Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2001/36

Direttiva 2001/36/CE della Commissione, del 16 maggio 2001, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna in modo esteso gli allegati tecnici della direttiva 91/414/CEE per adattarli alle specificità dei microrganismi e dei virus utilizzati come sostanze attive fitosanitarie. L'intervento mira a definire con maggiore precisione le informazioni che i richiedenti devono presentare per l'inclusione nell'allegato I e per l'autorizzazione dei prodotti, tenendo conto delle peculiarità biologiche rispetto alle sostanze chimiche. Vengono disciplinati in modo dettagliato i profili di identità, tossicità, infettività, residui, impatto ambientale ed effetti sui non bersaglio, oltre ai metodi analitici e ai requisiti di qualità. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1o luglio 2001.

Modifica gli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE introducendo requisiti di dati specifici per microrganismi e virus nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea/Comunità europea per la trasposizione nel diritto nazionale e riguarda, in particolare, le sostanze attive costituite da microrganismi o virus e i prodotti fitosanitari a base di preparati di microrganismi, ai fini dell'inclusione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e dell'autorizzazione dei prodotti. Il testo disciplina sia il dossier della sostanza attiva sia quello del preparato, con focus su identità, proprietà biologiche, sicurezza per l'uomo, residui, destino ambientale, effetti sugli organismi non bersaglio e metodi analitici. Sono previste deroghe tecniche limitate per alcune prove/analisi, in particolare per quanto riguarda organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti per test su aspetti non attinenti alla salute umana.

Direttiva 2001/36/CE della Commissione - modifica degli allegati tecnici per microrganismi nei prodotti fitosanitari

La direttiva interviene sulla direttiva 91/414/CEE per adattarne i requisiti documentali e tecnici alle sostanze attive costituite da microrganismi o virus e ai prodotti fitosanitari che li contengono. Il considerando evidenzia l'esigenza di distinguere, nella valutazione, i microrganismi dalle sostanze chimiche, soprattutto quanto a destino ambientale, residui, infettività e rischi per salute umana e ambiente.

Obiettivo e logica dell'intervento

L'obiettivo è rendere più preciso e coerente il quadro di valutazione delle sostanze attive microbiche, in modo da consentire una valutazione del rischio più aderente alla natura biologica del prodotto. La Commissione richiama l'esperienza acquisita nella valutazione di nuove sostanze attive microbiche e gli orientamenti del comitato scientifico per le piante; le misure adottate sono dichiarate conformi al parere del comitato fitosanitario permanente.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda:

  • le sostanze attive costituite da microrganismi o virus ai fini dell'inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  • i prodotti fitosanitari a base di preparati di microrganismi, compresi i virus, ai fini dell'autorizzazione.

Il testo disciplina sia il dossier della sostanza attiva sia quello del preparato, con requisiti distinti ma coerenti. Le informazioni richieste sono necessarie, salvo deroghe espresse, per ogni microrganismo oggetto di domanda.

Deroghe tecniche per le prove

Negli allegati II e III viene introdotta una deroga che consente, per gli aspetti diversi dalla salute umana, l'esecuzione di prove e analisi da parte di enti od organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti, purché rispettino requisiti minimi di qualificazione. Questa previsione riflette la necessità di adeguare i protocolli di prova alle caratteristiche dei microrganismi.

Requisiti per la sostanza attiva microbica

L'allegato II, parte B, richiede un dossier molto dettagliato su:

  • identità del microrganismo, nome scientifico, gruppo tassonomico, deposito in collezione riconosciuta e numero di registrazione;
  • origine, presenza in natura, caratterizzazione del ceppo, eventuale modifica genetica o mutagenesi;
  • produttore, stabilimenti, contatti e aggiornamento delle notifiche in caso di variazioni;
  • specifiche del materiale di fabbricazione, tenore del microrganismo, impurezze, additivi, contaminanti e metaboliti rilevanti;
  • profilo analitico delle partite.

Viene inoltre richiesto di distinguere chiaramente tra ceppo selvatico, mutante, ceppo modificato geneticamente e microrganismi non indigeni, nonché di indicare eventuali rapporti con agenti patogeni noti.

Proprietà biologiche e meccanismo d'azione

La direttiva chiede dati completi su:

  • storia, usi e antecedenti del microrganismo;
  • meccanismo d'azione, ospiti bersaglio, infettività, modalità di penetrazione e vie di assorbimento;
  • spettro d'azione e possibili effetti su specie non bersaglio;
  • ciclo vitale, fasi di riposo, virulenza, capacità di colonizzazione e di diffusione;
  • stabilità genetica, trasferimento di materiale genetico e produzione di metaboliti, in particolare tossine;
  • resistenza agli antibiotici e ad altri agenti antimicrobici.

La disciplina è costruita per evidenziare i fattori che possono incidere sia sull'efficacia sia sul rischio biologico del microrganismo.

Valutazione della salute umana: struttura in Fase I e Fase II

La sezione 5 dell'allegato II è la più articolata e prevede una valutazione progressiva.

Nella Fase I sono richiesti:

  • dati medici, incluse informazioni cliniche e sanitarie utili a riconoscere sintomi di infezione, patogenicità o allergia;
  • programmi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
  • osservazioni su sensibilizzazione e allergenicità;
  • casi clinici e letteratura scientifica;
  • studi di tossicità acuta, patogenicità e infettività per via orale, inalatoria e intraperitoneale/sottocutanea;
  • prove di genotossicità, in particolare per tossine o metaboliti rilevanti;
  • colture cellulari per microrganismi intracellulari;
  • studi di tossicità a breve termine, anche per esposizione ripetuta per inalazione;
  • informazioni su pronto soccorso e terapia medica.

La Fase II scatta se la Fase I segnala possibili effetti a lungo termine o criticità rilevanti. In tal caso possono essere necessari studi su:

  • tossicità cronica;
  • patogenicità e infettività croniche;
  • cancerogenesi;
  • tossicità riproduttiva;
  • cinetica delle tossine;
  • genotossicità in vivo su cellule somatiche e germinali.

È richiesto, infine, un riepilogo critico complessivo dei dati e una valutazione del rischio per l'uomo e gli animali.

Residui, alimenti e prodotti trattati

La sezione 6 impone di valutare la persistenza del microrganismo e dei metaboliti rilevanti sui vegetali, sugli alimenti e sui mangimi. Se persistono quantità significative di residui vitali o non vitali, possono essere richiesti studi sperimentali completi sui residui, soprattutto quando le concentrazioni dopo il trattamento superino quelle naturalmente presenti.

La direttiva distingue tra:

  • residui non vitali, cioè microrganismi non più capaci di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  • residui vitali, per i quali l'attenzione aumenta se emergono infettività o patogenicità.

La valutazione può portare alla fissazione di quantità massime di residui, intervalli pre-raccolta o periodi di attesa.

Destino e comportamento nell'ambiente

La sezione 7 richiede informazioni sull'origine, sulle proprietà e sulla sopravvivenza del microrganismo e dei suoi metaboliti. La valutazione riguarda:

  • persistenza e moltiplicazione in suolo, acqua e aria;
  • mobilità e diffusione nei comparti ambientali;
  • condizioni climatiche estreme e pratiche agricole;
  • rapporti con ceppi selvatici;
  • possibile necessità di studi supplementari quando emergano rischi biologici rilevanti.

La valutazione finale deve consentire di definire misure per ridurre la contaminazione ambientale e proteggere le specie non bersaglio.

Effetti sugli organismi non bersaglio

La sezione 8 richiede una valutazione ampia sugli effetti su:

  • uccelli;
  • organismi acquatici;
  • api;
  • artropodi diversi dalle api;
  • lombrichi;
  • microrganismi non bersaglio del suolo.

La scelta delle specie da testare dipende dalla specificità dell'ospite, dalla modalità d'azione e dall'ecologia del microrganismo. Possono essere richiesti studi supplementari su altri organismi o su effetti cronici, subletali o riproduttivi. È espressamente richiamata l'attenzione sugli organismi utilizzati nella difesa integrata delle colture.

Requisiti per il prodotto fitosanitario microbico

L'allegato III, parte B, disciplina il preparato e richiede informazioni su:

  • identità del prodotto, del richiedente e del fabbricante;
  • nome commerciale, codici sperimentali e eventuali nomi precedenti;
  • composizione dettagliata del preparato, con tenori minimi, massimi e nominali del microrganismo, dei coformulanti e degli altri componenti;
  • stato fisico e natura del preparato;
  • funzione biologica;
  • proprietà fisiche, chimiche e tecniche;
  • compatibilità con altri prodotti;
  • modalità di applicazione, dosi, numero di trattamenti, intervalli e durata della protezione;
  • etichettatura e istruzioni d'uso;
  • imballaggio, manipolazione, trasporto, incidenti e smaltimento.

Per i preparati sono richieste inoltre prove di stabilità, di bagnabilità, schiumosità, sospensibilità, granulometria, emulsione, fluidità e distribuzione/aderenza, a seconda della formulazione.

Sicurezza del preparato e controllo qualità

Per i prodotti fitosanitari sono richiesti studi di tossicità acuta orale, inalatoria e cutanea, irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea. La valutazione deve tenere conto anche dei coformulanti, del materiale di coltura e delle impurità.

La direttiva insiste sul controllo permanente della qualità del processo e del prodotto, sulla descrizione del materiale utilizzato in ogni studio e sull'utilizzo del prodotto effettivamente da autorizzare.

Metodi analitici e sorveglianza

La sezione 5 dell'allegato III e la sezione 4 dell'allegato II impongono metodi per:

  • identificare e quantificare il microrganismo nel preparato;
  • verificare la purezza e la presenza di contaminanti;
  • controllare la stabilità in magazzino;
  • determinare i residui e i metaboliti rilevanti nei vari comparti ambientali e nelle matrici alimentari.

Sono richiesti metodi descritti in modo sufficientemente dettagliato e, ove possibile, semplici, economici e basati su attrezzature comunemente disponibili; la direttiva valorizza i metodi CIPAC e, in altri casi, i disciplinari USEPA/OPPTS.

Termine di trasposizione, entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'art. 3, gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1o luglio 2001 e informarne immediatamente la Commissione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 4). I destinatari sono gli Stati membri (art. 5).

Rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto perché:

  • definisce il contenuto minimo del dossier tecnico per sostanze attive microbiche e prodotti fitosanitari microbici;
  • impone una valutazione articolata del rischio, con possibili conseguenze su strategia regolatoria, tempistiche e costi di sviluppo;
  • richiede attenzione a coformulanti, impurità, metaboliti e metodi analitici, elementi che incidono su qualità documentale e compliance;
  • prevede margini di discrezionalità tecnica per le autorità competenti nazionali, soprattutto nella scelta di studi supplementari, limiti di contaminanti e condizioni di autorizzazione.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE

Gli articoli 1 e 2 dispongono la sostituzione/modifica degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE secondo i testi contenuti negli allegati I e II della direttiva. L'intervento introduce requisiti specifici per i dossier relativi a sostanze attive costituite da microrganismi o virus e per i prodotti fitosanitari contenenti preparati microbici.

Deroghe per prove e analisi su microrganismi o virus

Negli allegati II e III viene aggiunto un punto introduttivo che consente, in deroga alla regola generale, che le prove e le analisi relative ad aspetti diversi dalla salute umana siano svolte da enti od organismi di prova ufficiali o ufficialmente riconosciuti, purché soddisfino almeno i requisiti di cui ai punti 2.2 e 2.3 dell'introduzione dell'allegato III. Per l'allegato II il punto aggiunto è il 2.4; per l'allegato III il punto aggiunto è il 2.6.

Requisiti del dossier per la sostanza attiva microbica

L'allegato II, parte B, richiede informazioni dettagliate su identità del microrganismo, produttore, deposito in collezione riconosciuta, caratterizzazione tassonomica e genetica, specifiche del materiale di fabbricazione, impurezze e contaminanti, profilo biologico, ospite bersaglio, meccanismo d'azione, stabilità genetica, produzione di metaboliti e resistenza agli antibiotici. Sono richieste inoltre informazioni su funzione, impiego previsto, metodo di produzione, controllo qualità, prevenzione della perdita di virulenza, manipolazione/smaltimento, misure in caso di incidente e metodi analitici per identificazione, quantificazione e residui.

Valutazione della salute umana per la sostanza attiva

L'allegato II, parte B, sezione 5, articola la valutazione in Fase I e Fase II: dati medici, controllo sanitario dei lavoratori, sensibilizzazione/allergenicità, casi clinici, tossicità acuta/patogenicità/infettività per vie orale, inalatoria e intraperitoneale/sottocutanea, genotossicità, studi su colture cellulari, tossicità a breve termine, esposizione ripetuta per inalazione, pronto soccorso e terapia; in Fase II, studi specifici su effetti cronici, cancerogenesi, tossicità riproduttiva e ulteriori test in vivo su cellule somatiche e germinali, se giustificati.

Residui, destino ambientale ed effetti sui non bersaglio per la sostanza attiva

Le sezioni 6, 7, 8 e 9 dell'allegato II richiedono dati su persistenza e moltiplicazione nei prodotti/colture e negli alimenti, residui vitali e non vitali, destino e comportamento nell'ambiente (suolo, acqua, aria), mobilità, nonché effetti su uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio, lombrichi e microrganismi del suolo. È prevista una sintesi e valutazione critica finale dell'impatto ambientale.

Requisiti del dossier per il prodotto fitosanitario microbico

L'allegato III, parte B, disciplina l'autorizzazione del preparato, richiedendo l'identità del prodotto, del fabbricante, del/i microrganismo/i contenuti, la composizione quantitativa e qualitativa dettagliata, lo stato fisico, la funzione, le proprietà fisico-chimiche e tecniche, la compatibilità con altri prodotti, i dati di applicazione, l'imballaggio, la pulizia delle attrezzature, le misure di emergenza e di smaltimento, nonché i metodi analitici di controllo post-registrazione.

Sicurezza per l'uomo e per l'ambiente del preparato

Per il preparato sono richiesti studi di tossicità acuta orale, inalatoria e cutanea, irritazione cutanea e oculare, sensibilizzazione cutanea, dati di esposizione degli operatori/lavoratori/astanti e dati tossicologici sui coformulanti. La valutazione ambientale e quella sui non bersaglio riprendono, per quanto applicabile, la struttura dell'allegato II, con attenzione all'influenza dei coformulanti e dei componenti del preparato.

Termine di recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1o luglio 2001 e informarne immediatamente la Commissione (art. 3). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (art. 4).

Destinatari

La direttiva è destinata agli Stati membri (art. 5).

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanaambientemetodi analitici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.