Cassazione Penale, Ordinanza n. 14142/2025 del 10/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, condannato a un anno di reclusione per evasione, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo ostative le plurime denunce per reati contro il patrimonio successive al 2021, ritenute incompatibili con una prognosi favorevole di vita e quindi con l'accesso al beneficio, a prescindere dal profilo della reperibilità/domicilio. In cassazione l'interessato ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà rispetto agli atti, lamentando la mancata o insufficiente verifica dell'idoneità del domicilio e della sussistenza di un'attività lavorativa idonea a sorreggere la richiesta.
La decisione
La Corte ha ritenuto le doglianze non scrutinabili in sede di legittimità perché sostanzialmente fattuali e non confrontate con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale valorizzando le plurime denunce successive al 2021 come elemento ostativo alla prognosi favorevole di reinserimento, requisito necessario per la concessione del beneficio, e che il ricorrente non si era misurato con tale autonoma ratio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
indicato come parametro del ricorso per dedurre inosservanza di legge, ma le censure sono state reputate non consentite perché di mero fatto e non agganciate alla ratio del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso la decisività del motivo perché la motivazione dell'ordinanza era compiuta e non manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come norma sulla misura alternativa richiesta; la sua applicazione è stata negata in ragione della prognosi sfavorevole derivante dalle condotte successive del soggetto.
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come ulteriore parametro del beneficio invocato; la Corte non affronta requisiti autonomi ma conferma il rigetto per difetto di prognosi favorevole.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro un provvedimento di sorveglianza, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o in doglianze generiche non confrontate con la specifica ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.
- La concessione di una misura alternativa alla detenzione richiede una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato; elementi sopravvenuti o condotte devianti successive possono essere valorizzati come indici ostativi.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto su una pluralità di ragioni autonome, il ricorrente deve censurare tutte le rationes decidendi effettivamente decisive, altrimenti il ricorso è inammissibile per difetto di decisività.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla presenza di una motivazione esistente, non manifestamente illogica o contraddittoria, senza possibilità di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza con una diversa valutazione del merito.
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