessori, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, necessari per una trasmissione in rete tra terzi o per un utilizzo legittimo.

Le ulteriori eccezioni sono facoltative per gli Stati membri e includono, tra le altre:

  • reprografia con equo compenso;
  • copia privata, con equo compenso e tenendo conto delle misure tecnologiche eventualmente applicate;
  • riproduzioni da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei e archivi;
  • registrazioni effimere di emittenti;
  • riproduzioni in istituzioni sociali pubbliche non commerciali;
  • uso didattico o per ricerca scientifica;
  • utilizzo per portatori di handicap;
  • informazione giornalistica e citazioni;
  • sicurezza pubblica e procedimenti amministrativi, parlamentari o giudiziari;
  • caricatura, parodia o pastiche;
  • consultazione su terminali dedicati in biblioteche e archivi;
  • altri casi di scarsa rilevanza già previsti dal diritto nazionale, purché solo analogici e non incidenti sulla libera circolazione di merci e servizi.

Il paragrafo 5 recepisce il criterio dei tre passi: le eccezioni devono riguardare casi speciali, non confliggere con lo sfruttamento normale dell'opera e non arrecare un pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi dei titolari.

Equo compenso e margini di discrezionalità degli Stati membri

In più punti la direttiva lascia agli Stati membri una facoltà di scelta circa l'introduzione delle eccezioni, ma spesso entro un quadro condizionato dal riconoscimento di un equo compenso. Il testo sottolinea che la forma, le modalità e l'entità del compenso devono essere valutate caso per caso, tenendo conto del pregiudizio effettivo o potenziale subito dai titolari e dell'eventuale utilizzo di misure tecnologiche di protezione.

Misure tecnologiche e tutela contro l'elusione

L'articolo 6 impone una protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci e contro la circolazione di strumenti o servizi destinati principalmente a rendere possibile o facilitare tale elusione. La nozione di misura tecnologica è definita in modo ampio e comprende tecnologie, dispositivi o componenti che, nel normale funzionamento, impediscono o limitano atti non autorizzati; l'efficacia è collegata al controllo dell'accesso o al controllo delle copie, anche mediante cifratura o distorsione.

Il sistema non è assoluto. In mancanza di misure volontarie da parte dei titolari, gli Stati membri devono adottare provvedimenti affinché i beneficiari di determinate eccezioni possano fruirne realmente, purché abbiano accesso legale all'opera o al materiale protetto. Per la copia privata, gli Stati membri possono intervenire in modo analogo, tenendo conto della facoltà dei titolari di controllare il numero di riproduzioni e della disciplina dell'equo compenso.

Sono tuttavia previste rilevanti esclusioni: la disciplina non si applica, nei termini indicati, a opere e materiali messi a disposizione sulla base di clausole contrattuali che consentono l'accesso individuale da luogo e momento scelti dal pubblico; inoltre, in relazione ai programmi per elaboratore, restano ferme le regole speciali della direttiva 91/250/CEE.

Informazioni sul regime dei diritti

L'articolo 7 introduce una tutela contro la rimozione o alterazione non autorizzata delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti e contro la distribuzione o messa a disposizione di opere da cui tali informazioni siano state rimosse o alterate, quando ciò faciliti o nasconda una violazione. Le informazioni protette comprendono dati sull'opera, sul titolare, sull'autore e sulle condizioni di utilizzo, nonché codici o numeri equivalenti.

Rimedi, sanzioni e intervento sugli intermediari

L'articolo 8 richiede agli Stati membri di prevedere sanzioni e mezzi di ricorso efficaci, proporzionati e dissuasivi. Devono essere garantiti rimedi risarcitori e inibitori, oltre, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione e dei dispositivi o componenti utilizzati per la fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Rilevante, soprattutto in ambiente digitale, è la possibilità di ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare diritti d'autore o diritti connessi. La direttiva lascia al diritto nazionale la determinazione delle condizioni e modalità del provvedimento.

Applicazione nel tempo e salvaguardia dei diritti acquisiti

L'articolo 10 chiarisce che le nuove regole si applicano alle opere e agli altri materiali protetti che, al 22 dicembre 2002, erano già tutelati o avrebbero comunque dovuto esserlo secondo i criteri della direttiva. Restano salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data.

Modifiche a direttive precedenti

Con l'articolo 11 la direttiva interviene su due atti preesistenti. Da un lato, modifica la direttiva 92/100/CEE sul noleggio e prestito, abrogandone l'articolo 7 e sostituendo il criterio di limitazione dell'articolo 10, paragrafo 3. Dall'altro, modifica la direttiva 93/98/CEE sulla durata di protezione, fissando per i produttori di fonogrammi un termine di 50 anni dalla fissazione, con regole speciali in caso di pubblicazione lecita o, in mancanza, di prima comunicazione al pubblico lecita. È espressamente escluso il riacquisto della protezione per diritti già scaduti al 22 dicembre 2002.

Attuazione e termini di recepimento

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 22 dicembre 2002, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informandone la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e ha come destinatari gli Stati membri.

Riesame della Commissione e comitato di contatto

L'articolo 12 prevede una relazione della Commissione entro il 22 dicembre 2004 e poi ogni tre anni, con particolare attenzione agli articoli 5, 6 e 8 alla luce del mercato digitale. È inoltre istituito un comitato di contatto incaricato di esaminare l'impatto della direttiva sul mercato interno, favorire consultazioni, scambiare informazioni e valutare l'evoluzione del mercato digitale, inclusi copia privata e misure tecnologiche.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i professionisti, la direttiva è centrale nella costruzione delle policy di licenza, enforcement e gestione dei diritti in ambienti digitali. La disciplina delle eccezioni facoltative, dell'equo compenso, delle misure tecnologiche e delle azioni contro gli intermediari richiede coordinamento con il diritto nazionale di recepimento e con le altre fonti UE richiamate dal testo.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con altri atti UE

L'articolo 1 delimita il campo d'applicazione alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno, con particolare attenzione alla società dell'informazione. La direttiva non modifica, salvo quanto previsto dall'articolo 11, le discipline UE su programmi per elaboratore, noleggio e prestito, satellite/cavo, durata della protezione e banche dati.

Diritto esclusivo di riproduzione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di riconoscere agli autori, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori delle prime fissazioni di film e agli organismi di diffusione radiotelevisiva il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, in qualunque forma.

Comunicazione al pubblico e messa a disposizione online

L'articolo 3 riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, incluso il making available in modo che ciascuno possa accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente. Il paragrafo 2 estende un analogo diritto esclusivo a interpreti o esecutori, produttori di fonogrammi, produttori di film e organismi radiotelevisivi. Il paragrafo 3 stabilisce che tali diritti non si esauriscono con la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico.

Diritto di distribuzione ed esaurimento

L'articolo 4 riconosce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle opere tramite vendita o altro trasferimento. L'esaurimento si produce solo nella Comunità in caso di prima vendita o altro primo trasferimento di proprietà effettuato dal titolare o con il suo consenso.

Eccezioni e limitazioni obbligatorie e facoltative

L'articolo 5 prevede un'eccezione obbligatoria per gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio, transitori o accessori, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, finalizzati alla trasmissione in rete tra terzi o a un uso legittimo. Il paragrafo 2 elenca eccezioni facoltative, tra cui: reprografia con equo compenso, copia privata con equo compenso, riproduzioni da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei o archivi, registrazioni effimere, riproduzioni in istituzioni sociali pubbliche. Il paragrafo 3 consente ulteriori eccezioni facoltative per finalità didattiche o di ricerca, disabilità, informazione giornalistica, citazioni, sicurezza pubblica e procedimenti, allocuzioni politiche e conferenze, cerimonie religiose o ufficiali, opere collocate in luoghi pubblici, inclusioni occasionali, pubblicità di esposizioni o vendite d'arte, caricatura/parodia/pastiche, dimostrazioni o riparazioni, ricostruzione di edifici, consultazione su terminali dedicati in biblioteche e altri casi di scarsa rilevanza solo analogici. Il paragrafo 5 impone la regola dei "three-step test": casi speciali, assenza di conflitto con lo sfruttamento normale e assenza di pregiudizio ingiustificato agli interessi legittimi.

Tutela contro l'elusione delle misure tecnologiche

L'articolo 6 obbliga gli Stati membri a prevedere una protezione giuridica adeguata contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci e contro la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, pubblicità o detenzione a fini commerciali di dispositivi, prodotti, componenti o servizi destinati o prevalentemente idonei all'elusione. Definisce le misure tecnologiche come tecnologie, dispositivi o componenti destinati a impedire o limitare atti non autorizzati e considera efficaci le misure che controllano l'accesso o proteggono mediante cifratura, distorsione o controllo delle copie. Il paragrafo 4 impone agli Stati, in mancanza di misure volontarie, di adottare provvedimenti affinché i titolari rendano possibile ai beneficiari di talune eccezioni l'esercizio effettivo delle stesse; sono previsti limiti specifici per i servizi on-demand basati su clausole contrattuali.

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

L'articolo 7 impone una protezione contro la rimozione o alterazione consapevole e non autorizzata delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti, nonché contro la distribuzione o messa a disposizione di opere o materiali da cui tali informazioni siano state rimosse o alterate, quando ciò faciliti o nasconda una violazione. Le informazioni tutelate comprendono dati identificativi dell'opera o del materiale, dell'autore o altro titolare, e i termini e condizioni d'uso, inclusi numeri o codici equivalenti.

Sanzioni, rimedi e azioni contro intermediari

L'articolo 8 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso efficaci, proporzionati e dissuasivi. Deve essere garantita la possibilità di agire per danni, ottenere provvedimenti inibitori e, se del caso, il sequestro del materiale e delle attrezzature/ prodotti/ componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2. È inoltre richiesto un provvedimento inibitorio contro gli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare diritti d'autore o diritti connessi.

Rapporti con altre discipline

L'articolo 9 precisa che la direttiva non pregiudica, tra l'altro, brevetti, marchi, disegni e modelli, topografie di semiconduttori, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, beni del patrimonio nazionale, deposito legale, concorrenza sleale, segreto industriale, sicurezza, riservatezza, tutela dei dati, vita privata, accesso ai documenti pubblici e diritto contrattuale.

Applicazione nel tempo e salvaguardia dei diritti acquisiti

L'articolo 10 stabilisce che le disposizioni si applicano alle opere e agli altri materiali protetti che, al 22 dicembre 2002, erano già tutelati dalla legislazione nazionale o soddisfacevano i criteri di tutela della direttiva. La direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.

Modifiche a direttive preesistenti

L'articolo 11 modifica la direttiva 92/100/CEE, abrogando l'articolo 7 e sostituendo l'articolo 10, paragrafo 3, sul test delle eccezioni. Modifica inoltre la direttiva 93/98/CEE prevedendo, per i produttori di fonogrammi, una durata di 50 anni dalla fissazione, o dalla prima pubblicazione lecita, o dalla prima comunicazione lecita al pubblico in mancanza di pubblicazione, senza riaprire la protezione dei diritti già scaduti al 22 dicembre 2002.

Obblighi di riesame e comitato di contatto

L'articolo 12 impone alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva entro il 22 dicembre 2004 e poi ogni tre anni, con particolare attenzione agli articoli 5, 6 e 8 e allo sviluppo del mercato digitale. È istituito un comitato di contatto con funzioni di esame dell'impatto della direttiva, consultazione, scambio di informazioni e valutazione del mercato digitale, inclusi copia privata e misure tecnologiche.

Termine di recepimento

L'articolo 13 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 22 dicembre 2002, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne la Commissione; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

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