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Direttiva 2001/34

Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

Normativa europea32001L0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/34/CE codifica in un testo unico le precedenti direttive su ammissione alla quotazione ufficiale, prospetto, informativa periodica e disclosure sulle partecipazioni importanti. Introduce condizioni minime di ammissione, regole sul contenuto e sul controllo del prospetto, obblighi informativi successivi alla quotazione e meccanismi di riconoscimento reciproco tra Stati membri. Prevede inoltre poteri delle autorità competenti, possibilità di deroghe e semplificazioni in casi tipizzati, sanzioni per l’inadempimento e un sistema di cooperazione amministrativa tra autorità nazionali.

Codificazione delle regole UE sull'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e sulle informazioni da pubblicare per azioni, obbligazioni e partecipazioni importanti in società quotate.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai valori mobiliari già ammessi o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro, nonché agli emittenti di tali valori. Disciplina in particolare azioni, obbligazioni e certificati rappresentativi di azioni, con specifiche esclusioni o facoltà di esclusione per gli Stati membri riguardo alle quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto, ai valori mobiliari emessi da Stati membri o dai loro enti locali e, per alcuni obblighi, alle società di investimento di tipo diverso da quello chiuso e alle banche centrali. Il capo sulle partecipazioni importanti si applica alle persone fisiche e giuridiche che acquistano o cedono partecipazioni rilevanti in società soggette alla legislazione nazionale le cui azioni sono quotate in uno o più Stati membri; è escluso il caso degli organismi di investimento collettivo. La direttiva si applica anche, in più punti, a società ed emittenti di paesi terzi, ove espressamente previsto.

Direttiva 2001/34/CE sull’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e sulle informazioni da pubblicare

La direttiva 2001/34/CE codifica e riunisce in un testo unico il precedente corpus normativo europeo in materia di ammissione alla quotazione ufficiale, prospetto, informativa periodica e trasparenza sulle partecipazioni rilevanti. La sua finalità principale è rafforzare la tutela degli investitori e favorire l’integrazione dei mercati dei capitali, mediante un coordinamento minimo ma equivalente tra gli ordinamenti nazionali.

Obiettivi e logica della direttiva

La direttiva si fonda sull’idea che un livello di protezione omogeneo, pur non pienamente uniformato, renda più agevole la quotazione transfrontaliera e la circolazione dei titoli nella Comunità. I considerando evidenziano la scelta di un coordinamento iniziale elastico, che lascia agli Stati membri margini di adattamento alle strutture dei rispettivi mercati e non attribuisce agli emittenti un diritto automatico alla quotazione.

Definizioni e ambito di applicazione

L’articolo 1 contiene le definizioni essenziali: emittenti, organismi e società d’investimento di tipo aperto, enti creditizi, quote, partecipazione, volume d’affari netto e conti annuali. Gli articoli 2, 3 e 4 distinguono tre ambiti applicativi:

  • le disposizioni sull’ammissione e sugli obblighi permanenti per i valori già ammessi o per i quali sia stata chiesta l’ammissione;
  • le regole sul prospetto per i valori oggetto di domanda di ammissione;
  • gli obblighi specifici per le società le cui azioni sono già quotate.

Sono previste esclusioni e facoltà di esclusione per gli Stati membri, soprattutto per quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto, titoli emessi da Stati ed enti locali e, per alcune disposizioni, per società di investimento di tipo aperto e banche centrali.

Condizioni generali di ammissione e margini di discrezionalità nazionali

L’articolo 5 stabilisce che i valori mobiliari non possono essere ammessi se non sono soddisfatte le condizioni della direttiva, e che gli emittenti ammessi restano soggetti ai relativi obblighi. L’articolo 6 rinvia ai requisiti specifici per azioni e obbligazioni, mentre l’articolo 7 vieta di subordinare l’ammissione in uno Stato membro alla previa quotazione in un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono però, ai sensi dell’articolo 8, imporre condizioni più severe o supplementari e obblighi informativi ulteriori, purché di applicazione generale; possono anche autorizzare deroghe equivalenti a quelle previste dalla direttiva. L’articolo 10 consente una deroga importante per talune obbligazioni garantite da uno Stato membro o da uno dei suoi Stati federati.

Poteri delle autorità competenti, controlli e rimedi

Gli articoli 11-19 attribuiscono alle autorità competenti il potere di decidere sull’ammissione, rifiutare la domanda se l’interesse degli investitori lo richiede, chiedere informazioni e imporre la pubblicazione di dati ulteriori. Le autorità possono anche disporre la sospensione o la radiazione di un valore mobile dalla quotazione ufficiale in caso di turbativa del mercato o impossibilità di mantenere un mercato normale e regolare.

Particolarmente rilevante per la pratica è l’articolo 19: ogni decisione di rigetto o radiazione deve poter essere impugnata in via giurisdizionale, e la decisione sull’ammissione deve intervenire entro sei mesi dal ricevimento della domanda, o entro sei mesi dalla ricezione delle informazioni complementari richieste. Il mancato rispetto del termine equivale a rigetto implicito, anch’esso ricorribile.

Il prospetto di ammissione: contenuto, struttura e controllo

L’articolo 20 rende il prospetto condizione necessaria per l’ammissione alla quotazione ufficiale. Gli articoli 21 e 22 impongono che il prospetto contenga le informazioni necessarie per consentire agli investitori e ai consulenti finanziari di valutare con cognizione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’emittente, i risultati, le prospettive e i diritti incorporati nei titoli. Il contenuto minimo è ancorato agli schemi degli allegati I (schemi A, B e C), con adattamenti quando talune rubriche risultino inadeguate rispetto alla natura dell’emittente.

Gli articoli 23 e 24 introducono ampie possibilità di dispensa, parziale o totale, e di omissione di informazioni non significative, riservate, contrarie all’interesse pubblico o gravemente dannose per l’emittente, purché il pubblico non venga tratto in inganno. Il meccanismo è quindi improntato a un equilibrio tra trasparenza e protezione di interessi legittimi dell’emittente.

Casi particolari di prospetto semplificato

Gli articoli 25-34 disciplinano numerosi casi speciali in cui il prospetto può essere semplificato o adattato. Tra i più rilevanti:

  • offerte di azioni ai soci dell’emittente;
  • emissioni di obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant;
  • emissioni di obbligazioni ordinarie di imprese già quotate;
  • emissioni di enti creditizi con collocamento ricorrente;
  • obbligazioni garantite da soggetti terzi o dallo Stato;
  • operazioni straordinarie come fusioni, scissioni, conferimenti o offerte pubbliche di cambio;
  • certificati rappresentativi di azioni.

In tali ipotesi la direttiva ammette, in modo molto dettagliato, contenuti più ridotti o l’allegazione di documenti già disponibili, spesso a condizione che siano stati pubblicati in precedenza documenti equivalenti o che gli investitori dispongano di informazioni sostanzialmente equivalenti.

Approvazione del prospetto e riconoscimento reciproco

Gli articoli 35 e 36 subordinano la pubblicazione del prospetto alla sua previa approvazione da parte delle autorità competenti, che possono richiedere una specifica attestazione del revisore e, se del caso, un’attestazione supplementare motivata.

L’articolo 37 stabilisce quale Stato membro approva il prospetto quando l’ammissione è richiesta in più Stati: di regola quello della sede sociale dell’emittente; se la sede è in un paese terzo, l’emittente sceglie lo Stato membro di riferimento. L’articolo 38 impone il riconoscimento del prospetto negli altri Stati membri senza nuova approvazione e senza richieste ulteriori di contenuto, salvo informazioni specifiche sul mercato di ammissione, come il regime fiscale, il servizio finanziario e le modalità di pubblicazione degli avvisi agli investitori.

L’articolo 39 estende il meccanismo di riconoscimento al prospetto di offerta pubblica redatto e approvato da meno di tre mesi ai sensi della direttiva 89/298/CEE, se la richiesta di ammissione è presentata entro tre mesi. L’articolo 41 consente accordi con paesi terzi, basati sulla reciprocità, per riconoscere prospetti equivalenti.

Condizioni particolari per azioni e obbligazioni

Per le azioni, gli articoli 42-51 richiedono:

  • conformità della società alla propria legge di costituzione e funzionamento;
  • capitalizzazione prevedibile o attivo netto almeno pari a 1 milione di EUR, con facoltà di deroga se il mercato può comunque formarsi;
  • pubblicazione o deposito dei bilanci annuali relativi ai tre esercizi precedenti, salvo deroghe eccezionali;
  • libera negoziabilità delle azioni, con regole specifiche per titoli non interamente liberati o soggetti a clausole di gradimento;
  • chiusura del periodo di sottoscrizione prima della prima quotazione, se vi è stata un’emissione pubblica precedente;
  • diffusione sufficiente tra il pubblico, normalmente almeno il 25 % del capitale sottoscritto della categoria, salvo eccezioni;
  • domanda riferita, in linea generale, a tutte le azioni della stessa categoria;
  • regole specifiche per la presentazione materiale dei titoli e per titoli esteri o di paesi terzi.

Per le obbligazioni delle imprese, gli articoli 52-59 prevedono regole corrispondenti: conformità giuridica dell’impresa e del titolo, libera negoziabilità, chiusura della sottoscrizione prima della quotazione, domanda riferita a tutte le obbligazioni della stessa emissione, presentazione materiale conforme alle norme applicabili, importo minimo del prestito pari a 200.000 EUR e disciplina speciale per obbligazioni convertibili, permutabili e con warrant. Gli articoli 60-63 estendono una struttura simile alle obbligazioni di Stati, enti locali e organismi internazionali pubblici.

Obblighi informativi successivi per le società con azioni quotate

Gli articoli 64-69 impongono una serie di obblighi continuativi alle società le cui azioni sono quotate. In particolare:

  • le nuove azioni della stessa categoria devono essere chieste in ammissione entro un anno o al momento della loro liberazione;
  • gli azionisti devono ricevere parità di trattamento e tutte le informazioni necessarie per esercitare i propri diritti;
  • i progetti di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo devono essere comunicati alle autorità competenti;
  • gli ultimi bilanci annuali e la relazione di gestione devono essere messi a disposizione del pubblico;
  • devono essere pubblicati senza indugio i fatti nuovi rilevanti, le modifiche dei diritti delle diverse categorie di azioni e le variazioni della struttura delle partecipazioni importanti;
  • se la società è quotata in più mercati, deve fornire informazioni equivalenti in ciascuno di essi.

L’articolo 68 assume rilievo pratico perché impone la disclosure tempestiva dei fatti interni idonei a influire sensibilmente sul corso dei titoli, con una possibile dispensa per la tutela di interessi legittimi della società.

Relazione semestrale

Gli articoli 70-77 istituiscono un obbligo di relazione semestrale per le società di cui all’articolo 4. La relazione deve essere pubblicata entro quattro mesi dalla chiusura del semestre, salvo proroga eccezionale, e deve contenere dati numerici e commento sull’attività e sui risultati del periodo. La struttura dei dati è dettagliata, con particolare attenzione a volume d’affari netto, utile o perdita, confronto con il periodo corrispondente dell’anno precedente, eventuali acconti sui dividendi e evoluzione prevedibile dell’impresa.

La direttiva consente, in alcuni casi, di presentare la relazione in forma consolidata o non consolidata, e prevede l’attestazione del revisore quando le informazioni contabili sono state verificate. Sono anche ammesse adattamenti e dispense in caso di inidoneità delle informazioni standard o di contrarietà all’interesse pubblico, purché non si induca il pubblico in errore. Quando la relazione deve essere pubblicata in più Stati membri, le autorità devono cercare di accettare un testo unico.

Obblighi informativi per gli emittenti obbligazionari

Gli articoli 78-84 disciplinano gli obblighi permanenti delle imprese, degli Stati, degli enti locali e degli organismi internazionali pubblici emittenti obbligazioni. Le regole riguardano la parità di trattamento tra i portatori dello stesso prestito, il supporto all’esercizio dei diritti, la comunicazione di modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto che incidano sui diritti degli obbligazionisti, la pubblicazione dei bilanci e della relazione di gestione, la disclosure di fatti nuovi rilevanti e di nuove emissioni, nonché l’equivalenza delle informazioni quando i titoli sono quotati su più mercati.

Per le obbligazioni convertibili, permutabili o con warrant, l’obbligo di informazione si estende anche alle variazioni dei diritti inerenti alle azioni cui i titoli danno accesso.

Partecipazioni importanti in società quotate

Gli articoli 85-97 istituiscono un regime di trasparenza sulle partecipazioni rilevanti nel capitale e nei diritti di voto delle società quotate. L’obbligo di notifica scatta, in linea generale, quando una partecipazione raggiunge o supera, oppure scende sotto, le soglie del 10 %, 20 %, 1/3, 50 % e 2/3 dei diritti di voto; gli Stati membri possono sostituire alcune soglie con soglie alternative del 25 % e del 75 %.

La comunicazione va inviata alla società e all’autorità competente entro sette giorni di calendario dal momento in cui l’interessato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’acquisto o della cessione. La nozione di partecipazione importante è estesa mediante regole di aggregazione che includono controllate, accordi di voto, diritti esercitabili per conto altrui, pegni con voto attribuito al depositario, usufrutto e accordi formali di acquisto di diritti di voto.

Sono previste esenzioni, tra cui quella per i gruppi tenuti a conti consolidati, purché la dichiarazione sia effettuata dalla capogruppo, e quella per operatori professionisti su titoli, se agiscono come tali e senza ingerirsi nella gestione. Le autorità possono inoltre esentare dalla pubblicazione al pubblico per ragioni di interesse pubblico o per evitare un danno grave alla società, purché il pubblico non sia tratto in inganno. Gli Stati membri devono prevedere sanzioni adeguate per l’inadempimento.

Pubblicazione e comunicazione delle informazioni

Gli articoli 98-104 disciplinano le modalità di pubblicazione del prospetto e delle informazioni successive alla quotazione. Il prospetto può essere pubblicato mediante inserzione in giornali a diffusione nazionale o larga diffusione, oppure tramite opuscolo gratuito in determinati luoghi, con ulteriore indicazione in una pubblicazione designata dallo Stato membro del luogo di ammissione. La pubblicazione deve avvenire in un termine ragionevole prima dell’efficacia della quotazione, e ogni fatto nuovo significativo intervenuto tra la definizione del prospetto e l’effettiva quotazione richiede un supplemento controllato con le stesse modalità.

Le informazioni che gli emittenti devono pubblicare dopo la quotazione devono essere diffuse con modalità equivalenti e comunicate simultaneamente alle autorità competenti; per la relazione semestrale sono previste regole specifiche di trasmissione. Le informazioni possono essere redatte nella lingua ufficiale o in una lingua d’uso comune in materia finanziaria accettata dall’autorità competente.

Autorità competenti, segreto professionale e cooperazione

L’articolo 105 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di dotarle dei poteri necessari. L’articolo 106 prevede cooperazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali. L’articolo 107 stabilisce il segreto d’ufficio per chi opera presso le autorità competenti, consentendo tuttavia lo scambio di informazioni previste dalla direttiva e limitandone l’uso alle funzioni istituzionali, con eccezione dei casi di rilevanza penale.

Comitato di contatto e adattamento degli importi

L’articolo 108 istituisce presso la Commissione un comitato di contatto con funzioni di concertazione e di supporto all’applicazione armonizzata della direttiva, senza sindacare il merito delle singole decisioni delle autorità. L’articolo 109 prevede una procedura di adattamento dell’importo minimo di capitalizzazione di borsa di cui all’articolo 43, paragrafo 1, mediante proposta della Commissione e secondo la procedura di comitato richiamata alla decisione 1999/468/CE.

Disposizioni finali e recepimento

L’articolo 110 obbliga gli Stati membri a comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali di attuazione. L’articolo 111 abroga le direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE, 82/121/CEE e 88/627/CEE, mantenendo fermi gli obblighi relativi ai rispettivi termini di recepimento elencati nell’allegato II, parte B. L’articolo 112 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; l’articolo 113 indica gli Stati membri come destinatari.

Indicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante soprattutto per tre profili:

  • la struttura e il contenuto del prospetto di ammissione, con molte ipotesi di semplificazione ma anche con un’articolata responsabilità informativa;
  • la compliance continuativa post-quotazione, sia per le società con azioni quotate sia per gli emittenti di obbligazioni;
  • la disciplina delle partecipazioni rilevanti, che impone monitoraggio delle soglie, tempistiche di disclosure e corretta imputazione dei diritti di voto.

La direttiva lascia agli Stati membri un certo margine nella definizione di condizioni più rigorose, nelle deroghe, nella scelta di alcune modalità di pubblicazione e nella designazione dell’autorità competente, ma pretende risultati minimi comuni in termini di trasparenza, tutela degli investitori e funzionamento del mercato.

Disposizioni principali

Definizioni e campo di applicazione

L'articolo 1 definisce, tra gli altri, emittenti, quote, enti creditizi, partecipazioni, importo netto del volume d'affari e conti annuali. Gli articoli 2, 3 e 4 delimitano l'applicazione della direttiva ai valori mobiliari ammessi o da ammettere alla quotazione ufficiale, distinguendo tra regole sulla quotazione, sul prospetto e sugli obblighi successivi alla quotazione; gli Stati membri possono escludere alcune categorie, in particolare quote di fondi aperti ed emissioni di Stati ed enti locali, mentre alcune norme non si applicano alle società di investimento di tipo aperto e, facoltativamente, alle banche centrali.

Condizioni generali di ammissione e obblighi degli emittenti

L'articolo 5 vieta l'ammissione alla quotazione ufficiale se non sono rispettate le condizioni della direttiva e impone agli emittenti già ammessi gli obblighi previsti. L'articolo 6 rinvia alle condizioni specifiche per azioni e obbligazioni, mentre l'articolo 7 vieta agli Stati membri di subordinare l'ammissione alla precedente quotazione in un altro Stato membro. Gli articoli 8-10 consentono condizioni più severe o supplementari, deroghe di applicazione generale e una facoltà di esenzione per alcune obbligazioni garantite dallo Stato o da suoi enti federati.

Poteri delle autorità competenti e rimedi

Gli articoli 11-19 attribuiscono alle autorità competenti il potere di decidere sull'ammissione, respingere la domanda se l'interesse degli investitori lo richiede, chiedere informazioni e pubblicazioni, disporre sospensione o radiazione e pubblicizzare l'inadempimento. L'articolo 19 garantisce il ricorso giurisdizionale contro il rigetto o la radiazione e impone una decisione entro sei mesi dalla domanda, prorogati se sono chiesti chiarimenti; il silenzio equivale a rigetto implicito impugnabile.

Prospetto per l'ammissione: obbligo, contenuto e controllo

L'articolo 20 impone la pubblicazione di un prospetto come condizione per l'ammissione. Gli articoli 21 e 22 fissano il contenuto minimo, fondato sugli allegati I (schemi A, B e C), richiedendo informazioni sufficienti per valutare situazione, risultati, prospettive e diritti connessi ai valori mobiliari. Gli articoli 23 e 24 prevedono numerose dispense totali o parziali e la possibilità di omettere informazioni irrilevanti, riservate o dannose, se l'omissione non induce in errore il pubblico. Gli articoli 25-34 disciplinano prospetti semplificati o adattati in casi particolari (offerte ai soci, emissioni convertibili, emissioni obbligazionarie di enti creditizi, obbligazioni garantite, operazioni straordinarie, certificati rappresentativi, garanzie pubbliche).

Approvazione, autorità competente e riconoscimento reciproco del prospetto

Gli articoli 35 e 36 subordinano la pubblicazione del prospetto alla previa approvazione delle autorità competenti. Gli articoli 37 e 38 stabiliscono quale autorità approva il prospetto nelle ammissioni simultanee in più Stati membri e ne impongono il riconoscimento negli altri Stati senza nuova approvazione o informazioni aggiuntive, salvo dati specifici del mercato di ammissione; il certificato di approvazione deve evidenziare eventuali deroghe. L'articolo 39 riconosce, se redatto e approvato da meno di tre mesi ai sensi della direttiva 89/298/CEE, il prospetto di offerta pubblica come prospetto di ammissione. L'articolo 41 apre alla possibilità di accordi con paesi terzi basati sulla reciprocità.

Condizioni particolari per l'ammissione di azioni e obbligazioni

Per le azioni, gli articoli 42-51 richiedono, tra l'altro, conformità alla legge costitutiva, capitalizzazione prevedibile o attivo netto almeno pari a 1 milione di EUR, pubblicazione dei bilanci dei tre esercizi precedenti, libera negoziabilità, diffusione minima del 25 % del capitale salvo eccezioni, ammissione dell'intera categoria e regole sulla materiale presentazione dei titoli. Per le obbligazioni di imprese, gli articoli 52-59 prevedono conformità legale dell'impresa e del titolo, libera negoziabilità, chiusura del periodo di sottoscrizione prima della prima quotazione, ammissione di tutte le obbligazioni della stessa emissione, importo minimo del prestito di 200.000 EUR e disciplina specifica per convertibili, permutabili e warrant. Gli articoli 60-63 contengono regole analoghe per obbligazioni di Stati, enti locali e organismi internazionali pubblici, inclusi requisiti sulla presentazione materiale.

Obblighi informativi successivi per le società le cui azioni sono quotate

Gli articoli 64-69 disciplinano il mantenimento in quotazione di nuove azioni della stessa categoria, il trattamento paritario degli azionisti, la comunicazione di modifiche statutarie, la pubblicazione dei bilanci annuali e della relazione di gestione, la disclosure di fatti rilevanti e di variazioni delle partecipazioni importanti, nonché l'equivalenza informativa tra mercati diversi. Gli articoli 70-77 impongono la relazione semestrale, la pubblicazione entro quattro mesi, il contenuto minimo, la possibilità di forma consolidata o non consolidata, la riproduzione della relazione del revisore, gli adattamenti e le dispense, oltre a regole per un testo unico quando la relazione è diffusa in più Stati membri.

Obblighi informativi successivi per gli emittenti obbligazionari

Gli articoli 78-84 impongono parità di trattamento tra portatori dello stesso prestito, strumenti per l'esercizio dei diritti degli obbligazionisti, comunicazione di modifiche statutarie che incidono sui diritti, pubblicazione dei bilanci e della relazione di gestione, informazione tempestiva su fatti rilevanti, variazioni dei diritti e nuove emissioni, oltre all'equivalenza informativa nei diversi mercati di quotazione. Per Stati, enti locali e organismi internazionali a carattere pubblico valgono obblighi analoghi di parità, informazione e equivalenza.

Discipline sulle partecipazioni importanti

Gli articoli 85-97 introducono obblighi di comunicazione al superamento o al venir meno di soglie di diritti di voto (10 %, 20 %, 1/3, 50 %, 2/3), con termine di sette giorni di calendario, e prevedono l'aggregazione di diritti di voto detenuti tramite controllate, accordi o altri meccanismi. Sono previste esenzioni per gruppi tenuti a conti consolidati, per operatori professionali su titoli in determinate condizioni e, in via eccezionale, dispense per interesse pubblico o danno grave. Le autorità competenti sono quelle dello Stato della legge applicabile alla società e gli Stati membri devono prevedere sanzioni adeguate.

Pubblicazione, comunicazione e lingua delle informazioni

Gli articoli 98-104 disciplinano le modalità di pubblicazione del prospetto, i termini ragionevoli prima dell'efficacia della quotazione, i supplementi per fatti nuovi significativi, la comunicazione preventiva dei mezzi pubblicitari, la pubblicazione delle informazioni periodiche e della relazione semestrale, nonché le lingue ammesse. Sono previste regole specifiche per il riconoscimento del prospetto e per i documenti relativi alle dispense di cui all'articolo 23, punto 4.

Autorità competenti, cooperazione, segreto e comitato di contatto

L'articolo 105 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di attribuire loro i poteri necessari, senza alterarne la responsabilità nazionale. Gli articoli 106 e 107 disciplinano cooperazione, scambio di informazioni e segreto d'ufficio, con limiti di utilizzo delle informazioni riservate. Gli articoli 108 e 109 istituiscono un comitato di contatto e una procedura per l'adeguamento dell'importo minimo di capitalizzazione di borsa dell'articolo 43, paragrafo 1, mediante decisioni della Commissione.

Disposizioni finali, abrogazioni e data di entrata in vigore

L'articolo 110 impone la comunicazione alla Commissione delle misure nazionali di attuazione. L'articolo 111 abroga le direttive 79/279/CEE, 80/390/CEE, 82/121/CEE e 88/627/CEE, salvi i termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B, e ne sostituisce i riferimenti con quelli alla presente direttiva. L'articolo 112 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l'articolo 113 individua negli Stati membri i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaridiritto societariotrasparenza societariatutela degli investitoripartecipazioni rilevanti

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