Cassazione Civile, Ordinanza n. 34203/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione di un terreno destinato a parcheggio pubblico nel territorio comunale. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennità in euro 27.500,00, ritenendo il fondo non edificabile sulla base della destinazione urbanistica, dei vincoli pubblicistici e delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio. Le proprietarie hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della normativa regionale emiliano-romagnola in materia urbanistica ed espropriativa, sostenendo che l'area dovesse essere considerata edificabile, sia perché il vincolo non era conformativo, sia perché il RUE e la disciplina regionale avrebbero riconosciuto una edificabilità legale e di fatto; hanno inoltre contestato la ricostruzione del CTU, che avrebbe affermato in modo contraddittorio la non edificabilità dell'area; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel valore comprensoriale del bene e nella pretesa mancata considerazione della disciplina regionale e delle deduzioni tecniche di parte, lamentando anche l'asserita non univocità della consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: da un lato ha confermato che, secondo i principi nazionali in materia di espropriazione, le possibilità legali di edificazione vanno escluse quando l'area sia assoggettata, al momento del decreto di esproprio, a un vincolo di inedificabilità assoluta o a una destinazione pubblicistica che precluda l'edilizia privata; dall'altro ha osservato che la disciplina regionale invocata non attribuisce automaticamente edificabilità legale ai terreni inseriti nel perimetro urbanizzato, dovendo essere letta in modo sistematico con i principi statali. Inoltre, le ricorrenti non hanno assolto l'onere di specifica censura della consulenza tecnica e, quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., hanno dedotto in realtà una diversa valutazione del valore del bene, non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto le censure in parte infondate e in parte non autosufficienti
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera contestazione della valutazione delle prove o del valore attribuito al bene
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i fatti processuali su cui fonda il motivo
art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, in coerenza con l'onere di specifica indicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 6, comma 1, L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 2000
la Corte ne dà lettura sistematica, riferendo la norma all'interesse pubblico insito nelle caratteristiche del territorio e alla tutela di beni ambientali e culturali
art. 18 del R.U.E. del Comune di Montechiarugolo
il vincolo urbanistico ivi previsto è stato valorizzato come ostativo alla suscettibilità edificatoria dell'area
artt. 20, 21 e 22 L.R. Emilia-Romagna n. 37 del 2002
la Corte afferma che non attribuiscono in modo automatico l'edificabilità legale ai terreni inseriti nel perimetro urbanizzato, dovendo coordinarsi con i principi statali e con le ipotesi di inedificabilità assoluta
art. 20, comma 1, L.R. Emilia-Romagna n. 37 del 2002
norma scrutinata dalla Corte costituzionale; la Cassazione la interpreta sistematicamente, escludendo un effetto automatico e assoluto di edificabilità legale
art. 21 L.R. Emilia-Romagna n. 37 del 2002
è richiamato come disposizione che contempla ipotesi di inedificabilità assoluta anche per aree nel perimetro urbanizzato
art. 37, comma 4, d.P.R. n. 327 del 2001
esclude le possibilità legali di edificazione quando l'area sia sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta o a previsioni pianificatorie che impediscano il rilascio di titoli edilizi privati
art. 32 d.P.R. n. 327 del 2001
richiamato quale norma del T.U. espropriazioni in tema di determinazione dell'indennità
art. 5-bis L. n. 359 del 1992
indicato come precedente disciplina dei criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione
art. 28, comma 2, lett. d), L.R. Emilia-Romagna n. 20 del 2000
richiamato come base per l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato
art. 117, terzo comma, Cost.
evocato nella questione di costituzionalità della norma regionale sulla edificabilità legale
art. 3, primo comma, Cost.
evocato nella questione di costituzionalità per il profilo di ragionevolezza e uguaglianza
Massime di principio
- Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la qualità edificatoria del suolo va accertata alla data del decreto di esproprio sulla base della disciplina urbanistica vigente e dei vincoli che, in concreto, precludano la realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.
- Non è sufficiente, per riconoscere l'edificabilità legale, la mera inclusione dell'area in una zona urbanizzata o la previsione di una destinazione urbanistica in sé non edificatoria; occorre verificare se lo strumento urbanistico consenta effettivamente lo ius aedificandi privato.
- La presenza di vincoli pubblicistici o di destinazioni a verde pubblico, parcheggio pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità o simili può escludere le possibilità legali di edificazione, perché impedisce le trasformazioni del suolo riconducibili all'edilizia privata.
- Le norme regionali in materia espropriativa vanno interpretate sistematicamente con i principi fondamentali della legislazione statale; non possono essere lette come se attribuissero automaticamente edificabilità legale a tutte le aree comprese nel perimetro urbanizzato.
- In cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera preferenza assegnata dal giudice di merito a un determinato valore estimativo o a una diversa lettura della consulenza tecnica.
- Chi contesta la consulenza tecnica d'ufficio deve indicare in modo specifico le parti dell'elaborato censurate e le modalità con cui le critiche siano state ritualmente dedotte nel giudizio di merito; altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
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