Direttiva 2001/39
Direttiva 2001/39/CE della Commissione, del 23 maggio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di antiparassitari previsti per cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti vegetali, introducendo valori per azimsulfuron e calcio-proesadione. La Commissione motiva l'intervento con l'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con le valutazioni scientifiche svolte e con l'esigenza di tutela del consumatore. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2001 e applicarle dal 1° gennaio 2002.
Modifica degli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari per introdurre/aggiornare i limiti relativi ad azimsulfuron e calcio-proesadione (proesadione) in cereali, prodotti di origine animale e prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda la disciplina dei limiti massimi di residui di antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Incide sulla fissazione e sull'aggiornamento degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, con riferimento specifico alle sostanze attive azimsulfuron e calcio-proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione).
Limiti massimi di residui di antiparassitari: azimsulfuron e calcio-proesadione
La direttiva 2001/39/CE della Commissione modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per introdurre e aggiornare i limiti massimi di residui di antiparassitari relativi ad azimsulfuron e calcio-proesadione (indicato anche come proesadione e relativi sali espressi come proesadione). L'intervento si colloca nel quadro della normativa sui prodotti fitosanitari e sui residui negli alimenti, con l'obiettivo di assicurare un livello uniforme di tutela della salute dei consumatori nel mercato interno.
Contesto normativo e presupposti scientifici
La Commissione richiama l'iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE: l'azimsulfuron per uso come erbicida di preemergenza sul riso e il calcio-proesadione come fitoregolatore. Tale iscrizione deriva dalla valutazione dei dati presentati sulle utilizzazioni proposte e ha consentito agli Stati membri, in presenza di autorizzazioni nazionali, di fissare limiti massimi di residui provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.
La Commissione specifica che i rapporti di riesame scientifico e tecnico sono stati completati il 2 luglio 1999 per l'azimsulfuron e il 16 giugno 2000 per il calcio-proesadione. In tali rapporti sono state fissate le dosi giornaliere accettabili (ADI) pari a:
- 0,1 mg/kg di peso corporeo/giorno per l'azimsulfuron;
- 0,2 mg/kg di peso corporeo/giorno per il calcio-proesadione.
La valutazione dell'esposizione alimentare a vita dei consumatori ha portato alla conclusione che i limiti massimi di residui previsti dalla direttiva non comportano il superamento delle ADI. Inoltre, non sono emersi effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose di riferimento acuta.
Ambito dei limiti e logica di tutela
La direttiva adotta un approccio prudenziale: per i prodotti per i quali non sia stata concessa alcuna autorizzazione, vengono fissati limiti massimi di residui provvisori al livello minimo di determinazione analitica, per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La Commissione chiarisce che ciò non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti provvisori nazionali per azimsulfuron e calcio-proesadione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e all'allegato VI della medesima.
È previsto inoltre che un periodo di quattro anni sia ritenuto sufficiente per determinare la maggior parte degli altri usi delle due sostanze; al termine di tale periodo, i limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi.
Modifiche agli allegati delle direttive settoriali
La direttiva interviene mediante modifiche puntuali degli allegati delle direttive settoriali sui residui:
- nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, per i cereali;
- nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE, per i prodotti alimentari di origine animale;
- nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE, mediante l'inserimento delle colonne "Azinsulfuron" e "Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione)".
Il testo pubblicato su EUR-Lex non riporta nel corpo della direttiva il dettaglio delle tabelle, rinviando all'allegato per il contenuto tecnico dei valori.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
Il termine di recepimento è fissato all'articolo 4: gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 31 dicembre 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 1° gennaio 2002.
La direttiva impone anche un obbligo formale di trasparenza normativa: gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità concrete del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 6 individua negli Stati membri i destinatari dell'atto.
Rapporti con il diritto UE e margini di discrezionalità nazionale
La direttiva si fonda sulle competenze e sulle procedure previste dalla direttiva 91/414/CEE e sui meccanismi di aggiornamento dei limiti massimi di residui già stabiliti dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Il margine di discrezionalità degli Stati membri riguarda principalmente le forme e i mezzi del recepimento, nonché le modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali.
Resta inoltre possibile, entro i limiti indicati dalla normativa di base richiamata, l'adozione di limiti massimi di residui provvisori nazionali per specifiche autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione, nei casi in cui il quadro comunitario non sia ancora completo.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui per cereali
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE delle nuove indicazioni relative ai residui di antiparassitari, per aggiornare i limiti applicabili sui e nei cereali, in funzione delle sostanze attive interessate dalla direttiva.
Aggiornamento dei limiti massimi di residui per prodotti alimentari di origine animale
L'articolo 2 prevede l'aggiunta nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE delle corrispondenti disposizioni sui limiti massimi di residui nei prodotti alimentari di origine animale.
Inserimento di nuove colonne per i prodotti vegetali
L'articolo 3 modifica l'allegato II della direttiva 90/642/CEE aggiungendo le colonne intestate "Azinsulfuron" e "Proesadione (proesadione e relativi sali espressi come proesadione)", secondo quanto riportato nell'allegato della direttiva.
Recepimento e applicazione
L'articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° gennaio 2002 e, al momento dell'adozione, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 6 indica come destinatari gli Stati membri.
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