Direttiva 2001/40
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi tra Stati membri, con l'obiettivo di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti e rafforzare la cooperazione amministrativa. La decisione adottata dallo Stato membro autore viene eseguita dallo Stato membro di esecuzione secondo la propria legislazione, nel rispetto dei diritti fondamentali e con garanzie procedurali minime, incluso il ricorso. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 dicembre 2002 e cooperare mediante scambio di informazioni, tutela dei dati personali e, ove necessario, compensazioni finanziarie tra Stati.
Riconoscimento reciproco tra Stati membri delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello autore.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle decisioni di allontanamento adottate da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio di un altro Stato membro (Stato membro di esecuzione). Non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione. Restano salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 23 e l'applicazione dell'articolo 96 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen; inoltre, l'applicazione avviene nel rispetto della convenzione di Dublino e degli accordi di riammissione tra Stati membri. La direttiva è vincolante per gli Stati membri destinatari, con esclusione della Danimarca, che non partecipa all'adozione né all'applicazione salvo diversa decisione nel quadro del relativo protocollo; il testo segnala inoltre la partecipazione del Regno Unito e l'applicabilità a Islanda e Norvegia secondo gli accordi Schengen pertinenti.
Riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi
La direttiva 2001/40/CE istituisce un meccanismo di cooperazione tra Stati membri per dare efficacia transfrontaliera alle decisioni di allontanamento adottate nei confronti di cittadini di paesi terzi. Il legislatore europeo richiama l'esigenza, emersa nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del Consiglio europeo di Tampere, di migliorare la gestione dei flussi migratori e l'effettività dei rimpatri, nel rispetto dei diritti fondamentali e dell'acquis di Schengen.
Finalità e logica dell'intervento
La direttiva persegue un obiettivo di risultato: consentire a uno Stato membro di eseguire sul proprio territorio una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro. La logica è quella del riconoscimento reciproco, ma l'esecuzione concreta resta disciplinata dalla legislazione dello Stato membro di esecuzione, che mantiene quindi un margine di discrezionalità sulle modalità operative, fermo restando l'obbligo di conseguire il risultato di effettiva esecuzione del provvedimento.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L'ambito riguarda i cittadini di paesi terzi, definiti come persone prive della cittadinanza di uno Stato membro, destinatari di una decisione di allontanamento adottata da un'autorità amministrativa competente di uno Stato membro autore e presenti nel territorio di un altro Stato membro. La direttiva non si applica ai familiari di cittadini dell'Unione che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione.
Restano inoltre salvi:
- gli obblighi derivanti dall'articolo 23 e l'applicazione dell'articolo 96 della convenzione di Schengen;
- la convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo;
- gli accordi di riammissione conclusi tra Stati membri.
Presupposti sostanziali per l'allontanamento
L'articolo 3 circoscrive i casi in cui il riconoscimento reciproco può operare. La decisione deve essere giustificata:
- da una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, con possibile base in una condanna per reato punibile con pena detentiva di almeno un anno, oppure in seri motivi per ritenere commessi fatti gravi o in indizi concreti di futura commissione di fatti di tale natura;
- oppure dal mancato rispetto delle norme nazionali sull'ingresso o sul soggiorno degli stranieri.
Quando l'interessato è titolare di un titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato di esecuzione o da un altro Stato membro, lo Stato di esecuzione consulta sia lo Stato autore sia lo Stato che ha rilasciato il titolo. La decisione di allontanamento può comportare il ritiro del titolo di soggiorno, se ciò è consentito dalla legge dello Stato rilasciante. Nei casi considerati, la decisione non deve essere revocata né sospesa dallo Stato autore.
Garanzie fondamentali e tutela del ricorso
La direttiva impone agli Stati membri di attuare il meccanismo nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, il cittadino di un paese terzo interessato deve poter proporre, secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione, un ricorso avverso la misura di esecuzione adottata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2.
Protezione dei dati personali
Per quanto riguarda il trattamento dei dati, la direttiva rinvia alla direttiva 95/46/CE per la protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati. Gli archivi di dati personali possono essere utilizzati nell'ambito della direttiva solo per le finalità previste dalla stessa, fatti salvi gli articoli 101 e 102 della convenzione di Schengen.
Cooperazione amministrativa tra Stati membri
L'attuazione richiede una cooperazione stretta tra Stato autore e Stato di esecuzione. Le autorità devono utilizzare qualsiasi canale adeguato di cooperazione e scambio di informazioni. In particolare:
- lo Stato autore deve trasmettere tutti i documenti necessari a comprovare l'esecutività della decisione, usando ove opportuno i canali più rapidi previsti dal manuale SIRENE;
- lo Stato di esecuzione deve svolgere un esame preliminare della situazione della persona interessata per verificare che strumenti internazionali o normativa nazionale non ostino all'esecuzione;
- dopo l'attuazione della misura, lo Stato di esecuzione deve informare lo Stato autore.
Ripartizione dei costi e meccanismi finanziari
L'articolo 7 prevede che gli Stati membri compensino tra loro gli squilibri finanziari derivanti dall'applicazione della direttiva quando l'allontanamento non possa essere effettuato a spese del cittadino di paese terzo interessato. Per rendere operativa questa regola, il Consiglio deve adottare, su proposta della Commissione, criteri e modalità pratiche entro il 2 dicembre 2002. Tali criteri valgono anche ai fini dell'articolo 24 della convenzione di Schengen.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono adottare entro il 2 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si rivolge agli Stati membri ai sensi del trattato CE. Il testo segnala specifiche posizioni differenziate per Regno Unito, Danimarca, Islanda e Norvegia nel quadro dei protocolli e degli accordi Schengen applicabili.
Disposizioni principali
Obiettivo e principio del riconoscimento reciproco
L'articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a consentire il riconoscimento di una decisione di allontanamento adottata da un'autorità competente di uno Stato membro autore nei confronti di un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di un altro Stato membro di esecuzione. L'esecuzione avviene secondo la legislazione applicabile dello Stato membro di esecuzione, che conserva quindi un margine operativo nella scelta delle modalità di attuazione.
Definizioni chiave
L'articolo 2 definisce: "cittadino di un paese terzo" come qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro; "decisione di allontanamento" come qualsiasi decisione che ordina l'allontanamento adottata da un'autorità amministrativa competente di uno Stato membro autore; "misura di esecuzione" come qualsiasi misura adottata dallo Stato membro di esecuzione per attuare la decisione di allontanamento.
Casi in cui opera l'allontanamento e limiti sostanziali
L'articolo 3 limita l'applicazione ai casi in cui il cittadino di un paese terzo sia destinatario di una decisione giustificata da una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, oppure dal mancato rispetto delle norme nazionali sull'ingresso o soggiorno degli stranieri. Nel primo caso, la decisione può fondarsi su una condanna per reato punibile con pena privativa della libertà di almeno un anno, ovvero su seri motivi per ritenere commessi fatti gravi o su indizi concreti di futura commissione di tali fatti. Se l'interessato ha un titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato di esecuzione o da un altro Stato membro, lo Stato di esecuzione consulta lo Stato autore e quello che ha rilasciato il titolo; la decisione può consentire il ritiro del titolo, se ciò è autorizzato dalla legge dello Stato rilasciante. La decisione di allontanamento non deve essere revocata né sospesa dallo Stato autore nei casi contemplati. L'applicazione deve avvenire nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Tutela del diritto di ricorso
L'articolo 4 impone agli Stati membri di assicurare che il cittadino di un paese terzo interessato possa proporre, secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione, un ricorso avverso la misura di esecuzione prevista dall'articolo 1, paragrafo 2.
Protezione dei dati personali
L'articolo 5 rinvia alla direttiva 95/46/CE per la protezione e la sicurezza dei dati personali. Fatti salvi gli articoli 101 e 102 della convenzione di Schengen, gli archivi di dati personali possono essere utilizzati nell'ambito della presente direttiva soltanto per le finalità da essa previste.
Cooperazione tra autorità e scambio di informazioni
L'articolo 6 prevede che le autorità dello Stato membro autore e dello Stato membro di esecuzione utilizzino qualsiasi canale adeguato di cooperazione e di scambio di informazioni. Lo Stato autore deve fornire rapidamente i documenti necessari a comprovare l'esecutività della decisione, ove opportuno tramite i canali previsti dal manuale SIRENE. Lo Stato di esecuzione deve effettuare un esame preliminare della situazione della persona per verificare che strumenti internazionali o normativa nazionale non ostino all'esecuzione, e deve informare lo Stato autore dopo l'attuazione della misura.
Ripartizione degli oneri finanziari
L'articolo 7 prevede che gli Stati membri compensino tra loro gli squilibri finanziari derivanti dall'applicazione della direttiva quando l'allontanamento non possa essere eseguito a spese del cittadino di paese terzo interessato. Il Consiglio deve adottare, su proposta della Commissione, criteri e modalità pratiche entro il 2 dicembre 2002; tali criteri valgono anche per l'attuazione dell'articolo 24 della convenzione di Schengen.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
L'articolo 8 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 2 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 9 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 10 indica che i destinatari sono gli Stati membri ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.
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