Cassazione Penale, Sentenza n. 21530/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (occultamento o distruzione di scritture contabili), contestato come consumato il 28 giugno 2016. Denunciava, in sintesi: carenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie; prova che le scritture fossero state gestite e trattenute dal commercialista della società (Tiziano Gabriele) e che la mancata disponibilità degli atti fosse imputabile a condotte fraudolente di costui, già giudicate in altro procedimento; difetto di indicazione temporale nell'imputazione e violazione del contraddittorio; omissione nella valutazione di dichiarazioni rilevanti (es. Notaio Celeste) e impedimento nell'escussione del testimone Di Vincenzo; maturazione della prescrizione; e censure sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per motivo principale (vizio di motivazione e insufficiente accertamento del dolo specifico e dell'effettiva istituzione/tenuta delle scritture contabili per il periodo rilevante). Ha rilevato contraddizioni nella motivazione della Corte territoriale: da un lato richiamava la sentenza di condanna del commercialista per fatti connessi alle scritture, dall'altro non aveva adeguatamente provato che le scritture esistessero e fossero state volontariamente occultate o distrutte dall'imputata nel periodo 2013-2016; la Corte di merito si era limitata a richiamare la "comune esperienza" senza valutazione probatoria del dolo specifico. Il motivo relativo alla prescrizione è stato invece respinto: avendo efficacia l'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 il termine prescrizionale è di dieci anni e non era maturato. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Pertanto la sentenza impugnata è annullata e il procedimento è rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili richiede l'esistenza/istituzione delle scritture e la sussistenza del dolo specifico (intento di evadere le imposte). La Corte ha ritenuto che nella motivazione di merito mancasse adeguata prova di tali elementi per il periodo contestato
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Ai sensi di questa norma il termine massimo di prescrizione applicabile al reato contestato è di dieci anni; la Corte ha quindi escluso che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza impugnata
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, Di Venti)
Richiama il principio secondo cui per l'integrazione dell'art.10 occorre l'istituzione delle scritture contabili
Giurisprudenza richiamata (ord. Sez. 7, n. 9439 del 06/12/2019, Zanghi)
Conferma che è necessario il dolo specifico per il reato di cui all'art.10 d.lgs. 74/2000
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D.)
Principio secondo cui la nullità relativa a difetti motivazionali di ordinanze (es. revoca testimoniale) deve essere tempestivamente dedotta, altrimenti è sanata
Massime di principio
- Per integrare l'art. 10 d.lgs. 74/2000 è necessario dimostrare non solo la mancata disponibilità delle scritture, ma che le stesse siano state effettivamente istituite e che sussista il dolo specifico (intento di occultarle o distruggerle al fine di evadere il fisco). Una mera deduzione basata sulla "comune esperienza" è insufficiente.
- Se la carenza documentale è riconducibile a condotte di un terzo professionista (es. commercialista) che ha ricevuto la documentazione dalla società, l'imputato può efficacemente contestare il dolo dimostrando la delega, la regolare consegna dei dati e la propria mancanza di controllo diretto sulla tenuta o conservazione dei libri.
- La condanna basata su presunzioni deve essere fondata su elementi probatori specifici e non su affermazioni contraddittorie della motivazione di merito; la Corte di cassazione può annullare per difetto di motivazione quando la ricostruzione dei fatti non dimostra la sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- Le eccezioni processuali (ad es. nullità per revoca di testi) devono essere proposte tempestivamente secondo i termini processuali, altrimenti possono considerarsi sane e non rilevabili in sede di legittimità.
- Per i reati tributari occorre sempre verificare la normativa prescrizionale applicabile (anche le modifiche introdotte da comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. 74/2000), perché un errore nella determinazione del termine può incidere sulla fondatezza delle doglianze sulla prescrizione.
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